L'ospedale non deve risarcire la paziente se la malattia è causata da una complicanza inevitabile

Costituisce una causa di esonero da responsabilità della struttura ospedaliera l'insorgenza di una complicazione inevitabile, statisticamente poco frequente, dopo l'operazione chirurgica.

Con la sentenza n. 12274/11, depositata il 7 giugno, la Corte di Cassazione ha stabilito che se a seguito di un'operazione chirurgica una paziente contrae un'infezione, non sussiste responsabilità della struttura ospedaliera se l'insorgenza della malattia è riconducibile a un evento imprevisto, non evitabile né imputabile alla condotta dei medici. La fattispecie. Durante il ricovero in ospedale nel quale portava a termine la gravidanza, una signora contraeva un'infezione addebitabile, a suo dire, all'operazione subita chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni. In entrambi i gradi di giudizio la domanda veniva rigettata e la donna proponeva, quindi, ricorso per cassazione. L'ospedale deve dimostrare di aver operato correttamente. Sostiene la ricorrente che, stante la natura contrattuale del rapporto, intercorso tra lei e la struttura ospedaliera, al caso di specie era applicabile l'art. 1218 c.c. e, quindi, ricadeva sull'ospedale convenuto l'onere di dimostrare che aveva eseguito correttamente la propria prestazione e che l'infezione contratta dalla donna fosse conseguenza di una causa ad esso non imputabile. Riteneva che l'ospedale non aveva fornito una valida prova che lo esonerasse dalla responsabilità e lamentava che la sentenza impugnata non avesse considerato queste circostanze. Il Collegio, però, ritiene infondato il motivo del ricorso in primo luogo ribadisce il principio di diritto in base al quale in caso di prestazione professionale medica in struttura ospedaliera resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente, e che l'adempimento inesatto sia stato determinato da un evento non prevedibile e non prevenibile con la diligenza qualificata. L'infezione non è conseguenza diretta dell'operazione. Tanto premesso, osserva che la sentenza impugnata, rilevata la natura contrattuale del rapporto, ha tratto le dovute conseguenze e si è avvalsa delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio per ravvisare, nella fattispecie in esame, una situazione non riconducibile a difetto di diligenza o perizia dei sanitari, perché al contrario si è in presenza di una causa di esonero della responsabilità contrattuale. La Corte territoriale, infatti, ha ricondotto l'infezione ad un evento imprevisto che non si può imputare alla condotta dei medici. Sono stati ritenuti corretti tanto la scelta dell'intervento chirurgico d'urgenza - ciò che ha costituito la causa mediata dell'infezione - in quanto non differibile nel tempo, tanto la tecnica operatoria utilizzata. L'infezione è causata da una complicanza inevitabile non c'è responsabilità dell'ospedale. Si è considerato, poi, che l'infezione è stata generata da una complicanza che può verificarsi ma che, statisticamente, con una percentuale così bassa che la sua insorgenza non avrebbe potuto essere prevista ed evitata dai sanitari, adottando la diligenza richiesta nel caso concreto. La sentenza impugnata, in altre parole, pur non avendo specificamente motivato in merito alla configurazione della causa di esonero da responsabilità per l'ospedale, come lamentato dalla ricorrente, si è avvalsa dell'elaborato peritale per giungere a tale conclusione. È d'altronde pacifico che il Giudice possa trarre dalla CTU gli elementi di giudizio che intenda porre a fondamento della propria decisione.