Il cortile non fa parte del condominio per colpa del ricorso inammissibile

Il cortile all'interno del fabbricato non ha natura condominiale perché la notifica del ricorso, inviata da due condomini per rivendicarne la pertinenza, è indirizzata al difensore del defunto fruitore e non ai suoi eredi.

La Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12221/11 del 6 giugno, ha dichiarato inammissibile il ricorso dei condomini, che rivendicavano la natura condominiale del cortile posto all'interno del fabbricato, perché la notifica è stata inoltrata al costruttore defunto e non ai suoi eredi. Il caso. In merito alla natura condominiale o meno di un cortile posto all'interno fabbricato, il Tribunale di Latina accoglieva la domanda di due condomini riconoscendo la natura condominiale del cortile e condannando il convenuto al rilascio dello stesso. I cortili sono ricompresi tra le parti comuni del fabbricato ex art. 1117 c.c La decisione era stata presa sulla base di tale considerazione e anche del fatto che dal primo atto di trasferimento dell'unità immobiliare non risultava alcuna riserva di proprietà del cortile in favore dei costruttori. La Corte d'appello di Roma, però, riformava l'impugnata sentenza e i due condomini proponevano ricorso per cassazione. L'errata notifica rende inammissibile il ricorso per cassazione. La Suprema Corte, in via preliminare, esamina l'eccezione di inammissibilità sollevata dai contro-ricorrenti. Nel caso specifico, il ricorso per cassazione, veniva notificato presso il difensore del costruttore deceduto nel corso del giudizio di secondo grado. Tale evento era stato comunicato nella pendenza del giudizio di gravame, per cui, il ricorso per cassazione doveva essere notificato agli eredi della parte vittoriosa in appello e non nei confronti del defunto. Sicché, la Corte di legittimità dichiara inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti al rimborso delle spese di giudizio, visto che non può trovare applicazione la disciplina della rinnovazione della citazione prevista in caso di contumacia del convenuto art. 291 c.p.c. .