Abuso del processo, la sanzione consiste nell'eliminare le conseguenze dannose

di Elisa Ceccarelli

di Elisa Ceccarelli * La sentenza della prima sezione civile della Corte di cassazione del 12 maggio 2011, n. 10488, nell'esaminare un ricorso in materia di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, ha avuto modo di pronunciare importanti principi di diritto sul delicato ed attuale tema dell'abuso dello strumento processuale. Plurimi ricorsi per più parti con unico difensore poi riuniti. Orbene, era accaduto che più soggetti appartenenti al personale della Polizia di Stato avessero unitariamente agito davanti al giudice amministrativo per ottenere il riconoscimento dell'indennità non pensionabile prevista dall'art. 43, legge n. 121/1981. Il processo amministrativo si era concluso dopo dieci anni dei quali circa quattro per il primo grado e circa sei per l'appello davanti al Consiglio di Stato e, quindi, quelle parti avevano adito la Corte di appello per chiedere la condanna dello Stato a corrispondere l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo. Sennonché, ed in ciò consiste la particolarità del caso, davanti alla Corte d'appello l'unico avvocato redige tanti ricorsi quante sono le parti così introducendo molteplici giudizi connessi in ragione dello stesso presupposto di fatto e, cioè, il processo amministrativo durato dieci anni che, poi, la Corte di appello riunì all'esito della discussione. La determinazione delle spese processuali. Uno dei motivi di ricorso riguardava le modalità di determinazione delle spese processuali da corrispondere al procuratore antistatario. Ed infatti, i ricorrenti lamentano che essendo stati proposti distinti ricorsi ex l. 89 del 2001, riuniti dalla Corte di appello solo in esito alla discussione in camera di consiglio, spetterebbero gli onorari ed i diritti distintamente per ogni procedimento sino al momento della riunione . La condotta delle parti viola il dovere di solidarietà. Per la Suprema Corte non v'è dubbio che la condotta delle parti rectius dell'avvocato che ha nno redatto plurimi ricorsi senza aver interesse alla diversificazione delle rispettive posizione deve ritenersi configurare un abuso del processo come già ritenuto da questa Corte nell'ordinanza in data 3/5/2010, n. 10634 . Ed infatti, la condotta tale da arrecare solo un danno al debitore senza necessità o anche solo apprezzabile vantaggio per il creditore, ma anche da interferire con il funzionamento dell'apparato giudiziario contrasta con il dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 della Costituzione. Giusto processo e ragionevole durata. Peraltro, quella condotta è altresì contraria ai principi del giusto processo in quanto l'inutile moltiplicazione dei giudizi produce un effetto inflattivo configgente con l'obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. . Quale sanzione contro l'abuso del processo? Infine, merita particolare attenzione l'ultimo passaggio argomentativo della Suprema Corte nel quale esamina le possibili conseguenze a carico della parte che utilizza il suo diritto processuale all'azione con modalità abusive. Per la Suprema Corte dal riscontrato abuso dello strumento processuale non può tuttavia conseguire la sanzione dell'inammissibilità dei ricorsi, posto che non è l'accesso in sé allo strumento che è illegittimo, ma le modalità con cui è avvenuto, ma l'eliminazione degli effetti discorsivi dell'abuso e quindi, nella fattispecie, la valutazione dell'onere delle spese come se unico fosse stato il procedimento sin dall'origine . * Dottoranda di ricerca in diritto dell'economia nell'Università di Pisa Sullo stesso argomento, leggi anche È un abuso del processo quando più parti, con lo stesso difensore, propongono cause connesse per titolo ed oggetto senza aver interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, di F. Valerini, DirittoeGiustizi@ 20 maggio 2010