Il bene viene commercializzato anche senza le qualità pattuite: escluso l'aliud pro alio

Per la mancanza di qualità essenziali, che ricorre se la fornitura difforme viene comunque messa in commercio, la garanzia è soggetta ai termini di decadenza.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10917/11 depositata il 18 maggio, ha affermato che quando la fornitura di un mosto, rivelatosi di gradazione inferiore a quella pattuita e addizionato con zucchero di barbabietola, viene comunque commercializzato, non si è in presenza di vendita di cosa diversa, bensì di mancanza di qualità essenziali del bene venduto, con le relative decadenze dei termini di garanzia. La fattispecie. Una cooperativa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale veniva condannata al pagamento del prezzo residuo per una fornitura di mosto, assumendo che la società venditrice le aveva fornito merce irregolare, perché addizionata da zucchero di barbabietola chiedeva la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni. La società opposta eccepiva la decadenza del diritto alla garanzia per i vizi della cosa. Il Tribunale rigettava le domande della cooperativa e la decisione veniva confermata in appello la cooperativa impugnava la sentenza con ricorso per cassazione. Nella vendita di cosa diversa il bene non è idoneo a fornire l'utilità richiesta. Il Collegio ritiene condivisibili le considerazioni svolte dai giudici di merito in ordine alla qualificazione della fattispecie si deve ritenere, infatti, che sussiste la vendita di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o inadempimento ex art. 1453 c.c. svincolata dai termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1495 c.c., quando il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito e, stante la sua appartenenza a un genere diverso, sia ad esso preclusa la possibilità di assolvere la funzione economico-sociale cui era destinato. Il bene, quindi, deve essere funzionalmente del tutto inidoneo a fornire l'utilità richiesta. Sussiste l'ipotesi di mancanza di qualità essenziali del bene. Nel caso in esame, invece, il mosto venduto alla cooperativa ricorrente non apparteneva a un genere diverso da quello pattuito e, soprattutto, è stato comunque messo in commercio, nonostante i vizi riscontrati ciò dimostra, secondo la S.C., che i giudici di merito hanno correttamente escluso l'ipotesi di aliud pro alio, preferendo quella di mancanza di qualità essenziali della cosa venduta. Il diritto al risarcimento è soggetto a termini di decadenza. Alla luce di queste considerazioni, una volta esclusa la vendita di cosa diversa viene respinto anche il motivo di ricorso in ordine al risarcimento dei danni, in quanto, come rileva il Collegio, la relativa azione è condizionata dall'adempimento dell'onere di tempestiva comunicazione dei vizi che, nel caso di specie, non è stato assolto da parte della cooperativa. In caso di compravendita, infatti, l'azione contrattuale di inadempimento va regolata secondo la disciplina speciale dettata dagli artt. 1492 e ss. c.c., che impone, appunto, di denunciare i vizi della cosa nel termine di otto giorni dalla scoperta. Il ricorso viene, quindi, rigettato.