Mantenimento ridotto per il matrimonio lampo

Il matrimonio è durato pochi anni e il coniuge ha avuto anche un figlio dalla nuova compagna l'assegno di mantenimento viene disposto, ma in misura ridotta.

Il matrimonio è durato pochi anni e il coniuge ha avuto anche un figlio dalla nuova compagna l'assegno di mantenimento viene disposto, ma in misura ridotta. Questo è quanto stabilito dalla Prima sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10644/11 del 13 maggio, che ha rigettato il ricorso dell'ex marito, confermando quanto già deciso in sede di appello. Il caso. Il Tribunale di Salerno, dopo aver dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, condannava un uomo a corrispondere, nei confronti dell'ex moglie, un assegno mensile di 450 euro. Proposto appello per la revoca dell'assegno o, in subordine, per ridurne l'importo, l'uomo si vedeva ridurre la somma da elargire ad euro 200. L'ex marito ricorreva per cassazione. L'inadeguatezza dei mezzi va rapportata al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. La Corte di Cassazione ha avallato la decisione presa in appello vista la valutazione, da parte del giudice di secondo grado, delle condizioni delle parti e in particolare della donna, non disoccupata ma con un reddito modesto e notevolmente inferiore a quello dell'ex coniuge. Viene, quindi, confermato il diritto dell'intimata a percepire l'assegno, ma di un importo ridotto a 200 euro. Il matrimonio è durato poco e il coniuge ha avuto un figlio da una nuova compagna. La S.C. ha sottolineato gli elementi presi in considerazione nell'esame della questione. In primis è stata valutata la durata assai breve del matrimonio, ma anche l'indeterminato e indeterminabile contributo alla vita matrimoniale da parte della donna e la non meno importante necessità del ricorrente di provvedere al mantenimento di un figlio nato da una convivenza more uxorio. Il ricorso viene rigettato e l'importo dell'assegno rimane fissato nella modesta cifra mensile di 200 euro.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 1° febbraio 13 maggio 2011, n. 10644 Presidente Luccioli Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 29-5-1998, P.G. chiedeva pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con C.M.C Costituitosi il contraddittorio, la C. chiedeva assegno per sé. Il Tribunale di Salerno, con sentenza in data 4-3-2004, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e condannava il P. a corrispondere alla C. assegno mensile di Euro 450,00. Proponeva appello il P., chiedendo revocarsi l'assegno o in subordine ridursi il relativo importo. Costituitosi il contraddittorio, la C. chiedeva rigettarsi l'appello. La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza in data 3 gennaio 2006, in parziale accoglimento dell'appello proposto, riduceva l'importo dell'assegno a carico del P. ad Euro 200,00 mensili. Ricorre per cassazione il P., sulla base di due motivi. Non si è costituita la controparte. Il P. ha depositato memoria per l'udienza. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 5 l. divorzio, come modificato dall'art. 10 l. n. 74 del 1987 con il secondo, omessa valutazione delle risultanze processuali, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Non si ravvisa violazione alcuna di legge. Il Giudice a quo fa corretta applicazione dei presupposti di legge relativi all'assegno di divorzio e richiama la giurisprudenza consolidata di questa Corte, per cui l'inadeguatezza dei mezzi va rapportata al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. E a tal proposito, il Giudice, in mancanza di prova sul punto, da parte del richiedente, può fare riferimento, quale elemento presuntivo di valutazione del pregresso tenore di vita, alla situazione economica delle parti al riguardo, tra le altre, Cass. 13169/04 . Con motivazione congrua e non illogica, sulla base dell'istruttoria espletata, il giudice a quo ha esaminato in modo analitico e circostanziato le condizioni economiche delle parti, riferendosi in particolare alla C., non disoccupata, ma con un reddito da lavoro modesto, notevolmente inferiore a quello del P., e ha ritenuto che l'odierna intimata abbia diritto all'assegno. Ai fini della quantificazione di esso, la sentenza impugnata ha considerato vari elementi, tra cui, specificamente, la durata assai breve del matrimonio, l'indeterminato e indeterminabile contributo alla vita matrimoniale da parte della C. stessa, e, quanto al P., la necessità di questo di provvedere al mantenimento di un figlio nato da una convivenza more uxorio. Considerando tutti questi elementi, che costituiscono oggetto di una valutazione di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede, il Giudice a quo ha rideterminato l'importo dell'assegno nella modesta cifra mensile di Euro 200,00. Vanno pertanto rigettati, siccome infondati, i motivi proposti. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l'intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.