L'assegno decorre dal passaggio in giudicato della sentenza

Confermata la decorrenza dell'assegno dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia relativa alla cessazione del vincolo coniugale.

Con la sentenza n. 10648 depositata il 13 maggio, la Prima sezione Civile della Corte di Cassazione conferma la decorrenza dell'assegno dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia relativa alla cessazione del vincolo coniugale. La fattispecie. Dichiarata la fine del matrimonio, il Tribunale rigettava la domanda di assegno avanzata dalla ex moglie, in considerazione degli apporti economici resi dal suo convivente. Invece, non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo, la Corte d'appello disponeva in favore della donna un assegno mensile pari a 250 euro, la cui quantificazione doveva farsi discendere dalla durata del matrimonio, dal contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio comune e dalla circostanza che il figlio della coppia, ormai maggiorenne ed autosufficiente, era stato fino al conseguimento dell'indipendenza economica mantenuto dal padre. Tuttavia, a detta dei secondi giudici, non ricorrevano i presupposti per disporre che la decorrenza dell'assegno avesse inizio dal momento della proposizione della domanda. La donna, non soddisfatta da tale decisione, ricorre per cassazione. L'indicazione sbagliata della durata del matrimonio non ha inciso sull'assegno. In ordine alla quantificazione dell'assegno, la Suprema Corte conferma quanto affermato dai giudici dell'appello, visto che sono state specificamente esaminate le condizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi. Né tanto meno l'erronea indicazione della durata della convivenza matrimoniale da parte della Corte territoriale, quantificata in tredici anni anziché ventuno, ha concretamente inciso sulla quantificazione dell'assegno. È il nuovo status delle parti a fondare la decorrenza dell'assegno. Se i primi tre motivi del ricorso vengono rigettati perché infondati o inammissibili, al contrario, il quarto, con cui la donna lamenta una diversa decorrenza dell'assegno, viene accolto dai giudici di legittimità. Infatti, questi ultimi ricordano il termine iniziale di decorrenza dell'assegno trova il proprio fondamento nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la sentenza del giudice ha efficacia costitutiva, la sua decorrenza di regola ha inizio nel momento del passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale. L'assegno decorre dal passaggio in giudicato della sentenza. In conclusione, la S.C. afferma la decorrenza dell'assegno dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia relativa alla cessazione del vincolo coniugale.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 1° febbraio - 13 maggio 2011, n. 10648 Presidente Luccioli - Relatore Campanile Svolgimento del processo 1 - Con sentenza in data 20 giugno - 26 novembre 2003 il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da C.S. e B.M.R., rigettando -anche in considerazione degli apporti di natura economica resi dal suo convivente - la domanda di assegno dalla stessa avanzata. Avverso tale decisione proponeva appello la B., deducendo, fra l'altro, che il tema della propria convivenza era stato tardivamente dedotto dalla controparte nel giudizio di primo grado, vale a dire per la prima volta in comparsa conclusionale. Contestava, in ogni caso, qualsiasi contribuzione del convivente al proprio mantenimento, e, insistendo nella propria domanda di assegno, ribadiva la ricorrenza di uno squilibrio economico fra la sua posizione economica e quella del C La Corte di appello di Roma, con la decisione indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, disponeva un assegno mensile di Euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, in favore della B., con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della decisione di secondo grado. La Corte territoriale, pur non condividendo i rilievi dell'appellante circa la tardività della deduzione inerente alla convivenza della B. con un altro uomo, affermava in ogni caso l'irrilevanza di tale circostanza, non essendo emerso alcun elemento deponente nel senso della fruizione dalla stessa, da parte dell'appellante, di vantaggi di natura economica, per altro da escludersi in considerazione dell'accertata deteriore condizione del convivente. Avuto riguardo all'oggettiva sperequazione economica fra le disponibilità dei due ex coniugi godendo il C. di un reddito annuo pari a 50.000 Euro a fronte di un reddito di Euro 20.000 della B. , si affermava il diritto dell'appellante a un contributo per il mantenimento, alla cui quantificazione, nell'indicata misura, si perveniva sulla scorta della durata del matrimonio, specificata in tredici anni, del contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio comune ed alla circostanza che il figlio della coppia, ormai maggiorenne ed autosufficiente, era stato fino al conseguimento dell'indipendenza economica mantenuto dal padre. Si aggiungeva che non ricorrevano i presupposti per disporre che, così come richiesto dall'appellante, la decorrenza dell'assegno avesse inizio dal momento della proposizione della domanda. Avverso tale decisione propone ricorso la B., deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, il C Motivi della decisione 2 - Preliminarmente deve darsi atto della formulazione, a corredo dei motivi di ricorso, dei quesiti di diritto previsti dall'art. 366 bis c.p.c., così come introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 poiché la decisione impugnata è stata depositata prima dell'entrata in vigore di tale provvedimento, il mancato rispetto dei criteri elaborati da questa Corte in merito alla corretta prospettazione dei quesiti stessi non può incidere sull'ammissibilità del ricorso. 2.1 - Sempre in via preliminare, deve darsi atto della circostanza, dedotta dal controricorrente, inerente alle nuove nozze contratte dalla D.B. con il sig. C. Q. in data 8 aprile 2006, cioè in epoca successiva al deposito della sentenza impugnata. Il margine temporale, ancorché non rilevante, fra la data di attribuzione dell'assegno sulla cui individuazione si rinvia all'esame del quarto motivo di ricorso e quella delle nuove nozze, che ai sensi dell'art. 5 comma 10, della l. n. 898 del 1970 determinano ope legis l'estinzione del diritto correlato alla solidarietà post-matrimoniale, non può determinare cessazione della materia del contendere. Gli effetti della pronuncia, pertanto, dovranno intendersi soggetti ai limiti di natura cronologica sopra indicati. 2.2 - Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 101, 183, 194 e 190 c.p.c., per aver la Corte erroneamente disatteso la questione inerente alla decadenza della controparte dal proporre l'eccezione concernente la convivenza more uxorio della B Il motivo è inammissibile, poiché, avendo la corte territoriale escluso qualsiasi rilevanza, ai fini della decisione della causa, alla convivenza dell'appellante con un altro uomo, per non aver il C. fornito alcun elemento di prova in ordine all'effettiva erogazione di somme di danaro o di altri vantaggi economicamente valutabili alla B. da parte del suo convivente , è evidente la carenza, in capo alla ricorrente, di quell'interesse ad impugnare che deve sussistere anche in relazione alla denuncia di errores in procedendo. 2.3 - Il secondo motivo, con il quale si deduce violazione dell'art. 5 della l. n. 898 del 1970, per non aver tenuto conto la corte di appello del divario reddituale fra i coniugi, è in parte inammissibile, ed in parte infondato. Ben vero la Corte di merito, accogliendo l'appello proposto dalla B., ha riconosciuto la sussistenza, come presupposto dell'assegno di divorzio, dell'inadeguatezza dei mezzi della predetta a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio ed ha ritenuto che tale presupposto sussistesse in concreto dopo aver confrontato le potenzialità economiche delle parti, pervenendo alla conclusione che esisteva uno squilibrio a favore della B In ordine alla quantificazione, a prescindere dal riferimento alla durata del rapporto, di cui si dirà, sono state specificamente esaminate le condizioni reddituali e patrimoniali dell'una e dell'altra parte, richiamando altresì l'apporto fornito dalla B. alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune, e considerando, inoltre, l'esclusiva sopportazione, da parte del padre, degli oneri relativi al mantenimento del figlio Luca fino al raggiungimento dell'autosufficienza sul piano economico, nonché l'acquisto, da parte della ricorrente, di un appartamento, adibito ad abitazione propria, con una somma di danaro fornitale dal C L'articolata motivazione al riguardo fornita dalla Corte territoriale si sottrae alle censure innanzi richiamate, che vanno peraltro considerate inammissibili nelle parti in cui tendono a sollecitare un diverso apprezzamento degli elementi probatori esaminati e valutati dal giudice di merito. 2.4 - Con il terzo motivo si deduce contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia , per aver la corte territoriale errato nel calcolare la durata del matrimonio, indicata in tredici anni, in luogo dei ventuno intercorsi fra la celebrazione delle nozze e la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione. La censura è infondata. Anche volendo aderire alla tesi secondo cui l'errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una determinata operazione o valutazione non va dedotto con il rimedio revocatorio, ma con l'ordinario ricorso per cassazione, in quanto si traduce in un vizio logico della motivazione Cass., 25 maggio 2007, n. 12324 , deve osservarsi che la stessa ricorrente non pone in evidenza come tale errore di calcolo abbia influito sulla determinazione dell'assegno, limitandosi ad affermare che presumibilmente il giudice del merito ha fondato la propria decisione anche su tale dato. In realtà, come emerge dalla motivazione della decisione impugnata, la corte di merito per la determinazione dell'assegno nell'ambito della propria valutazione discrezionale ha essenzialmente valutato gli elementi sopra indicati condizioni dei coniugi, contributo della B. alla conduzione del matrimonio , poi rapportandoli, senza nulla specificare, alla durata del matrimonio. Dal tenore della motivazione non emerge, né il ricorso in qualche modo apporta ulteriori elementi, mostrandosi, anzi, addirittura perplesso con la riferita espressione presumibilmente , che l'erronea indicazione della durata della convivenza matrimoniale, in ogni caso relativa a un periodo apprezzabilmente ampio, abbia fatto si che tale e-lemento di moderazione dell'assegno abbia, nel contesto degli elementi prioritariamente valutati, decisivamente e concretamente inciso sulla sua quantificazione. 2.5 - Deve condividersi, al contrario,la censura dedotta con il quarto mezzo, e consistente nella individuazione, da parte della corte di merito, nel mese successivo alla decisione di secondo grado, del termine iniziale di decorrenza dell'assegno. Poiché quest'ultimo trova il proprio fondamento nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la sentenza del giudice ha efficacia costitutiva, la sua decorrenza di regola ha inizio nel momento del passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale cfr. Cass., Sez. 1, 21 febbraio 2008, n. 4424 12 luglio 2007. n. 15611 6 marzo 2003, n. 3351 . La pronuncia relativa alla cessazione degli effetti del matrimonio, in sé considerata, nel caso scrutinato non era interessata dai motivi di appello, ragion per cui su tale aspetto si era formato il giudicato parziale. 2.6 - L'impugnata decisione, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, può procedersi alla decisione nel merito, nel senso dell'affermazione della decorrenza dell'assegno dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia relativa alla cessazione del vincolo coniugale. 2.7 - Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo al limitato accoglimento del ricorso, per compensare interamente le spese processuali fra le parti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e il terzo motivo. Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dispone la decorrenza dell'assegno dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Compensa le spese dell'intero, giudizio.