L'amministratore può intimare di rimuovere la targa non autorizzata

Non costituisce turbativa del possesso l'invito, rivolto dall'amministratore al professionista, di rimuovere una targa apposta senza autorizzazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10347/11, depositata l'11 maggio, riconosce all'amministratore di condominio la facoltà di sollecitare un condomino al rispetto dei regolamenti l'invito a rimuovere una targa apposta senza autorizzazione non configura un atto di turbativa del possesso, qualora egli abbia agito nell'ambito dei poteri-doveri riconosciutigli dalla legge. La fattispecie. Un avvocato veniva invitato dall'amministratore del condominio in cui aveva sede lo studio legale a rimuovere la targa professionale non autorizzata, posta nel vano antistante il portone. Proponeva ricorso per manutenzione del possesso, che veniva rigettato in primo grado e accolto in Appello. L'amministratore chiedeva, pertanto, la cassazione della sentenza di secondo grado. Non c'è stata molestia del diritto. La Corte d'Appello ha ritenuto sussistente la turbativa del diritto del professionista, in ragione del fatto che l'amministratore ha manifestato una ferma intenzione di intervenire sulla situazione possessoria dell'avvocato. La S.C., invece, ritiene non condivisibili queste argomentazioni, in primo luogo perché è stata ignorata la posizione dei condomini, che sono anch'essi compossessori e avrebbero diritto, quindi, a far valere, tramite l'amministratore, pretese sull'uso delle cose comuni, nonché l'osservanza del regolamento condominiale. L'amministratore può adottare provvedimenti per il rispetto del regolamento. I giudici di merito, inoltre, non hanno tenuto in adeguata considerazione i poteri che la legge riconosce all'amministratore di condominio artt. 1130 c.c. e seguenti egli, infatti, può legittimamente adottare provvedimenti obbligatori che richiamino il condomino al rispetto del regolamento, e ciò non costituisce di per sé una lesione possessoria, anche perché contro tali provvedimenti è sempre ammesso il ricorso all'assemblea. L'intimazione rivolta al condomino, in altri termini, rientra nell'ambito dei poteri e delle funzioni spettanti all'amministratore. Inoltre, i provvedimenti adottati dall'amministratore hanno sicuramente portata precettiva, ma, rileva la Corte, obbligatorietà non significa esecutività. Nel caso in esame, il provvedimento, concretizzatosi in una lettera, non può essere giudicato idoneo a configurare una concreta minaccia al diritto del professionista. La Corte di Cassazione, pertanto, accoglie il ricorso e stabilisce che non è configurabile la turbativa del possesso quando l'amministratore di condominio, che agisca nell'ambito dei poteri-doveri di cui agli artt. 1130 e 1133 c.c., invita un condomino al rispetto del regolamento condominiale vigente.