Il credito dell'amministratore va provato

L'approvazione di un rendiconto recante un disavanzo del condominio non implica che l'amministratore sia creditore dell'importo corrispondente.

In materia di deliberazioni assembleari di condominio, l'approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento di debito solo con riferimento alle singole poste passive indicate. Ove emerga un disavanzo tra entrate e uscite, non è detto che l'amministratore abbia versato la differenza e sia, quindi, creditore. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10153/11, depositata il 9 maggio. La fattispecie. In Corte d'Appello un condominio veniva condannato al pagamento in favore dell'amministratore di una somma da questi anticipata, secondo quanto stabilito in sentenza, per ripianare debiti condominiali. Il Condominio ricorreva per cassazione, sostenendo che l'amministratore non fosse, invece, creditore, non avendo fornito la prova di aver effettivamente pagato l'importo in questione. Un bilancio in rosso non certifica il credito dell'amministratore. Le somme anticipate dall'amministratore, per pagare terzi creditori del condominio, risulterebbero, secondo la Corte territoriale, dal rendiconto. Di parere opposto è il condominio l'approvazione del rendiconto recava sì un disavanzo tra somme spese e incamerate, ma non vi era traccia di una esplicita voce di debito nei confronti dell'amministratore. Il Collegio, nell'accogliere le doglianze dei ricorrenti, afferma in primo luogo che l'approvazione di singole partite del rendiconto deve essere specifica, cioè formare oggetto di espresso esame e di approvazione da parte dell'assemblea. Da ciò discende che un rendiconto, recante un debito del condominio, non attesta automaticamente che la differenza tra quanto incamerato e quanto speso sia stata versata dall'amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore dell'importo corrispondente. Serve la ricognizione del debito. L'amministratore, quindi, non può essere considerato creditore, sulla base del mero dato fattuale - l'esistenza di un disavanzo nel rendiconto -, atteso che la ricognizione del debito richiede sempre un atto di volizione, su un oggetto sottoposto all'esame dell'organo collettivo che su di esso deve pronunciarsi. L'approvazione del rendiconto, invece, riconosce il debito solo con riferimento alle sole poste passive specificamente indicate. Nel caso concreto, mancando tale ricognizione di debito nei confronti dell'amministratore, il Collegio ha ritenuto fondati i motivi di ricorso del condominio, cassando la sentenza impugnata.