Impugnazione della delibera assembleare: citazione o ricorso?

di Ivan Meo

di Ivan Meo * La sentenza n. 8491/11, del 14 aprile, emessa dalla Corte di Cassazione rappresenta l'epilogo di un lungo e tormentato dibattito giurisprudenziale, sviluppatosi nel corso degli ultimi cinquanta anni, in merito alla forma dell'atto da utilizzare per impugnare una delibera condominiale. Le Sezioni Unite hanno stabilito che si può proporre la domanda di annullamento della delibera condominiale mediante citazione, restando quindi soggetta alla regola di cui all'art. 163 c.p.c., in quanto l'articolo 1137 c.c. non disciplina espressamente la forma dell'impugnazione. Comunque se la domanda è proposta impropriamente con il ricorso, invece che con la citazione, essa può egualmente essere ritenuta valida a patto che l'atto sia presentato al giudice, e non anche notificato, entro i trenta giorni previsti dall'articolo 1137 c.c Il disposto normativo e i dubbi interpretativi sollevati. L'art. 1137, commi 2 e 3, c.c. consente espressamente la facoltà di impugnare le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio in particolare, tale facoltà viene attribuita a ciascun condomino dissenziente , il quale può fare ricorso all'autorità giudiziaria , a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, che, per i meri dissenzienti, decorre dalla data della deliberazione, mentre, per gli assenti, decorre dalla data di comunicazione della decisione. In mancanza di un procedimento ad hoc per impugnare le deliberazioni assembleari, proprio il termine ricorso impiegato nella citata disposizione ha fatto sorgere non pochi dubbi interpretativi, consentendo la formazione di contrapposti orientamenti. 2 diversi risvolti processuali. Al di la delle scelte interpretative che andremo ad analizzare, la scelta dell'uno o dell'altro mezzo di impugnazione comporta delle conseguenze pratiche se la deliberazione viene impugnata con atto di citazione, la questione potrà essere presa in esame dal giudice sicuramente dopo il termine di novanta giorni concesso al convenuto per comparire in giudizio ex art. 163 bis, c.p.c. invece, impugnando la deliberazione con ricorso potrebbe essere soddisfatto quel carattere di urgenza insito nella disposizione sopra menzionata, consentendo una sollecita definizione della controversia, in modo da evitare di intralciare o paralizzare la gestione dell'intero condominio. Quindi il problema che si pone in base al dettato lettera della norma è questo quando si fa riferimento al ricorso, intende proprio riferirsi a quel particolare tipo di atto processuale introduttivo, che diversamente dalla citazione si deposita prima della notifica, oppure la norma va letta come istanza giudiziale? Le diverse interpretazioni avanzate dalla Corte di Cassazione. Una prima sentenza emessa dalla Corte di legittimità risale ai primi anni '70. La sentenza n. 1716 del 9 Marzo 1975, precisava che sebbene la parola ricorso non possa essere intesa se non nel suo significato tecnico e non già nella generica possibilità di rivolgersi al giudice per cui ai fini della costituzione del rapporto processuale, non ha alcuna rilevanza il momento del deposito del ricorso in cancelleria del giudice adito, ma essa è determinata dalla notificazione all'altra parte dell'atto con cui la domanda è formulata. Successivamente lo stesso ente giudicante ritornò sulla questione con la pronuncia n. 2081 del 27/2/1988 ed espresse il seguente principio va ribadito che l'impugnativa si propone con ricorso, perché questa parola è stata certamente adoperata non nel generico senso di possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, ma nel suo pacifico significato tecnico giuridico, se si considera che nell'at. 1137 c.c. per ben tre volte , e per esprimere concetti diversi, è ripetuta la parola ricorso . Ma la Corte va oltre. Non condividendo il principio di diritto espresso precedentemente secondo il quale al fine del rispetto del termine di decadenza di trenta giorni si deve considerare non la data del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, ma quella della notificazione all'altra parte del ricorso stesso perché, precisa la Corte, tale principio non può essere condiviso, in quanto il riesame della questione induce a concludere che per l'osservanza del termine prescritto per la impugnazione debba farsi riferimento alla data del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice . In conclusione il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 cod. civ., per l'impugnazione delle assemblee condominiali, decorre dalla data del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito e non da quella della successiva notificazione al condominio del ricorso stesso e del decreto con cui viene fissata l'udienza di comparizione delle parti. Questa sentenza sembrava aver messo un punto fermo alla questione e dettò un preciso insegnamento processuale. Le impugnazioni delle deliberazioni assembleari furono da allora proposte mediante ricorso depositato entro i termini di decadenza dell'art. 1137 c.c. Anche con la successiva sentenza n. 62057/1997 la Suprema Corte, ribadì ancora il concetto che le impugnazioni delle deliberazioni condominiali andavano proposte, senza dubbio, con ricorso specificando che il legislatore, quando ha usato la parola ricorso non ha inteso soltanto concedere azione al condomino dissenziente, ma ha anche stabilito il modo dell'impugnazione, in considerazione dell'esigenza della sollecita soluzione delle questioni che possono intralciare o paralizzare la gestione del condominio. In ogni caso, in qualunque forma fosse stato redatto l'atto introduttivo, la proposizione dell'azione, ai fini della decadenza, doveva calcolarsi con riguardo al deposito dell'atto stesso e non alla data dell'avvenuta notifica all'amministratore del condominio. La svolta. La questione sembrava ormai essere risolta ma nel 2004 la Cassazione decise di mutare orientamento. Con sentenza n. 14560 del 30/7/2004 ha affermato che, benché in linea di principio il termine ricorso utilizzato dall'art. 1137 c.c. in tema di impugnazione delle delibere assembleari del condominio debba essere inteso in senso tecnico, con conseguente onere per il ricorrente di depositare l'atto introduttivo nella cancelleria nel termine di 30 giorni dalla data di adozione o comunicazione della delibera stessa, l'impugnazione deve tuttavia ritenersi tempestiva anche quando sia stata proposta con atto di citazione notificato entro il suddetto termine, non rilevando che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta successivamente. Quindi con questa decisione viene superato il precedente orientamento sostenuto dalla sentenza del 27.2.1988, n. 2081, secondo cui la tempestività dell'impugnazione della delibera condominiale, ove proposta erroneamente con citazione, andrebbe valutata tenendo conto della data del deposito dell'atto in cancelleria. Questo nuovo orientamento fu prontamente seguito dai giudici di merito. Negli anni a seguire la stessa Cassazione, pur aderendo al suo ultimo orientamento, compie un ulteriore passo in avanti dando una interpretazione estensiva al termine ricorso ribadendo che l'azione possa essere esercitata indifferentemente con ricorso o citazione in quest'ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine, bisogna tener conto della data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, anziché di quella del successivo deposito in cancelleria che avviene al momento dell'iscrizione della causa al ruolo Cass. 11 aprile 2006, n. 8440 . La successiva sentenza Cass. 28 maggio 2008, n. 14007 conferma quanto affermato dalla precedente sentenza in ordine alla rilevanza della data di notifica della citazione in cui venga impugnata la delibera, e non del successivo deposito per l'iscrizione al ruolo della causa. La decisione delle Sezioni Unite. L'acceso dibattito interpretativo approda alla Sezioni Unite, la quale, con decisione depositata il 14 aprile 2011, risolve l'annoso contrasto giurisprudenziale. È l'atto di citazione che bisogna proporre per la domanda di annullamento della delibera condominiale, perché l'art. 1137 c.c., non disciplinando espressamente la forma dell'impugnazione, lascia tale domanda assoggettata alla regola di cui all'articolo 163 c.p.c. Se tuttavia la domanda è proposta impropriamente con il ricorso, invece che con la citazione, essa può egualmente essere ritenuta valida a patto che l'atto sia presentato al giudice, e non anche notificato, entro i trenta giorni previsti dall'articolo 1137 c.c. La lettera dell'articolo 1137 c.c., nella sua semplicità, si limita a consentire ai dissenzienti e agli assenti all'assemblea di agire in giudizio, per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate. Nulla stabilisce, però, in merito alle modalità di impugnazione, che dunque vanno individuate alla stregua della generale previsione dell'articolo 163 c.p.c. la domanda si propone mediante citazione . Il perché di questa decisione. Ma come motivano questa scelta i Supremi Giudici? L'articolo 1137 c.c. parla esplicitamente di ricorso , ma tale disposizione è inserita nel corpus del codice civile e quindi tale norma è destinata a configurare dei diritti ed apprestare delle azioni sotto il profilo sostanziale e non anche sotto quello procedurale. Quindi, il termine va interpretato nel senso generico di istanza giudiziale . Di fatto, questa decisione, si adegua ad un orientamento già avanzato da autorevole dottrina che ha costantemente ritenuto che il termine ricorso , nonostante la triplice sua reiterazione nella stessa norma, debba ritenersi nel senso atecnico di istanza giudiziale . Gli effetti pratici. Secondo i Giudici questa interpretazione ha poi il pregio di evitare la situazione paradossale che l'orientamento contrario può creare fra le azioni di annullamento e quelle di nullità delle deliberazioni condominiali, dal momento che soltanto alle prime si ritiene unanimemente applicabile l'articolo 1137 c.c. di conseguenza le domande dovrebbero essere proposte in forme diverse anche quando si impugna una stessa deliberazione e si deduce che è affetta da vizi che ne comportano sia la nullità sia l'annullamento. L'alternativa. La Corte, nel corso della sua motivazione, si è occupata anche dell'altra forma proponibile ovvero del ricorso, precisando quando segue anche se non è il mezzo d'impugnazione corretto, raggiunge comunque l'obiettivo di costituire il rapporto processuale e risulta valido purché l'atto sia presentato al giudice entro il termine posto dall'articolo 1137 c.c. È invece escluso che la necessità del rispetto dei trenta giorni sia estesa anche alla notificazione ciò non risponderebbe ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre graverebbe l'attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall'ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. Uno sguardo alla riforma. Dopo aver mutato orientamento in tema di legittimazione passiva dell'amministratore 18331 e 18332/2010 e maggioranze necessarie per approvare le tabelle millesimali 18477/2010 le Sezioni Unite hanno deciso di cambiare anche le regole del processo di impugnazione delle delibere assembleari che sinora si pensava potesse essere introdotto anche con lo strumento del ricorso. I giudici, con questa pronuncia, hanno anticipato il contenuto della riforma del condominio che prevede, appunto, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea lo strumento della citazione e non del ricorso. La sentenza, non solo argomenta con chiarezza argomenti di natura tecnico-giuridici, ma indica anche una regola di comportamento per salvare una parte dei procedimenti laddove definisce valida la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anziché con citazione, purché sia stato a suo tempo presentato entro i trenta giorni stabiliti dall'art. 1137 c.c. . al giudice, e non anche notificato. * Consulente giuridico