""Selva di antenne"" e degrado urbano tra limiti e diritti

di Ivan Meo

di Ivan Meo * L'inarrestabile progresso tecnologico ci ha indotto ad utilizzare costantemente una serie di apparecchiature tecnologiche. L'installazione, spesso incontrollata, di dispositivi, comunemente chiamate antenne , sui tetti degli edifici condominiali non hanno fatto altro che alimentare numerose discussioni, spesso sfociate in aule di tribunali, aventi ad oggetto le seguenti problematiche la salvaguardia del diritto di informazione, la tutela della salute pubblica, il decoro degli edifici condominiali. Il caso esaminato dal Tribunale di Varese affronta una delle questioni che nella prassi si verifica più soventemente ovvero lo scorretto posizionamento delle antenne paraboliche e la contestuale violazione delle distanze. Analizziamo i punti più salienti della sentenza. Il diritto di antenna nella legislazione italiana. Il primo intervento legislativo che regolamenta tale diritto risale al lontano 1940 dove la legge n. 554 imponeva a carico del proprietario una vera e propria servitù coattiva . In un secondo momento, si era ravvisato un diritto soggettivo perfetto di natura personale , che trovava come soggetto obbligato il condominio o il terzo proprietario. Da ultimo, si è sviluppato un orientamento, tutt'oggi condivisibile, che inquadra il diritto di installazione di antenne nell'alveo dei principi costituzionali in particolare, tale diritto trova il suo fondamento nell'art. 21 Cost., in quanto corollario del diritto di manifestazione del pensiero con qualsiasi mezzo. Tale inquadramento, del resto, è quello più consono alla fattispecie analizzata dove, per il fatto di poterle installare nelle singole unità immobiliari, non sussistono questioni di passaggio attraverso proprietà altrui. Aspetti comunitari. Il diritto del singolo ad accedere alle informazioni è riconosciuto anche come diritto inviolabile sia dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'uomo. Tali indicazioni normative sembrano oltrepassare i limiti di una semplice libertà individuale, in quanto si inseriscono in una nozione più ampia di diritto di antenna che, come tale, coinvolge anche la sfera delle relazioni tra individui. La recente giurisprudenza della Corte comunitaria ha avanzato la tesi secondo cui la possibilità di far valere il principio fondamentale della libera circolazione dei servizi e quindi di un diritto all'antenna sussiste anche nel quadro delle relazioni collettive tra le persone nell'ambito di edifici con più abitazioni. Da tali considerazioni emerge, di conseguenza il seguente assunto un divieto assoluto per ogni condomino di disporre di antenne paraboliche individuali o collettive su una qualsiasi parte dell'edificio risulterebbe incompatibile con il trattato CE, mentre pare ammissibile definire delle procedure comuni di informazione preliminare e di concertazione nonché delle norme di sicurezza da seguire per il montaggio e l'utilizzazione appropriati delle apparecchiature di ricezione. Il diritto di informazione non deve pregiudicare il decoro architettonico dell'edificio condominiale. Il giudice di Varese precisa l'an della installazione non può essere inibita il quomodo, però, certamente può essere regolato . Quando si decide di installare tale tipo di antenna è opportuno creare un equo bilanciamento dei potenziali interessi contrapposti senza ledere i diritti della collettività condominiale. La antenne paraboliche, per la loro conformazione, sono dette anche a cono allargato e pertanto possono essere collocate anche sul balcone, nel terrazzo condominiale o nel giardino condominiale. In merito al decoro architettonico, l'art. 1122 c.c. vieta il compimento di lavori nella proprietà esclusiva che possano danneggiare le parti comuni dell'edificio non solo sotto l'aspetto estetico ma anche sotto l'aspetto economico . Tale principio è stato ribadito nella sentenza che si annota. Infatti, il Tribunale precisa che si tratta di reperire un corretto punto di bilanciamento posto che il principio costituzionale di libertà di informazione, facoltizza il singolo condomino alla installazione dell'antenna medesima, ma con il limite che essa non arrechi pregiudizio all'uso del bene da parte degli altri condomini, né produca un qualsiasi, apprezzabile danno alle parti comuni. Da qui il diritto a installare la parabolica, nel rispetto delle previsioni condominiali . Principio ribadito anche dalla Corte di Lussemburgo, secondo cui un regolamento comunale analogamente ad uno condominiale ben può prevedere limiti all'installazione delle antenne paraboliche, al fine di preservare l'ambiente urbano, purché non determinino un'eccessiva restrizione della libera prestazione dei servizi . Alla luce delle considerazioni svolte il Tribunale di Varese fissa i seguenti principi cardini - le antenne paraboliche possono essere installate purché rispettino le prescrizioni del regolamento condominiale nel caso di specie o al centro della porzione di tetto di pertinenza o sul balcone a 1mt. dal confine - la libertà di informazione è un diritto costituzionalmente garantito - l'installazione dell'antenna non deve arrecare pregiudizio all'uso del bene comune. Quali i possibili rimedi? Al fine di limitare il degrado urbano, provocato dalla incontrollata installazione di antenne paraboliche sugli edifici condominiali sarebbe auspicabile la previsione di una serie di incentivi fiscali al fine di indurre l'installazione di antenne centralizzate, sicuramente meno invasive di quelle singole. Un primo tentativo fu fatto negli anni '90 dove, il legislatore è intervenuto in materia condominiale, prevedendo maggioranze derogatorie per approvare opere costituenti innovazioni alle parti comuni dell'edificio finalizzate ad obiettivi di rilevanza sociale, urbanistica e ambientale. Seguendo tale logica sarebbe opportuno l'adozione di idonei strumenti legislativi che consentano l'attuazione di interventi strutturali nell'edificio condominiale meno invasi e più idonei a tutelare l'estetica dell'edificio stesso. * Consulente giuridico

Tribunale di Varese, sez. I Civile, sentenza 25 febbraio 2011 Giudice Giuseppe Buffone Fatto 1 Gli attori sono condomini del condominio convenuto ove, nel 2005, alcuni altri condomini, hanno installato delle antenne paraboliche con condotta che, secondo la prospettazione attorea, si pone in contrasto con il Regolamento condominiale punto 1.3., lett. e . Da qui l'azione principale introdotta con la citazione del 13 settembre 2007 data di deposito con cui gli attori chiedono che il giudice voglia accertare la illegittimità del comportamento dei convenuti e conseguentemente ordinare loro la rimozione delle antenne paraboliche o, in subordine, il loro riposizionamento. Entrambi i convenuti il Condominio ed i condomini resistenti , costituendosi, hanno eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza per materia del Tribunale, giusta l'art. 7 c.p.comma Entrambi i convenuti hanno anche richiesto accertarsi la inesistenza o nullità della delibera condominiale del 20 giugno 2006, posta a fondamento della domanda attorea. L'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata dalle parti convenute è stata rigettata con sentenza parziale numero 517/2010, passata in giudicato per mancata riserva di appello alla prima udienza dopo il giudizio parziale. La causa viene ora ad essere rimessa in decisione per il merito. Diritto Va premesso che le doglianze svolte contro le delibere condominiali oggetto di lite sono tardive, tenuto conto del contenuto delle stesse e dell'assenza di indici sintomatici della cd. inesistenza giuridica. In particolare, la delibera del 20 giugno 2006 non presenta alcuna spia rilevatrice della nullità, denunciata dagli interessati solo in data 28 dicembre 2007, con le comparse costitutive. Orbene, in materia di impugnazione di delibere condominiali, il discrimen tra annullabilità e nullità è stato, ormai, ben tracciato dall'importante arresto delle Sezioni Unite del 2005 si tratta di Corte di cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza 7 marzo 2005, numero 4806 . Il Supremo Collegio ha ritenuto - con indirizzo condiviso da questo Tribunale - che debbano qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume , le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ebbene, nell'ipotesi sub iudice, non sussistendo la fattispecie invalidatoria della nullità, le eventuali deficienze da inscrivere nell'alveo dell'annullabilità, andavano introdotte in giudizio nelle forme e nei tempi previsti dalla Legge art. 1137 c.c. . Va anche premesso che l'installazione di antenne, sul tetto condominiale, non costituisce innovazione nel senso tecnico-giuridico del termine, come espresso nel codice civile e come recepito nel Regolamento di Condominio. Guardando alla delibera oggetto di lite docomma 9 fascomma att. , al punto numero VI, si prevede che le antenne paraboliche andranno posate o al centro della porzione di tetto di pertinenza o sul balcone a mt. 1 dal confine . Una regolamentazione in sede condominiale delle paraboliche va ritenuta ammissibile e rientrante nei poteri dell'Amministrazione del Condominio, posto che un libero potere dei condomini, al riguardo, può generare limitazioni indebite della cosa comune ad es. v. Trib. Milano, 25 ottobre 2001 in Giur. milanese, 2002, 96 . Né, in tal modo, si viola la libertà di informazione costituzionalmente garantita l'an della installazione, infatti, certamente non può essere inibita il quomodo, però, certamente può essere regolato. Si tratta, dunque, di reperire un coretto punto di bilanciamento posto che il principio costituzionale di libertà di informazione, facoltizza il singolo condomino alla installazione dell'antenna medesima, ma con il limite che essa non arrechi pregiudizio all'uso del bene da parte degli altri condomini, né produca un qualsiasi, apprezzabile danno alle parti comuni App. Perugia, 1 luglio 2004 in Arch. Locazioni, 2005, 440 . Da qui il diritto a installare la parabolica, nel rispetto delle previsioni condominiali. L'interpretazione qui seguita è, peraltro, conforme all'acquis communautaire secondo la Corte di Lussemburgo, un regolamento comunale analogamente ad uno condominiale ben può prevedere limiti all'installazione delle antenne paraboliche, al fine di preservare l'ambiente urbano, purché non determinino un'eccessiva restrizione della libera prestazione dei servizi Corte giustizia comunità Europee, Sez. V, 29 novembre 2001, numero 17 in Riv. Giur. Edil., 2002, I, 545 . Non è, poi, inopportuno ricordare quanto affermato, in materia, pure dalla Suprema Corte Cass. civ., sez. II, sentenza 6 maggio 2005, numero 9393 il sacrificio imposto ai proprietari di immobili dalle disposizioni che disciplinano la materia art. 1 della legge 6 maggio 1940, numero 554, art. 397 del D.P.R. 29 marzo 1973, numero 156 deve intendersi condizionato alla impossibilità per gli utenti dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, a meno di ammettere che si tratta di norme irragionevolmente vessatorie, che ingiustificatamente privilegiano sugli interessi di una parte quelli dell'altra, anche quando non è necessario per il loro soddisfacimento . La domanda è dunque accolta e va imposto alle parti convenute di rispettare la norma regolamentare violata. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Quanto all'ammontare della liquidazione, va ricordato quanto affermato dalle Sezioni Unite dell'11 settembre 2007 numero 19014 le spese di lite vanno liquidate giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo. Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta. Il decisum prevale quindi, di regola, sul disputatum Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, numero 19014 salvo il caso in cui vi sia rigetto integrale della domanda attorea ove consegue che il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2006, numero 5381 . Trattasi di principi confermati di recente dalla giurisprudenza di Cassazione v. Cass. Civ., Sez. II, sent. 5 gennaio 2011, numero 226 anche in considerazione dei principi di effettività e proporzionalità cui sono, nel loro complesso, improntate le regole delle Tariffe Forensi, in tema di determinazione degli onorari dovuti dal cliente al proprio difensore, ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile assume decisiva rilevanza il criterio dell'effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum . Tenendo conto del giudizio, atteso il valore della causa e, per tali indici, applicati i barèmes tariffari, le spese del giudizio vanno liquidate come da dispositivo, non essendo conforme ai Principi illustrati la nota spese del difensore della parte vittoriosa che va quindi ridotta. Vanno aggiunte le spese forfetarie, giusta l'art. 14 DM 8.4.2004 numero 127, nonché il rimborso dell'Iva e del Cpa giusta l'art. 11 legge 20 settembre 1980, numero 576. P.Q.M. Il Tribunale di Varese, sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando sulla domanda di dd ed aa contro Condominio , in persona dell'amministratore, legale rappresentante pro-tempore nonché contro rr e ff, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede Accoglie la domanda principale degli attori, rigettando le avverse domande ed eccezioni e per l'effetto Condanna le parti convenute all'immediato riposizionamento delle antenne paraboliche secondo le disposizioni stabilite dalla delibera condominiale del 20 giugno 2006 e, dunque, ponendole o al centro della porzione di tetto di pertinenza o sul balcone a mt. 1 dal confine. Una diversa posizione è condizionata alla impossibilità per gli utenti dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri. Condanna le parti convenute, con in vincolo della solidarietà, al pagamento in favore della parte attrice delle spese del processo che Liquida come segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.comma Spese €. 340,00 Diritti €. 1.360,00 Onorari €. 1.870,00 Vanno aggiunti il rimborso forfetario come da tariffa forense e il rimborso dell'Iva e del Cpa giusta l'art. 11 legge 20 settembre 1980, numero 576. Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza Sentenza immediatamente esecutiva come per Legge. Nota 1 All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 numero 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.comma come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09.