Il pedone ha sempre ragione se è sulle strisce pedonali

Niente scuse per gli automobilisti che non rallentano davanti alle strisce pedonali, anche se il pedone attraversa all'improvviso e senza guardare.

Il pedone investito ha diritto al risarcimento pieno soltanto se al momento dell'incidente si trova sulle strisce pedonali. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 5540 del 9 marzo 2011. Il caso. Protagonista della vicenda è una signora di Pesaro vittima di un incidente stradale. La donna mentre camminava sul margine di una strada provinciale è stata investita da un'auto riportando gravissime lesioni personali. Il giudice del Tribunale di Pesaro ha ripartito le responsabilità dell'incidente rispettivamente all'80% nei confronti dell'automobilista e per il restante 20% alla donna investita, condannando il convenuto al pagamento della somma di euro 65.587,24 a titolo di risarcimento danno. La signora ha proposto appello alla Corte di Ancona lamentando l'assenza di un suo concorso di colpa ma i giudici di appello dorici hanno respinto tale richiesta confermando la sentenza di primo grado. Va ricordato che il codice della strada all'articolo 190 impone ai pedoni l'obbligo di camminare sul margine opposto al senso di marcia dei veicoli più vicini. La donna si è rivolta alla Suprema Corte. Il pedone ha commesso un'infrazione. I giudici della Corte hanno confermato le sentenze di primo e secondo grado. La donna ha contravvenuto ad un preciso obbligo, ossia quello imposto dall'art. 190 del codice della strada di camminare sul margine opposto al senso di marcia dei veicoli più vicini. Quantificazione del danno biologico. Tra gli altri motivi del ricorso della donna vi è anche la richiesta della revisione delle tabelle relative alla quantificazione del danno biologico da lei subito. Tale richiesta è stata accolta dai giudici del collegio che hanno così ribadito che il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa.