Black out elettrico: perché l'ENEL non è responsabile?

di Ivan Meo

di Ivan Meo * Il 28 settembre 2003, su tutto il territorio nazionale, si verificò un'interruzione della somministrazione di energia elettrica per una durata complessiva di oltre dodici ore. Successivamente a tale evento, privati e commercianti, hanno adito gli organismi giurisdizionali al fine di invocare il risarcimento del conseguente pregiudizio esistenziale patito. I ricorsi giunti al vaglio della Suprema Corte altro non rappresentano che la punta dell'iceberg del contenzioso generato e deciso in prima istanza dai giudici di pace e in sede di gravame dai tribunali. Inizialmente il prevalente orientamento dei giudici di merito è stato caratterizzato da un riconoscimento quasi sistematico della responsabilità civile e di prova del danno. Ma con le c.d. tre ordinanze gemelle del 23 luglio 2009 nn. 17282, 17283 e 17284 la Terza Sezione della Corte di cassazione è intervenuta sull'orientamento in prevalenza espresso dai giudici di merito in tema di black-out elettrico oggetto di ricorso cambiando l'orientamento in punto di responsabilità della società distributrice di energia elettrica e di prova del danno. La pronuncia in esame risulta interessante poiché, si occupa di un evento eccezionale di particolare vastità. La vicenda. L'utente aveva convenuto, innanzi al Giudice di pace di Nocera Inferiore, la società distributrice di energia elettrica, chiedendo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a seguito dell'interruzione e della mancata tempestiva riattivazione della fornitura di energia elettrica da parte della convenuta, da determinarsi in via equitativa, riconosciute per un ammontare di euro 125,82. Tale disposto confermato anche in appello dal Tribunale della stessa città. L'ENEL distribuzione propone ricorso chiedendo la cassazione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale erano stati rigettati entrambi gli appelli quello principale quello incidentale inerenti al riconoscimento del danno esistenziale. Prima di entrare nel merito della sentenza che si commenta, è opportuno analizzare alcune questioni propedeutiche alla comprensione dell'iter logico-giuridco seguito dalla Cassazione. Come può essere qualificato il contratto di fornitura di energia elettrica? Secondo la giurisprudenza è un contratto di somministrazione sentenze numero 5144/ 1997 9312/1993 secondo cui un soggetto, nel caso di specie l'ENEL , si impegna, a seguito della sottoscrizione di un contratto, a somministrare in maniera continuativa, dei beni e servizi energia elettrica all'utente-consumatore. Nel contesto così descritto il regime di responsabilità ascrivibile al fornitore di energia elettrica è di tipo contrattuale. La responsabilità del debitore per il fatto degli ausiliari. L'art. 1128 c.c. stabilisce salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro . Il fondamento della norma va ravvisato nell'esigenza che il creditore, esposto nell'esecuzione dell'obbligazione all'ingerenza di soggetti a lui estranei, possa comunque fare assegnamento sulla responsabilità originaria del debitore, senza che il ricorso agli ausiliari da parte del debitore importi una sostituzione di altri soggetti a quello originariamente responsabile Cfr. in tal senso BIANCA, Dell'inadempimento delle obbligazioni, Bologna-Roma, 1979, p.451-452 . Il presupposto della norma è che l'opera dell'ausiliario sia utilizzata per attuare un rapporto obbligatorio. Ai fini della responsabilità del debitore, deve trattarsi di un fatto che l'ausiliario compie su incarico del debitore nell'esecuzione del rapporto obbligatorio e che consiste in un mancato o difettoso adempimento di tale rapporto BIANCA, Dell'inadempimento, op.cit. p.457 . Oltre al danno patrimoniale è possibile richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale? La stagione del danno esistenziale è stata caratterizzata, inizialmente, da un gran numero di decisioni, pronunciate dai Giudici di Pace, che avevano ammesso la risarcibilità di danni chiaramente bagatellari . Uno dei casi più noti è stato quello del black-out del settembre 2003 migliaia di ricorrenti chiesero e spesso ottennero un risarcimento per il notevole disagio patito per non avere potuto attendere alle normali attività, sia dentro che fuori la propria abitazione in conseguenza della lesione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità . Cfr. in tal senso Giud. Pace Capaccio, 20.10.2004 Giud. Pace Casoria, 12.7.2005 Giud. Pace Napoli, 13.7.2005 . Successivamente, molte di queste sentenze, sono state rovesciate nei successivi gradi di giudizio cfr. tra tutte Trib. Nocera Inferiore, 10.1.2008, Cass., 21.9.2009, n. 20324 e Tribunale di Potenza, 28-10-2010 secondo cui era irrisarcibile il danno non patrimoniale, non potendosi individuare, in ogni caso, alcun valore inviolabile della persona leso nel mero disagio o fastidio conseguente alla temporanea interruzione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica. La motivazione della Cassazione. La S.C. risolve la questione impostando tutta la sua motivazione, abbastanza stringata, sul giudizio strutturale di responsabilità rilevando la non responsabilità di ENEL e la legittimità passiva esclusiva di GRTN s.p.a. gestore della rete di trasmissione nazionale stabilendo che a le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale GRTN . Nella specie, il Gestore non aveva fornito energia alla cabina primaria dell'Enel, da distribuire poi agli utenti, con la conseguenza che quest'ultima si trovava nell'impossibilità incolpevole di adempiere alla propria prestazione b la trasmissione di energia, fino alle cabine primarie dell'Enel, è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. che si configura in tale rapporto come soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione c Enel Distribuzione non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale, in quanto sono riservati allo Stato ed affidati in concessione al Gestore della rete d la GRTN non può essere considerata ausiliaria dell'Enel ex art. 1228 c.c., poiché si tratta di un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico e per potersi affermare la responsabilità dell'Enel distribuzione s.p.a. a norma dell'art. 1218 c.c., il giudice avrebbe dovuto accertare che il Gestore della rete di trasmissione nazionale abbia effettivamente fornito l'energia elettrica alla cabina primaria dell'Enel distribuzione. In caso contrario verifica di un black-out , l'inadempimento nella somministrazione di energia elettrica non è imputabile ad Enel, con conseguente rigetto della domanda. Il black-out argentino. Un caso analogo si è verificato anche in Argentina. Tra il 15 e 25 febbraio del 1999 la Città di Buenos Aires rimase senza energia per circa undici giorni. Il black-out fu provocato da un incidente avvenuto presso la sottostazione elettrica Azopardo, di proprietà della società elettrica Edesur. Sia in sede d'appello, che in primo grado, la società Edesur fu dichiarata responsabile per l'interruzione della somministrazione di energia elettrica a titolo di responsabilità oggettiva per inadempimento, avendo il giudice sottolineato come, nel caso di specie, l'obbligazione di provvedere in forma corretta al servizio di fornitura elettrica, fosse un'obbligazione di risultato. Sotto l'aspetto risarcitorio gli attori non erano stati in grado di provare, se non con affermazioni contraddittorie, l'esatta durata dell'interruzione dell'energia elettrica pertanto, il giudice, ha riconosciuto il risarcimento a titolo di danno patrimoniale in misura del 15% delle merci deperibili. In merito ai danni morali patiti, i giudici hanno riconosciuto in capo agli attori, il diritto al risarcimento del danno morale causato dall'inadempimento di Edesur, anche se n misura ridotta rispetto a quanto richiesto. * Consulente giuridico

Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza 18 novembre 2010 - 18 gennaio 2011, n. 1090 Presidente Finocchiaro - Relatore Vivaldi Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione L'Enel Distribuzione spa ha chiesto la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Nocera Inferiore il 5.12.2008 e depositata in data 11.12.2008, con la quale erano stati rigettati, sia l'appello principale di Enel Distribuzione s.p.a., sia quello incidentale, riferito al danno esistenziale, proposti avverso la sentenza del giudice di pace di Nocera Inferiore, che aveva condannato l'Enel Distribuzione al risarcimento dei danni nei confronti di V. R., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero di casa ed al danno esistenziale, a seguito dell'interruzione di fornitura elettrica black-out tra il 27 e 28.9.2003. Riteneva il giudice di pace che la responsabilità della convenuta non fosse esclusa dalla mancata fornitura di energia, alla stessa, da parte del Gestore della Rete di trasmissione nazionale, essendo questo un suo ausiliario a norma dell'art. 1228 c.c L'intimato non ha svolto attività difensiva. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 9 e 13 dello stesso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e dell'art. 1228 c.c Assume la ricorrente che la s.p.a GRTN - Gestore della rete di trasmissione nazionale - è una società sostanzialmente di proprietà del Ministero dell'Economia, che svolge in regime di concessione esclusiva le attività di trasmissione e dispacciamento di energia, sotto il diretto controllo dello Stato e che l'Enel non può ricevere Energia elettrica da somministrare agli utenti se non da GRTN, la quale società, quindi, non può essere un suo ausiliario, in quanto non liberamente scelto. Il motivo è manifestamente fondato e va accolto. Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all'epoca dei fatti di causa, e particolarmente del D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9 e 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale e perciò fino alle cabine primarie dell'Enel Distribuzione è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione e che Enel Distribuzione non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale. Infatti, sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione ed il c.d. dispacciamento consistente nell'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e nell'esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari dell'energia elettrica con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell'energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo S.U. 14.6.2007 n. 13887 . La s.p.a. GRTN non può, quindi, considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poiché è un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti, e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell'Enel Distribuzione nei confronti di GRTN. Non tutti i soggetti, della cui attività il debitore si avvalga per l'adempimento della propria obbligazione, sono suoi ausiliari nei termini indicati dall'art. 1228 c.c Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore, ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione Cass. 14.6.2007 n. 13953 . Inoltre, la s.p.a. GRTN non può essere considerato ausiliaria dell'Enel Distribuzione, poichè non è stata liberamente scelta dall'Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista. A questa l'Enel Distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell'energia da distribuire agli utenti. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri, e la cassazione della sentenza. La causa si presta ad essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto . La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti. Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio. Ritenuto in diritto A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Conclusivamente, va accolto il primo motivo, dichiarati assorbiti gli altri la sentenza va cassata e, decidendo nel merito, va rigettata la domanda. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'intimato. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna l'intimato al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.