Studente morso da un cane randagio nel cortile: scuola condannata al risarcimento

La scuola risarcisce il danno soltanto se non riesce a dimostrare di aver adottato le misure necessarie volte ad evitare l'intrusione di animali nei locali scolastici.

La scuola risarcisce il danno soltanto se non riesce a dimostrare di aver adottato le misure necessarie volte ad evitare l'intrusione di animali nei locali scolastici. Ad affermarlo è la Terza sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3680 depositata il 15 febbraio 2011. La fattispecie. Al termine delle lezioni, una studentessa veniva addentata alla mano da un cane randagio nel cortile antistante la scuola. Avanzava nei confronti del Ministero della pubblica istruzione domanda di risarcimento danni per le lesioni subite. Il tribunale rigettava l'istanza, così come la Corte d'appello. Non si può impedire al cane randagio di mordere l'alunno che esce da scuola. I giudici di seconde cure osservano che l'azione proposta in primo grado è di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, quindi, il tribunale ha correttamente rigettato la domanda, non potendosi configurare a carico della P.A. l'obbligo di impedire il verificarsi di simili eventi. La studentessa non ci sta e ricorre per cassazione stavolta con successo. Il vincolo negoziale sorge con l'ammissione dello studente alla scuola. Investita della controversia, la S.C. ribadisce che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dello studente nel tempo in cui questo fruisce della prestazione scolastica. Pertanto, in tale ipotesi è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte grava l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stata determinato da una causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. La scuola deve vigilare sull'incolumità degli studenti. In particolare, proseguono i giudici di piazza Cavour, dall'iscrizione deriva l'obbligo per la scuola di vegliare sull'incolumità degli alunni, predisponendo gli accorgimenti necessari affinché nei locali scolastici non si introducano persone o animali che possano arrecare danni agli studenti. No al risarcimento se la scuola dimostra di aver adottato i dovuti accorgimenti. In conclusione, per gli Ermellini, nelle controversie relative al risarcimento del danno da lesioni provocate dall'aggressione di un cane incustodito, nel cortile della scuola, l'alunno deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'istituto ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per un fatto ad esso non imputabile, essendo state adottate misure idonee ad evitare l'ingresso di persone o animale all'interno dell'edificio scolastico.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 dicembre 2010 - 15 febbraio 2011, n. 3680 Presidente Petti - Relatore Carluccio Fatto e diritto 1. R.M. studentessa prossima alla maggiore età , addentata alla mano da un cane incustodito e senza museruola nel cortile antistante l'edificio scolastico, mentre si accingeva a uscire da questo al termine delle lezioni, vedeva rigettata dal Tribunale la domanda, di risarcimento del danno per le lesioni subite, avanzata nei confronti del Ministero della pubblica istruzione. L'appello proposta dalla stessa veniva rigettato con sentenza del 5 settembre 2005. 2. Avverso la suddetta sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, e depositato memoria. Il Ministero, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensive. 3. La decisione impugnata ha rigettato l'appello sulla base delle seguenti argomentazioni a l'azione proposta in primo grado, come qualificata dal giudice adito e non specificamente impugnata sul punto, con conseguente passaggio in giudicato, è di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. b correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda ex art. 2043 c.c., non potendosi configurare a carico della P.A. l'obbligo di impedire, attraverso appositi accorgimenti, compresa la destinazione di personale addetto alla sorveglianza all'ingresso, il verificarsi di simili eventi né potendosi ritenere che la sorveglianza all'ingresso risponda a principi di prudenza e diligenza o che vi sia colpa o dolo della P.A. nella mancata predisposizione di accorgimenti idonei a evitare l'accesso di cani. Restando, perciò esclusa la possibilità di riferire l'evento alla responsabilità alla P.A. c l'appellante ha dedotto la violazione dell'obbligo contrattuale di garantire la sicurezza dei minori affidati alla scuola, ma la domanda non può esaminarsi perché nuova, essendo diversa da quella di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale, correttamente rigettata dal primo giudice. 3.1. La ricorrente, con unico motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2048 c.c., in una con insufficiente e contraddittoria motivazione. Chiede che la sentenza sia cassata in applicazione del principio di diritto per cui, stante la portata generale dell'obbligo dell'amministrazione scolastica di garantire la sicurezza degli alunni, così che la sorveglianza e la custodia degli spazi frequentati dagli allievi deve intendersi finalizzata alla prevenzione di qualsivoglia rischio prevedibile, compresa l'introduzione di animali privi di custodia, chi agisce per il risarcimento deve dimostrare l'evento dannoso e il suo verificarsi nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanza di tempo e di luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori. 4. Il ricorso è fondato. 4.1. Da quasi un decennio è principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che il titolo della responsabilità del Ministero della pubblica istruzione, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, può essere duplice e può esser fatto valere contemporaneamente. Il titolo è contrattuale se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto dall'autore del danno di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri. Quindi, lo stesso comportamento può essere fonte per il suo autore sia di una responsabilità da inadempimento, sia di una responsabilità da fatto illecito, quando l'autore della condotta anziché astenersene la tenga, ovvero manchi di tenere la condotta dovuta e le conseguenze sono risentite in un bene protetto, non solo dal dovere generale di non fare danno ad altri, ma dal diritto di credito, che corrisponde ad una obbligazione specificamente assunta dalla controparte verso di lui. Quando una tale situazione si verifica, il danneggiato può scegliere, sia di far valere una sola tra le due responsabilità, sia di farle valere ambedue in particolare da Cass. n. 16947 del 2003 sino a tempi molto recenti . Pure pacifico da tempo è che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso . Nonché, che è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ. sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante da s.u. n. 9346 del 2002 sino al 2010 . 4.2. La sentenza impugnata contrasta, evidentemente, con questi principi. Oltre a ignorare il duplice titolo di responsabilità e la facoltà di scelta in capo al danneggiato, non ha valutato la portata degli obblighi contrattuali derivanti all'amministrazione scolastica dall'iscrizione dell'alunno. Con l'iscrizione, gli alunni sono affidati all'amministrazione scolastica, che esplica il proprio servizio attraverso il personale - docente e non - e mediante la messa a disposizione di locali, laboratori ecc. Dall'iscrizione deriva a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Quindi, anche l'obbligo di vigilare, predisponendo gli accorgimenti necessari a seconda della conformazione dei luoghi, affinché nei locali scolastici non si introducano terzi persone o animali che possano arrecare danni agli alunni. Ne deriva che, nelle controversie per il risarcimento del danno da lesioni provocate dall'aggressione di un cane incustodito, nei locali e pertinenze come nel caso di specie il cortile antistante l'edificio scolastico messi a disposizione dalla scuola, l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'amministrazione ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile, essendo stati predisposti gli accorgimenti idonei ad impedire l'accesso a terzi. 5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata. Il giudice di rinvio rinnoverà l'esame dell'appello applicando il suddetto principio di diritto e liquiderà le spese processuali anche del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.