Condannato molestatore telefonico: oltre ai danni anche le spese di giustizia

Condannato anche al pagamento delle spese di giustizia il molestatore che non riesce a dimostrare la natura non offensiva delle telefonate.

Condannato anche al pagamento delle spese di giustizia il molestatore che non riesce a dimostrare la natura non offensiva delle telefonate. Sì è così espressa la Terza sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3663 depositata lo scorso 14 febbraio. La fattispecie. Un uomo ricorreva per cassazione contro la sentenza del tribunale di Gorizia che lo aveva condannato a pagare 500 euro in favore di due donne a titolo di risarcimento danni per molestie telefoniche. L'impugnazione non soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 366-bis c.p.c In particolare, la S.C. ribadisce l'inammissibilità del ricorso che si risolva in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo infatti, la novella del 2006 che ha appunto introdotto il citato art. 366-bis ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e virtuoso nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla sussistenza del fatto controverso, senza però, ad avviso degli Ermellini, fornire alcuna prova volta a dimostrare la natura non offensiva delle telefonate. Ricorso inammissibile paga 1000 euro per spese di giustizia. Sulla base di tali considerazioni, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'uomo al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro, di cui 800 per onorari.