Le S.U. chiamate a decidere sulla competenza dei giudici di pace

Ordinanze recenti in contrasto tra loro, obbligatorio il rinvio alle Sezioni Unite.

Il caso. Nel caso in questione il giudice di pace di Reggio Calabria ha dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere una causa quantificata in Euro 1820,00 per il risarcimento di danni legati a difetti di costruzione immobiliare art. 1669 c.c. . Il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 19 maggio 2009 ha ribadito che, essendo stata fatta valere la responsabilità extracontrattuale del costruttore, la causa sarebbe di competenza del giudice di pace. Contrasto tra ordinanze. La Corte di Cassazione, emettendo l'ordinanza n. 25480 del 16 dicembre, si è dichiarata propensa a che il giudizio, nei limiti del valore di Euro 2582,28, si svolga sempre di fronte al giudice di pace. I giudici supremi, ravvisando il contrasto con la recente ordinanza della Terza Sezione la n. 17039/2010 favorevole ad affidare al Tribunale la vertenza in ragione della competenza per materia, hanno rinviato la decisione al primo presidente della Corte affinchè sottoponga la questione al giudizio delle Sezioni Unite.