Quando un minuto può fare la differenza

L’ordinanza cautelare n. 350 del 19 novembre 2020 del Tar Lombardia sezione di Brescia offre uno spaccato di vita quotidiana nelle aule giudiziarie virtuali nel caso di specie della giustizia amministrativa in particolare su qualcosa che potrebbe sempre accadere e non sempre, però, per cause imputabili un ritardo di qualche minuto nella connessione.

Ma cosa era successo? Il TAR aveva fissato un’udienza cautelare da remoto per le ore 10.30 e, come da programma, la controversia è stata chiamata per la discussione, così come programmato e comunicato alle parti, alle ore 10.30 . Sala d’attesa virtuale Senonché – si legge nell’ordinanza - in tale orario nella apposita sala d’attesa” virtuale era presente solo il procuratore dell’Amministrazione resistente, che, ammesso a partecipare all’udienza telematica, constata l’assenza della controparte, si è rimesso agli scritti . Una volta che il procuratore di parte resistente si era riportato agli atti, il Collegio aveva, quindi, deciso di trattenere la causa in decisione come risulta dalla ricostruzione in fatto nell’ordinanza alle ore 10.31 la controversia è stata trattenuta in decisione . e ricorrente in ritardo. Ma – se fossimo stati nel palazzo fisico – fuori dalla porta dell’aula di udienza e, quindi, tornando al digitale, in sala d’attesa” virtuale solo qualche minuto dopo la chiusura del collegamento con il procuratore di parte resistente era presente il procuratore di parte ricorrente. Senonché, quella presenza e ipotizziamo la richiesta di partecipare all’udienza è stata ritenuta dal Collegio inammissibile, in quanto tardiva . La sala dei passi perduti. Ebbene, al di là della fattispecie concreta caratterizzata dall’essersi svolta nel giro di qualche minuto” , il caso che emerge dall’ordinanza consente di richiamare all’attenzione un aspetto decisivo delle udienze telematiche la sala d’attesa virtuale è come la sala dei passi perduti dei palazzi dei tribunali e ogni ritardo o distrazione quando siamo in modalità digitale potrebbe costare caro anche perché – diversamente dalla presenza dove magari la voce di chi chiama l’udienza potrebbe richiamare l’attenzione – la chiusura dell’udienza chiamata in perfetto orario non consente una riapertura del verbale per la parte che non ha fatto in tempo. Dall’altra parte, però, è bene ricordare che anche nell’udienza digitale la parte potrebbe comparire in ritardo se l’udienza è ancora in corso non era questo, probabilmente, il caso è opportuno che il giudice dia atto che, prima della chiusura del verbale, ha verificato che nella sala virtuale di attesa non vi fosse nessuno legittimato che chiedeva di essere ammesso seppur in ritardo . Del resto, secondo la Guida recante Partecipazione alle Udienze Telematiche della Giustizia Amministrativa attraverso l’impiego di Microsoft Teams Teams non consente l’interazione con il personale impegnato nella riunione ossia in udienza durante il periodo di permanenza in sala d’attesa”. così si legge a pagina 9 . Infine, poiché un problema tecnico magari una caduta di linea potrebbe sempre capitare proprio nel momento del collegamento all’udienza una seconda chiamata” potrebbe essere una soluzione opportuna per evitare ipotesi di penalizzazione di condotte incolpevoli e soprattutto per evitare che venga alimentata una disaffezione dell’avvocatura nelle potenzialità delle udienze da remoto verso le quali chi scrive ha sempre manifestato la propria convinta adesione perché capaci di rendere – anche un volta usciti dall’emergenza – più efficace ed efficiente la macchina giudiziaria . E ciò anche perché – sempre dalla Guida– emerge che il problema potrebbe derivare proprio dalle regole tecniche che non consentono all’avvocato di rimanere in sala d’attesa per più di trenta minuti decorso quel tempo nel brevissimo volgere di due o tre secondi il sistema chiede se vuole essere riammesso senza necessità di una nuova procedura. Ciò significa che la distrazione di due o tre secondi potrebbe determinare la necessità di dover rifare la procedura con conseguente perdita di tempo di cui occorrerà tenere conto anche alla luce dell’avvertimento i difensori avranno l’onere di monitorare la propria situazione di attesa e dovranno provvedere a riproporre tempestivamente la propria richiesta, senza chiudere la finestra, attraverso la funzione predetta” . Peraltro, l’opportunità se non la necessità di applicare le regole del processo telematico specie in fase di avvio in modo tale da diminuire il rischio di effetti collaterali derivanti dal mancato funzionamento delle infrastrutture è alla base anche del protocollo sulle udienze civili dove si legge che in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l’udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d’udienza contenente il disposto rinvio .

TAR Lombardia, sez. distaccata di Brescia, ordinanza 18 – 19 novembre 2020, n. 483 Presidente Massari – Estensore Bertagnolli Fatto e diritto Premesso che la controversia è stata chiamata per la discussione, così come programmato e comunicato alle parti, alle ore 10.30. In tale orario nella apposita sala d’attesa” virtuale era presente solo il procuratore dell’Amministrazione resistente, che, ammesso a partecipare all’udienza telematica, constata l’assenza della controparte, si è rimesso agli scritti Precisato che, conseguentemente, alle ore 10.31 la controversia è stata trattenuta in decisione e la successiva partecipazione alla camera di consiglio del procuratore di parte ricorrente, presente in sala d’attesa” virtuale solo qualche minuto dopo la chiusura del collegamento con il procuratore di parte resistente, è stata ritenuta inammissibile, in quanto tardiva Dato atto che la causa è stata, quindi, spedita in decisione ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del D.L n. 137/2020 e del primo comma dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020 Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Mara Bertagnolli Considerato che il ricorso in esame non pare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris tali da giustificare la concessione della richiesta misura cautelare, in quanto - contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, non può ritenersi che l’utilizzo della porzione dell’immobile di proprietà della ricorrente collocata al quinto piano della costruzione sia mai stato autorizzato come ufficio”, posto che anche la concessione edilizia del 23 novembre 1989 relativa alla pratica 18406/89, la cui domanda è stata presentata in data 12 giugno 1989 , come si deduce inequivocabilmente dalla copia dell’originale di cui al documento allegato 19 alla costituzione del Comune, indica una destinazione, al quinto piano, per l’intero soppalco” così è definito il quinto piano ad archivio” destinazione che non è smentita né dal calcolo degli oneri concessori dovuti in misura identica sia per gli uffici, che per gli archivi , né dal certificato d’agibilità rilasciato a seguito del completamento dei lavori con tale titolo autorizzati, che si deve ritenere abbia fatto un uso generico del termine ufficio” al fine di definire la destinazione dei locali - l’altezza media della porzione di immobile collocata al quarto piano è superiore ai 2,50 metri - non risulta dimostrata alcuna disparità di trattamento - il provvedimento appare sufficientemente, ancorché sinteticamente, motivato Dato atto che non può ravvisarsi nemmeno il pericolo di un danno grave ed irreparabile, atteso che parte ricorrente ha rappresentato come il contratto preliminare sottoscritto dalla stessa per la vendita dell’immobile abbia individuato come termine per la sottoscrizione del contratto definitivo il 30 settembre 2021 Ravvisata, pertanto, la carenza dei presupposti di legge per la concessione della richiesta misura cautelare P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Seconda , respinge l’istanza cautelare formulata in uno con la proposizione del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 mille/00 , oltre ad accessori di legge, se dovuti.