

23 Novembre 2020
(TAR Lombardia, sez. distaccata di Brescia, ordinanza n. 483/20; depositata il 19 novembre)


TAR Lombardia, sez. distaccata di Brescia, ordinanza 18 – 19 novembre 2020, n. 483
Presidente Massari – Estensore Bertagnolli
Fatto e diritto
Premesso che la controversia è stata chiamata per la discussione, così come programmato e comunicato alle parti, alle ore 10.30. In tale orario nella apposita “sala d’attesa” virtuale era presente solo il procuratore dell’Amministrazione resistente, che, ammesso a partecipare all’udienza telematica, constata l’assenza della controparte, si è rimesso agli scritti;
Precisato che, conseguentemente, alle ore 10.31 la controversia è stata trattenuta in decisione e la successiva partecipazione alla camera di consiglio del procuratore di parte ricorrente, presente in “sala d’attesa” virtuale solo qualche minuto dopo la chiusura del collegamento con il procuratore di parte resistente, è stata ritenuta inammissibile, in quanto tardiva;
Dato atto che la causa è stata, quindi, spedita in decisione ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del D.L n. 137/2020 e del primo comma dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Mara Bertagnolli;
Considerato che il ricorso in esame non pare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris tali da giustificare la concessione della richiesta misura cautelare, in quanto:
- contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, non può ritenersi che l’utilizzo della porzione dell’immobile di proprietà della ricorrente collocata al quinto piano della costruzione sia mai stato autorizzato come “ufficio”, posto che anche la concessione edilizia del 23 novembre 1989 (relativa alla pratica 18406/89, la cui domanda è stata presentata in data 12 giugno 1989), come si deduce inequivocabilmente dalla copia dell’originale di cui al documento allegato 19 alla costituzione del Comune, indica una destinazione, al quinto piano, per l’intero “soppalco” (così è definito il quinto piano) ad “archivio”: destinazione che non è smentita né dal calcolo degli oneri concessori (dovuti in misura identica sia per gli uffici, che per gli archivi), né dal certificato d’agibilità rilasciato a seguito del completamento dei lavori con tale titolo autorizzati, che si deve ritenere abbia fatto un uso generico del termine “ufficio” al fine di definire la destinazione dei locali;
- l’altezza media della porzione di immobile collocata al quarto piano è superiore ai 2,50 metri;
- non risulta dimostrata alcuna disparità di trattamento;
- il provvedimento appare sufficientemente, ancorché sinteticamente, motivato;
Dato atto che non può ravvisarsi nemmeno il pericolo di un danno grave ed irreparabile, atteso che parte ricorrente ha rappresentato come il contratto preliminare sottoscritto dalla stessa per la vendita dell’immobile abbia individuato come termine per la sottoscrizione del contratto definitivo il 30 settembre 2021;
Ravvisata, pertanto, la carenza dei presupposti di legge per la concessione della richiesta misura cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare formulata in uno con la proposizione del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.





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