Ammissibile l’istanza di liquidazione del compenso dell’avvocato d’ufficio se l’assistito è irreperibile

In caso di istanza di liquidazione dei compensi a carico dell’erario per l’attività svolta dall’avvocato come difensore d’ufficio, l’inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non condiziona l’istanza stessa laddove l’assistito sia risultato irreperibile.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2923/20, depositata il 7 febbraio. La vicenda. Un avvocato aveva presentato istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta come difensore di ufficio in un procedimento dinanzi al Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ritenuta inammissibile l’istanza per l’omesso esperimento delle procedure di recupero del credito professionale, l’avvocato ha proposto ricorso per cassazione. Irreperibilità dell’assistito. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 117 d.P.R. n. 115/2002 e la doglianza risulta fondata. Secondo la consolidata giurisprudenza infatti, ai sensi degli artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002, l’inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non condiziona la liquidazione dell’onorario del difensore d’ufficio a carico dell’erario laddove l’assistito sia risultato irreperibile. Tale condizione di irreperibilità rileva anche se di mero fatto a prescindere dunque dalla formale dichiarazione di cui agli artt. 159 e 160 c.p.p. posto che la fattuale impossibilità di rintracciare il debitore nel momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile impedisce al patrono di attivare qualunque procedura di recupero del credito professionale . Avendo il giudice di merito violato tale principio affermando che non risulta agli atti un provvedimento che accerti l’irreperibilità del debitore, la pronuncia impugnata viene cassata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 28 novembre 2019 – 7 febbraio 2020, n. 2923 Presidente Gorjan – Relatore Carbone Fatto e diritto atteso che - L’Avv. C.L. presentava istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta quale difensore d’ufficio di O.E.E. , cittadina nigeriana, nel procedimento n. 2327/2014 SIUS innanzi al Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Essendo stata dichiarata inammissibile l’istanza di liquidazione per l’omesso esperimento delle procedure di recupero del credito professionale, l’Avv. C. ricorre per cassazione con due motivi, avverso l’ordinanza che ha rigettato la sua opposizione alla declaratoria di inammissibilità. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117, il secondo motivo denuncia omesso esame di fatto, entrambi per aver il giudice dell’opposizione mancato di considerare che l’esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non era nella specie necessario, nè possibile, trattandosi di un assistito irreperibile. Il primo motivo è fondato per un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sia penale Cass. 17 ottobre 2007, n. 4153 Cass. 13 novembre 2012, n. 4576 , che civile Cass. 20 luglio 2010, n. 17021 Cass. 7 aprile 2014, n. 8111 , a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 116 e 117, l’inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non condiziona la liquidazione dell’onorario del difensore d’ufficio a carico dell’erario quando sussista l’irreperibilità dell’assistito, irreperibilità da intendere anche come mera situazione di fatto, a prescindere, quindi, dalla declaratoria formale ex artt. 159 e 160 c.p.p., poiché la fattuale impossibilità di rintracciare il debitore nel momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile impedisce al patrono di attivare qualunque procedura di recupero del credito professionale. Nella specie, il giudice dell’opposizione, oltre a richiamare norme da tempo abrogate art. 32 disp. att. c.p.p., comma 2 e art.n 32-bis disp. att. c.p.p., abrogati dall’art. 299 D.P.R. n. 115 del 2002 , ha violato il summenzionato principio nomofilattico, invero confermando il diniego di liquidazione dell’onorario con l’assunto che il professionista non ha avviato procedure esecutive di recupero del credito, nè risulta in atti un provvedimento che accerti la irreperibilità del debitore . - Va accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, che provvederà ad un nuovo esame dell’opposizione, attenendosi all’enunciato principio di diritto, e infine regolerà le spese processuali, anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa l’ordinanza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.