Il Tribunale di Roma sostituisce il componente ineleggibile del CNF con il primo dei non eletti

Il divieto del terzo mandato consecutivo opera anche con riferimento all’elezione dei membri del Consiglio Nazionale Forense con la conseguenza che il consigliere ineleggibile deve lasciare il posto, in via provvisoria, al primo dei non eletti.

È quanto previsto dall’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma il 2 settembre 2019 che ha accolto il ricorso cautelare proposto dal primo dei non eletti nei confronti di uno degli eletti che al momento della candidatura aveva già svolto due mandati immediatamente prima delle elezioni ordinando al CNF di ammetterlo quale proprio membro, in via provvisoria. Peraltro, la giurisdizione del giudice ordinario era già stata affermata dal TAR del Lazio con la sentenza n. 9744 del 17 luglio 2019 laddove declinò la propria giurisdizione nel caso di specie proprio a favore del giudice ordinario trattandosi di diritti soggettivi. Il divieto di terzo mandato consecutivo si applica anche al CNF. Orbene, il primo aspetto di interesse dell’ordinanza è l’affermazione del principio che era stato contestato in giudizio sia dal CNF che dal consigliere resistente secondo cui il divieto di terzo mandato consecutivo si applica oltre che alle elezioni dei consigli locali come affermato dalla Cassazione nel 2018 e senza che ciò dia luogo ad alcuna illegittimità costituzionale come ha riconosciuto qualche mese fa la Corte Costituzionale anche alle elezioni del Consiglio Nazionale Forense. Subentro del primo dei non eletti. Il secondo aspetto di interesse affrontato dall’ordinanza cautelare è quello dell’effetto della dichiarazione di ineleggibilità una volta che ci sia stata la proclamazione elezioni suppletive o scorrimento con il primo dei non eletti? Per il Consiglio Nazionale Forense l’avvocato ricorrente non aveva interesse a chiedere la misura cautelare perché tutt’al più la decadenza dell’avvocato ineleggibile avrebbe comportato nuove elezioni. Per il Tribunale di Roma, però, l’interesse del ricorrente sussiste richiama, infatti, un precedente della Cassazione secondo cui l’ineleggibilità determina un’elezione invalida sin dall’origine e, quindi, tamquam non esset con la conseguenza che il primo dei non eletti deve essere chiamato ad integrare il Consiglio così Cass. n. 24812/11 con riferimento all’elezione del consiglio locale, ma applicabile secondo il Tribunale capitolino anche all’elezione del CNF . Peraltro, oggi la normativa sull’elezione degli ordini locali prevede espressamente la sostituzione degli eletti in caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento art. 16 l. 12 luglio 2017, n. 113 . Dopo aver ritenuto sussistente il fumus boni juris , il Tribunale ha accolto la misura perché ha riscontrato l’esistenza anche del periculum in mora posto che nel tempo verosimilmente occorrente per il giudizio di merito l’avv. A. vedrebbe sicuramente pregiudicato in parte se non in tutto, il suo diritto a far parte del CNF , attesa la scadenza di tale organo nell’attuale composizione alla data del 31.12.2022 .

Tribunale di Roma, ordinanza cautelare 2 settembre 2019 Giudice Corrias Sciogliendo la riserva che precede e premesso che il ricorrente avv. Al. ha formulato le seguenti richieste l’avv. Gi. Al., come in epigrafe, ricorre all'Ill.mo Tribunale adito affinché, ai sensi del combinato disposto degli articolo 700, 669 bis e seguenti c.p.c. voglia ordinare al Consiglio Nazionale Forense di sospendere, ove occorra previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi, la proclamazione dell'elezione al Consiglio Nazionale Forense dell'avv. Anumero Ba. per il distretto di Catanzaro e, per l'effetto, ordinare la proclamazione pel ricorrente in sostituzione del componente del distretto di Corte d'Appello di Catanzaro che detto ricorrente, a fondamento del proprio ricorso cautelare, ha affermato che l'avv. Anumero Ba. non avrebbe potuto partecipare a detta elezione, stante il divieto di cui all'articolo 34, co.1, della legge 247/2012, avendo in precedenza ricoperto la carica di consigliere del CNF per due mandati consecutivi che esso ricorrente, in quanto primo dei non eletti, aveva diritto ad essere nominato consigliere del CNF in luogo dell'ineleggibile avv.Ba. che per far valere tale suo diritto aveva in precedenza adito il TAR del Lazio che, con la sentenza 9744 del 1717.2019, aveva dichiarato la propria carenza di giurisdizione, ritenendo che questa appartenesse all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, vertendosi in materia di diritti soggettivi che il TAR, per la riassunzione del giudizio davanti all'AGO, aveva concesso il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che era sua intenzione ricorrere al Tribunale Ordinario con riferimento a tutti i motivi esposti nel ricorso al TAR che il fumus boni iuris risultava desumibile dalla chiara disposizione del citato articolo 34, co.1, della legge 247/2012, ostativa all'elezione dell'avv.Ba., e dal posizionamento di esso ricorrente quale primo dei non eletti nel medesimo distretto di Corte d'Appello che il periculum ih mora risultava desumibile dal presumibile protrarsi del futuro giudizio di merito per gran parte del mandato in questione, se non oltre, considerato il termine del 31.12.2022 stabilito per la durata del CNF in carica che nel presente procedimento cautelare si sono costituiti il CNF e l’avv. Anumero Ba. che si sono entrambi opposti all'accoglimento del ricorso avversario che in particolare le difese dei CNF e dell'avv. Ba. hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso cautelare per mancata rituale riproposizione dell'azione di merito di fronte al giudice ordinario ai sensi dell'articolo 59, comma 2, ult. periodo, della legge 69/2009, per mancata formazione del giudicai o nel giudizio definito dal TAR del Lazio e per mancata univoca prospettazione del futuro giudizio d'i merito l'inammissibilità del ricorso avversario per insussistenza di un interesse attuale e concreto alla tutela cautelare e perché diretto ad ottenere un vantaggio maggiore di quello astrattamente ottenibile con l'accoglimento del giudizio di merito, posto che, anche in caso di accoglimento della domanda di merito, l’unico vantaggio ottenibile sarebbe quello del rinnovo delle elezioni non anche il subentro nel CNF del primo dei non effetti -l'infondatezza nel merito dell'assunto di controparte secondo cui l'articolo 34 della legge 247/2012, che vieta la candidatura al CNF dopo due mandati consecutivi, dovrebbe essere interpretato nel senso che, ai fini del rispetto di detto divieto, si debba tenere conto anche dei mandati espletati prima dell'entrata in vigore di detta norma, posto che detto assunto risulta erroneamente desunto da sentenze la sentenza 32781/2018 della Corte di Cassazione e la sentenza 173/2019 della Corte Costituzionale concernenti unicamente il sistema elettorale dei Consigli degli Ordini Circondariali COA disciplinato dalla legge 113/2017, non estensibili al diverso sistema elettorale del CNF disciplinato dalla citata legge 247/2012 in Considerazione dell'impossibilità di estendere in via analogica i principi di diritto enunciati in dette sentenze, attesa la natura di stretta interpretazione delle norme in materia di elettorato, la differente regolamentazione come il principio del rispetto dell'i equilibrio tra i generi, presente nelle norme sul CNF te assente in quelle sui COA, ed il principio di alternanza tra i fori del distretto previsto dalle norme sul CNF del 2012 prima del tutto assente nella disciplina elettorale e posto comunque che il divieto di terzo mandato consecutivo non poteva che ritenersi operante rispetto ai mandati ricoperti con il nuovo sistema elettorale in quanto correlato a mandati di durata più ampia quattro anni in luogo dei pregressi tre anni -l'insussistenza del necessario periculum in mora non potendo ipotizzarsi alcun diritto del ricorrente all'insediamento nel CNF che il Ministero della Giustizia e la Commissione ministeriale ex articolo 11 del D.Lgs. numero 382/1944 non si sono costituiti che il ricorrente, con note autorizzate in data 38.8.2019, dopo aver precisato di aver presentato il ricorso in questione con l’ intenzione di riassumere, con il relativo giudizio di merito, il giudizio iniziato davanti al TAR, ha fatto altresì presente che lo stesso si sarebbe potuto qualificare anche come ricorso ante causarti finalizzato ad un giudizio di merito totalmente svincolato dal giudizio davanti al TAR, da azionarsi ex novo, non essendo intervenuta alcuna decadenza o preclusione ritenuta la giurisdizione dell'AGO, concordandosi con quanto stabilito dal TAR del Lazio con la menzionata decisione, dovendosi accertare situazioni giuridiche pacificamente qualificabili come diritti soggettivi, e ritenuto altresì che, vertendosi in materia di elettorato e quindi di diritti fondamentali della persona non affievolibili dalla PA, priva in materia di poteri discrezionali , spetti all'AGO anche il potere di rettificare i risultati elettorali rilevato altresì che debbano essere respinte le eccezioni d'inammissibilità del ricorso cautelare formulate per mancata rituale riproposizione dell'azione di merito di fronte al giudice ordinario ai sensi dell'articolo 59, comma 2, ult.periodo, della legge 69/2009, e per mancata formazione del giudicato nel giudizio definito dal TAR del Lazio, dovendosi considerare che il termine stabilito dalla sentenza del TAR per la riassunzione del giudizio davanti all'AGO non è ancora scaduto circostanza non contestata che il citato articolo 59 recita testualmente Decisione delle questioni di giurisdizione-. 2. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. omissis 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo .giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute che, secondo i resistenti, l'avv. Al., ai sensi del suddetto articolo, non avrebbe potuto formulare istanze cautelari davanti a questo Tribunale prima del passaggio in giudicato della sentenza di carenza di giurisdizione del TAR e prima di aver trasferito davanti a questo Tribunale il relativo giudizio, provvedendo alla sua riassunzione da effettuarsi azionando le domande di merito con atto di citazione ovvero con una comparsa in riassunzione ex articolo 125 disp.att. c.p.c., non potendo ritenersi idoneo allo scopo il proposto ricorso ex articolo 700 c.p.c. ante causam che, in quanto tale, presuppone evidentemente la mancata pendenza del relativo giudizio di merito che tale prospettazione non appare condivisibile, non essendo possibile ritenere che il citato articolo 59 Comporti l'impossibilità di richiedere la tutela cautelare, nelle more del termine fissato per la riassunzione del giudizio, davanti al giudice del quale è stata ritenuta esistente la giurisdizione, posto che ciò pregiudicherebbe il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, la cui piena esplicazione non può non ricomprendere anche il diritto di ottenere, ancorchè in via provvisoria, un'adeguata tutela in caso di pericolo imminente e irreparabile di perdita del bene della vita in contestazione che pertanto, a seguito della pronunciai di una sentenza di carenza di giurisdizione, deve ritenersi possibile formulare un ricorso cautelare ante causam davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, in vista della riassunzione davanti a. questi dell'originario giudizio mediante l'instaurazione del giudizio di merito specificato nel ricorso cautelare che infine, in relazione all'eccepito mancato passaggio in giudicato della sentenza di carenza di giurisdizione del TAR, è da ritenere che tale circostanza non possa essere di ostacolo alla riassunzione del giudizio davanti a questo Tribunale ovvero alla proposizione davanti a questo Tribunale delle medesime domande con autonomo giudizio, non potendo configurarsi alcuna situazione di litispendenza fra giudizi pendenti davanti a diverse giurisdizioni che debba essere respinta l'eccezione d'inammissibilità per mancata univoca prospettazione del futuro giudizio di merito, posto che dalla lettura del ricorso cautelare può agevolmente evincersi, quale soggetto del futuro giudizio di merito, l' annullamento della proclamazione dell' elezione dell' avv. Ba. quale membro del CNF e la proclamazione, in sua sostituzione, del ricorrente quale primo dei non eletti oltre al risarcimento dei danni che debba essere respinta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per insussistenza di un interesse attuale e concreto alla tutela cautelare, dovendosi considerare che secondo i resistenti, anche in caso di accoglimento della domanda di merito, l'unico, vantaggio ottenibile dall' avv. Al. sarebbe quello del rinnovo delle eiezioni ai sensi dell'art .15, co.3, del D.Lgs.numero 382/1944, non anche il suo subentro nel CNF quale primo dei non eletti che tale assunto non risulta condivisibile dovendo ritenersi- che, in caso di accertata 'ineleggibilità dell'avv. Ba., l'avv.Al. avrebbe diritto a subentrargli quale primo dei non eletti in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 24812/2011, applicabile sia alle elezione dei COA che a quelle del CNF, che ha chiarito l'ambito di applicazione del citato articolo 15 nei seguenti termini Nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché, rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l'elezione dello, stesso è da considerare invalida sin dall'origine e, quindi, tamquam nonumero esset , ad integrare il numero degli eletti deve, essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenza dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 23 novembre 1944, numero 382, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi che in ogni caso anche solo l'indizione di nuove elezioni concretizzerebbe un interesse sufficiente a giustificare il presente ricorso, posto che rappresenterebbe per il ricorrente una ulteriore possibilità di nomina al CNF che per le medesime ragioni esposte al punto precedente debba essere respinta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso in quanto volto, secondo i resistenti, ad ottenere un vantaggio maggiore di quello astrattamente ottenibile con l'accoglimento del giudizio di merito, posto che anche tale eccezione è stata formulata sull'assunto, qui ritenuto errate, secondo cui, anche in caso di annullamento dell'elezione dell'avv. Ba., l'unico vantaggio ottenibile dall'avv.Al. sarebbe quello del rinnovo delle elezioni, non anche il suo subentro nel CNF ritenuta la ricorrenza del necessario fumus boni iuris, dovendosi considerare che non sono in contestazione ne la circostanza che l'avv.Ba., al momento della sua candidatura alle ultime elezioni del CNF, avesse già ricoperto la carica nei due mandati immediatamente precedente, né la circostanza che l'avv. Al., in tale elezione, sia risultato il primo dei candidati non eletti che l'assunto dei resistenti secondo cui il divieto del terzo mandato consecutivo stabilito per le elezioni del CNF dall'articolo 34, co.1, della legge 247/2012, si applicherebbe solo con riferimento ai mandati svolti secondo le. nuove regole stabilite dalla citata legge 247/2012, non risulta condivisibile alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione numero 32781/2018 che, seppur con riferimento alle elezioni dei COA, ha espresso il seguente principio in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della L. numero 113 del 2011, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall'entrata in vigore di detta legge 21 luglio 2017 e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo articolo 11, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi esclusi quelli di durata inferiore al biennio ex art 3, comma 4, della legge citata di componente dei Consigli dell'ordine pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi numero 241 del 2012 e numero 113 del 2011 che il principio sopra enunciato è sicuramente applicabile, oltre che alle elezioni dei COA, anche alle elezioni, del CNF, posto che le Sezioni Unite hanno preso in considerazione una identica problematica concernente il divieto di rielezione per un terzo mandato consecutivo presente sia nella normativa sulle elezioni dei COA articolo 3 della legge 113/2017 secondo cui i consiglieri non possono essere eletti per più ai due mandati consecutivi che in quella concernente l'elezione del CNF articolo 34, co.1, secondo periodo, della legge 247/2012 per il quale i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio dei genera , postò che, in entrambi i casi, è configurabile il problema iella rilevanza o meno, rispetto ai citati divieti, dei mandati espletati nella vigenza delle pregresse normative che interpretare l'articolo 34, co.1, secondo periodo, della legge 247/2012 Lello stesso, modo in cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno interpretato l’ articolo 3 della legge 113/2017, come questo giudicante ritiene corretto, non significa interpretare estensivamente o applicare analogicamente una norma di stretta interpretazione ma interpretare due norme identiche aderendo all'interpretazione di una di queste già fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in mancanza di argomentazioni deponenti per una diversa interpretazione che neppure potranno condividersi i rilievi con cui i resistenti hanno sostenuto la non estensibilità al CNF del principio desumibile dalla ditata sentenza di legittimità numero 32781/2018 in considerazione delle diversità esistenti tra la normativa introdotta dalla legge 247/2012 e quella precedente e tra la stessa legge 247/2012, nella parte relativa all'elezione del CNF, e la legge 117/2017 relativa alle elezioni dei COA, non comprendendosi come la differente durata dei mandati prevista dalla legislazione precedente alle riforme del 2012 e del 2017 per i membri del Consiglio Nazionale era prevista una durata in carica di tre anni mentre per quelli degli Ordini Territoriali era prevista una durata in carica di due anni ovvero gli ulteriori limiti alla candidabilità previsti dalla vigente normativa per il CNF e per i COA la normativa sulle elezioni al CNF, al contrario di quella sulle eiezioni ai COA, prevede il rispetto bell'equilibrio tra i generi mentre per le eiezioni ai COA, contrariamente a quanto previsto per le elezioni al CNF, è prevista la possibilità di ricandidarsi, dopo l'espletamento di due mandati consecutivi, solo se siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato possano influire sulla soluzione della questione della computabilità dei due mandati consecutivi espletati in tutto o in parte nella vigenza della normativa anteriore alle citate leggi del 2012 e del 2017, posto che tale questione concerne il contenuto minimo comune divieto di candidatura dopo due mandati consecutivi dei divieti posti da entrambe le normative in esame al fine di garantire un periodico ricambio della composizione di detti organismi rappresentativi e d'altro canto tale asserita rilevanza è stata esclusa dalla stessa citata sentenza numero 32781/2018 delle Sezioni Unite con la seguente motivazione E resta irrilevante pure l’argomento delle diversità strutturali dell'ambito e delle modalità di esercizio del mandato, apportate dalle riforme del 2012, individuate dalla qui gravata sentenza obbligo di candidatura per gli avvocati che aspirino ad essere eletti nel COA allungamento della durata del mandato da due a quattro anni introduzione del criterio elettivo a maggioranza semplice in luogo del precedente a maggioranza assoluta in sede di primo scrutinio nuovo criterio di determinazione del numero dei consiglieri componenti del COA dovere di rispettare l'equilibrio tra i generi infatti, tutte tali nuove previsioni, essendo per il resto rimaste sostanzialmente immutate le funzioni dei Consigli da eleggere, ben possono dirsi in prevalenza orientate allo scopo di limitare i rischi di condizionamento dell'elettorato attivo derivanti dalla protrazione della persistenza nella carica, con cui è pienamente coerente l’interpretazione, qui adottata, dell'esclusione dell'eleggibilità idi chi è od è stato in carica da oltre un mandato consecutivo ad altro. che la citata sentenza numero 32781/2018 delle Sezioni Unite ha altresì escluso che la fornita interpretazione della norma sul divieto di candidatura dopo due mandati consecutivi possa essere considerata un'indebita applicazione retroattiva di tale divieto Né può dirsi che attribuire rilevanza, ai fini dell'ineleggibilità, ai mandati pregressi e cioè anche a quelli espletati pure solo in parte prima dell'entrata in vigore della norma, implichi l'applicazione retroattiva dell'articolo 3, co. 3, secondo periodo, L. 113/11. 38. Già potrebbe rilevarsi che il divieto di retroattività al di fuori del diritto penale per il quale vige l'espressa previsione dell'articolo 25 della Carta fondamentale della Repubblica non gode di usbergo costituzionale, solo esigendosi che la relativa disposizione sia-espressa e che la scelta normativa tra le ultime, v. Corte Cost. numero 13 del 2017 sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne panno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. 39. In via dirimente, può peraltro osservarsi che già in altra occasione pure il Giudice delle leggi ha rilevato che l’introduzione di limiti all'accesso alle cariche elettive e, in generale, all'elettorato passivo non implica altro che l'operatività immediata della legge e non una retroattività in senso tecnico e cioè con effetti ex tunc Corte Cost. 118/94 ed è stata qualificata come il legittimo frutto di una scelta discrezionale del legislatore certamente non irrazionale” l'attribuzione ad una condizione personale peculiare di una rilevanza così intensa da influire negativamente anche per il futuro, nonostante tale idoneità non possedesse al momento in cui si era verificata, sull'effettivo 'espletamento della funzione cui costituiva un ostacolo. 40. In altri termini, non può dirsi che la disciplina dei requisiti o presupposti di eleggibilità, necessariamente rivolta a fatti o condotte esaurite prima del momento in cui si svolgono le elezioni, disciplini il passato in linea generale, infatti, l’identificazione dei requisiti di eleggibilità ha luogo necessariamente al momento dell'elezione dell'organo o in tempo ad essa prossimo, ma non può che avere riferimento a presupposti di fatto verificatisi in precedenza, qualificandoli ai fini della partecipazione alla competizione elettorale. 41. Pertanto, la nuova norma sull'ineleggibilità non regola il passato, ma attribuisce, per il futuro, una nuova rilevanza ed una nuova considerazione ora ostativa a fatti passati, eretti a requisiti negativi, od ostativi per l'accesso alle cariche elettive o per il mantenimento di quelle in ragione dell'acquisita considerazione di un loro disvalore, conferendo ad un evento del passato una diversa rilevanza, ma non già regolandolo direttamente in modo nuovo. 42. E, poiché è al tempo delle elezioni che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza di quei presupposti di fatto, devono allora rilevare, a meno di una norma chiara ed espressa in senso diverso, quali requisiti di eleggibilità pure quelli che possano riferirsi a fatti b condotte in essere fin da tempo anteriore a quando abbiano assunto tale valenza ostativa, ove la valutazione del loro disvalore sia espressa in modo chiaro e tale da condizionare la funzionalità o la necessaria apparenza di funzionalità dell'organo. 43. La conclusione è stata applicata a chiare lettere -in caso di elezioni espressive di rappresentanza politica, sia pure locale, in cui sono avvertite come particolarmente stringenti le esigenze di tutela della libertà dell'elettorato sia attivo che passivo da questa Corte in tema di divieto di reiterata ri- elezione dei Sindaci e dei Presidenti della provincia ai sensi dell'articolo 51 D.Lgs. 261 del 2000 si è invero qui statuito Cass. 29/01/2008, numero 2001 che la relativa norma, che prevede una causa originaria di ineleggibilità, si applica senza distinzione ai mandati svolti sia anteriormente che successivamente alla sua entrata in vigore, mancando ogni elemento dal quale possa desumersi che il legislatore abbia disposto l'applicabilità della norma solo per il futuro”. 44. In definitiva, poiché manca un'espressa disposizione transitoria in senso contrario e cioè di identificazione dei mandati ostativi con quei soli espletati in tempo successivo all'introduzione dei nuovi elementi ostativi , la conciliazione della necessaria rilevanza dei mandati pregressi è imposta dall'esigenza di immediata operatività delle condizione, di ineleggibilità quali valutazioni negative ex lege di quei presupposti e della loro incompatibilità con le funzioni cui il candidato ambisce, in ragione del loro significato o dei rischi che evidentemente implicano, secondo il comune sentimento del particolare momento storico in cui la regola è stata adottata. 45. Pertanto, bollata la reiterata rielezione come risultato da scongiurare a garanzia di un'incrementata rappresentatività dell'organo basata sul preminente valore dell'avvicendamento o del ricambio nelle cariche rappresentative, i non è oggi giustificato interpretare la normativa nel senso di imporre l'attesa dal 2017 per il doppio della durata del mandato innovata già dalla riforma del 2012, prima della piena applicazione di una norma effettivamente introdotta fin dal 01/01/2013 in virtù del già richiamato articolo 28, co. a, terzo periodo, L. 247/12 ed in pratica differendola al 2025 e cioè di ben tredici anni ritenuto esistente il paventato periculum in mora, posto che nel tempo verosimilmente occorrente per il giudizio di merito l'avv. Al. vedrebbe sicuramente pregiudicato, in parte se non in tutto, il suo diritto a far parte del CNF, attesa la scadenza di tale organo nell'attuale composizione alla data del 31.12.2022 ritenuto, in forza di quanto sopra esposte, che il ricorso dell'avv. Al. debba essere accolto ritenuto altresì di dover disporre la compensazione delle spese del giudizio in considerazione della novità delle questioni trattate. P.Q.M. così provvede ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., ordina al CNF di immettere quale proprio membro, in via provvisoria, l'avv. Al. Gi. in luogo dell'avv. Ba. Anumero spese compensate si comunichi.