Avocat e cancellazione dall’elenco speciale degli avvocati stabiliti in Italia: è uno l’organismo romeno abilitato a rilasciare titoli

Inammissibile il ricorso proposto dall’Unione Nazionale degli Ordini degli Avvocati di Romania avverso la sentenza emessa dalla Sezioni Unite del 6 febbraio 2019 n. 3516.

La sentenza di legittimità, al di fuori dei casi di cassazione sostitutiva, è del tutto incompatibile con l’istituto dell’opposizione di terzo in quanto, in tali casi, il pregiudizio ai diritti del terzo non può che derivare dalla sentenza di merito confermata. Ne consegue che il ricorso proposto dall’Unione Nazionale degli Ordini degli Avvocati di Romania contro la sentenza di legittimità delle Sezioni Unite che hanno confermato la decisione del CNF di cancellare gli avvocati rumeni, abilitati dall’U.N.B.R. – struttura Bota, dall’elenco speciale degli avvocati stabiliti in Italia è inammissibile. La fattispecie. Nel caso in esame il CNF ha respinto il ricorso formulato da alcuni avvocati, in possesso del titolo di avocat rilasciato in Romania dall’U.N.B.R. – struttura Bota, che erano stati cancellati dall’elenco speciale degli avvocati stabiliti. La cancellazione era stata motivata che il titolo non era stato rilasciato dall’unica struttura deputata a farlo ovverosia l’Unione Nazionale dei Barouliror tradizionale. Difatti, in base al sistema di cooperazione fra Stati, l’unico organismo romeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo è la U.N.B.R Avverso tale decisione è stato proposto ricorso in Cassazione dall’Unione Nazionale degli Ordini degli Avvocati di Romania. L’inammissibilità del ricorso. Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di argomentare che, fuori dall’ipotesi di cassazione sostitutiva, l’esecutività del pregiudizievole al terzo non può che derivare dalla decisione di merito confermata. D’altronde è in tale provvedimento che si rinviene il regolamento di interessi idoneo a interferire con le situazioni giuridiche proprie del soggetto che non ha assunto la qualità di parte. Incompatibilità fra sentenza di legittimità e opposizione di terzo. Tale incompatibilità trova conferma nella tradizionale configurazione di quest’ultimo istituto come rimedio concesso ai titolari di diritti autonomi che potrebbero essere pregiudicati dall’esecuzione del comando giudiziale. Ne consegue che, ai fini della rilevanza dell’opposizione, la sentenza deve essere dotata di esecutività intrinseca o estrinseca intesa come imposizione di un determinato regolamento degli interessi in conflitto. La Cassazione sostitutiva. La Legge n. 353/1990 ha introdotto la c.d. cassazione sostitutiva caratterizzata dal fatto che la Corte può essere anche Giudice del rescissorio nel senso che, una volta annullata la sentenza, può statuire nel merito. Si tratta di una deroga alla regola generale secondo cui il Supremo Collegio può compiere solo una valutazione di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 2 – 24 luglio 2019, n. 20054 Presidente Mammone – Relatore Perrino Fatti di causa I dottori in legge specificati in atti, in possesso del titolo di Avocat rilasciato in Romania dall’U.N. B.R. - struttura Bota , impugnarono la deliberazione della loro cancellazione dall’elenco degli avvocati stabilizzati, adottata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Caltagirone perché il titolo non era stato rilasciato dall’unica struttura ritenuta deputata a farlo, ossia l’U.N. B.R., Unione nazionale dei Barourilor tradizionale. Il Consiglio nazionale forense respinse il ricorso, in quanto, tra l’altro, ritenne che la previa convocazione degli iscritti non condizionasse l’adozione dei provvedimenti derivanti dalla mancanza dei requisiti per l’iscrizione e che il Consiglio nazionale forense potesse apportare le integrazioni necessarie alla deliberazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati, con la conseguente irrilevanza dell’affermata carenza di motivazione di essa nel merito specificò che, in base al sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione Europea, effettivamente l’unico organismo romeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito Europeo era la UNBR tradizionale inoltre, aggiunse, gli interessati avrebbero dovuto provare di essere in possesso dei requisiti previsti per legge. Queste sezioni unite, con sentenza 7 febbraio 2019, n. 3706, hanno respinto il ricorso proposto dagli istanti. Per quanto ancora d’interesse, hanno dichiarato inammissibile, perché generico e apodittico, il motivo col quale i ricorrenti avevano sostenuto che la scelta dello Stato italiano di ritenere vincolante il sistema IMI costituisca una violazione del regolamento n. 1024/2012/UE, oltre che in contrasto con la diversa scelta che si assume sarebbe stata operata da Germania e Spagna. Contro questa sentenza propone opposizione di terzo l’Unione nazionale degli ordini degli avvocati di Romania per ottenerne la cassazione, che affida a un’unica complessa censura, corredata d’istanza di sospensione degli effetti della sentenza deposita poi, ma tardivamente, memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1.- Il ricorso è inammissibile. Queste sezioni unite con sentenza 10 aprile 1999, n. 238 hanno già avuto occasione di stabilire che, fuori dall’ipotesi di cassazione sostitutiva, e, in particolare, con riguardo al caso in cui la corte di legittimità abbia rigettato il ricorso, l’esecutività pregiudizievole al terzo non può che derivare dal contenuto della decisione di merito confermata. È in questa decisione che si rinviene il regolamento d’interessi idoneo a interferire con le situazioni giuridiche proprie del soggetto che pur non ha assunto qualità di parte. 2.- L’incompatibilità fra sentenza di legittimità e opposizione di terzo rinviene conferma nella tradizionale configurazione di quest’ultimo istituto, come rimedio concesso ai titolari di diritti autonomi, incompatibili e prevalenti, in presenza del pregiudizio individuato nel così detto danno da esecuzione. Ciò perché la lesione di un tipico diritto strumentale come quello della difesa in giudizio, per essere rilevante ai fini della proposizione dell’opposizione, deve pur sempre risultare riferibile a una sentenza dotata di esecutività intrinseca o estrinseca , intesa nel senso di imposizione di un determinato regolamento degli interessi sostanziali in conflitto conf., da ultimo, Cass. 31 maggio 2016, n. 11235 . 3.- Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva. Sussistono i presupposti di legge per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.