L’onorario dell’avvocato che difende più clienti non può essere determinato solo in base del numero degli assistiti

Se l’avvocato difende più persone aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio, non essendo possibile riconoscere al professionista un autonomo onorario per ogni persona assistita. Infatti, occorre individuare una misura del compenso su cui operare i successivi aumenti, posto che le soglie numeriche indicate dal d.m. n. 140/2012 per la liquidazione non hanno carattere vincolante poiché contiene parametri e non tariffe.

Così si è pronunciata la Cassazione con l’ordinanza n. 17797/19 depositata il 3 luglio. Il caso. In un contenzioso tra un Comune e alcuni proprietari di un terreno, la Corte d’Appello di Bari rideterminava l’indennità di occupazione ed esproprio dovuta dal Comune ai proprietari del terreno, disattendendo l’eccezione di prescrizione che era stata sollevata. Avverso la decisione della Corte territoriale il Comune ha proposto ricorso in Cassazione. Tra i motivi di doglianza sollevati dal ricorrente, viene lamentato che la Corte d’Appello ha omesso di apprezzare valore e natura della causa e l’attività svolta dal difensore dell’ente comunale, liquidando i compensi del legale in maniera iniqua e sproporzionata. Infatti, erano stato riconosciuti all’avvocato 500 per ciascuna parte difesa, senza tenere conto del fatto che si trattava di persone aventi la stessa posizione processuale. Inoltre, con ricorso incidentale i resistenti hanno dedotto preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale alle liti che non faceva riferimento al giudizio di legittimità ma ad altre fasi della lite. Sulla procura speciale alle liti. La Suprema Corte, analizzando in primis la questione relativa alla validità della procura speciale rilasciata dall’Amministrazione comunale al proprio difensore, rileva che l’eccezione del resistenti è infondata. Infatti, in applicazione del principio Cass. n. 5577/19 secondo cui il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso o alla sentenza contro la quale si rivolge il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o con il controricorso l quale essa si riferisce . Sul compenso professionale. Relativamente alla lamentata iniquità e sproporzione del compenso riconosciuto del difensore, la Cassazione ritiene fondato il motivo sollevato dal ricorrente e ripercorre la disciplina dettata in tema di onorari professionali. In particolare, viene richiamato il comma 1 dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012 che ha abrogato le tariffe professionali, abbandonando una disciplina dei compensi rapportata ad una predeterminazione amministrativa e il comma 4 del medesimo articolo che ha rimesso alla pattuizione tra professionista e cliente la determinazione del compenso. Viene ribadito che, nella cornice definita dal d.l. n. 1/2012 conv. con mod. dalla l. n. 27/2012 , il decreto n. 140/2012 non recepisce più, in uno schema rigido, le delibere adottate dal competente ordine professionale, ma si inserisce in un sistema espressivo della regola del mercato, rimettendo alla valutazione del giudice l’importanza e la complessità dell’opera svolta dal professionista. L’art. 4, comma 4, d.m. n. 140/2012 prevede inoltre che ove l’avvocato difenda più persone aventi la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. I Giudici rilevano che la Corte territoriale, contrariamente a quanto stabilito dalla norma sopracitata, ha riconosciuto un autonomo compenso per ogni persona assistita, senza individuare una misura del compenso su cui operare i successivi aumenti, posto che le soglie numeriche indicate dal d.m. n. 140/2012 per la liquidazione non hanno carattere vincolante né in relazione al massimo né al minimo, dato che contiene parametri e non tariffe. Chiarito ciò, la Cassazione accoglie il motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 28 marzo 3 luglio 2019, n. 17797 Presidente Sambito Relatore Scalia Fatti di causa 1. La Corte di appello di Bari su opposizione di A.M. , E.G. e E.V. , proprietari per successione ereditaria di un terreno oggetto di procedura ablatoria conclusa, previa occupazione d’urgenza iniziata il 6.6.1997, con decreto di esproprio del 21.5.2002, notificato il 31.5.2002, ha determinato l’indennità di occupazione e di esproprio ai primi ancora dovuta dal Comune di Ruvo di Puglia, disattesa l’eccezione di prescrizione decennale, in complessivi Euro 68.709,90 oltre interessi. Adottate le determinazioni accessorie, la Corte territoriale ha altresì condannato l’Amministrazione comunale di Ruvo a rifondere le spese di lite oltre che agli opponenti, vincitori, anche ai terzi nella ritenuta irritualità della loro chiamata, per non essere stata la stessa autorizzata dalla Corte di merito. È stata esclusa la configurabilità rispetto ai terzi non autorizzati - soci di cooperative titolari del diritto di superficie sul bene espropriato cancellate dal registro delle imprese - di un litisconsorzio necessario, non essendo il preteso beneficiario nelle procedure di esproprio ante D.P.R. n. 327 del 2001, parte necessaria, ed è stata qualificata la costituzione dei soci, ove comunque intervenuta, quale intervento volontario ex art. 105 c.p.c 2. L’Amministrazione comunale di Ruvo ricorre in cassazione avverso l’indicata sentenza con cinque motivi ai quali resistono con controricorso gli originari opponenti, che articolano altresì ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno illustrato le rispettive posizioni con memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si denunciano dell’impugnata ordinanza plurimi profili di violazione di legge, anche processuale, e vizio della motivazione per i contenuti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. L’obbligo di notificare il ricorso in opposizione alla stima dell’indennità di esproprio al beneficiario dell’espropriazione, introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 4, sarebbe applicabile al giudizio di opposizione in corso in quanto successivo alla data di entrata dell’indicato decreto, come previsto dall’art. 36 D.Lgs. cit., ovverosia al 6 ottobre 2011, risultando il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 30 aprile 2012. Nè avrebbe avuto rilievo il precedente adottato dalla Corte di cassazione e menzionato dalla Corte territoriale a sostegno dell’assunta decisione, il n. 8454 del 2012, che aveva statuito sulla non applicabilità del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, trattandosi di fattispecie espropriativa in cui la dichiarazione di pubblica utilità era anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 citato. Le cooperative beneficiarie del diritto di superficie sui terreni espropriati sarebbero state, quali soggetti beneficiari, litisconsorti necessari del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio anche per disciplina anteriore al D.P.R. n. 327 del 2001, il D.Lgs. n. 325 del 2001, ratione temporis applicabile, oltre che per la L. n. 865 del 1971, art. 35 e delle convenzioni che l’amministrazione aveva stipulato con ciascuna delle cooperative per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata, in cui si stabiliva che i costi sostenuti dall’amministrazione comunale per l’acquisizione delle aree sarebbero gravati sulle cooperative medesime. La Corte territoriale sarebbe pertanto incorsa nella violazione del principio del contraddittorio e delle norme processuali e, ancora, per le relative previsioni, della Costituzione. I giudici di appello avrebbero altresì erroneamente ritenuto non autorizzata la citazione dei terzi, soci delle cooperative, medio tempore cancellate dal registro delle imprese, Prima Casa e Casa Moderna , in violazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, applicabile alle cooperative per il rinvio contenuto alla disciplina delle società per azioni, per un fenomeno successorio ignorato dai giudici territoriali ed affermato invece dalla giurisprudenza di legittimità. I soci delle altre cooperative, in liquidazione o ancora in attività, erano poi stati in ogni caso chiamati e tanto non avrebbe configurato attività non conforme a legge. 2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione delle norme di rito dedicate al processo di cognizione ad istruzione sommaria di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e segg. e l’omesso esame su di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte barese aveva ritenuto infondata la domanda di rivalsa proposta dal Comune di Ruvo avverso le cooperative titolari del diritto di superficie, per avere la difesa dell’Amministrazione prodotto le relative convenzioni solo con la memoria finale e non nella comparsa di costituzione o nell’atto di chiamata del terzo in tal modo i giudici di appello avrebbero, in violazione degli artt. 702 bis c.p.c. e segg., erroneamente inteso la natura sommaria dell’istruzione propria del rito, informata all’atipicità delle prove. Il giudice di merito avrebbe altresì omesso di valutare, incorrendo in vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 cit., gli atti di assegnazione prodotti in copia antecedentemente alla prima udienza, aventi quale presupposto le varie convenzioni stipulate. La difesa del Comune aveva provveduto a fare istanza di modifica-revoca dell’ordinanza con cui la Corte di appello aveva rilevato l’intervenuta citazione di terzi non autorizzati e l’omessa citazione di altri, producendo in detta occasione visure camerali che non erano state scrutinate dalla Corte di merito e da cui si evinceva che le prime erano state disciolte, per poi versare in atti le relative convenzioni in sede di memoria conclusiva. La domanda di rivalsa sarebbe stata immotivatamente qualificata come infondata dopo che era stata autorizzata la chiamata in giudizio. 3. Con il terzo motivo si denuncia di illegittimità l’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione dell’azione proposta dagli attori. Era stata esclusa la tardività del ricorso per mancanza della stima peritale di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, là dove per la normativa applicabile D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 36 e cioè per l’art. 29, comma 3, D.Lgs. cit., il termine, perentorio, per proporre opposizione alla stima doveva intendersi quello di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima, ampiamente decorso risultando il ricorso nella specie notificato il 30.4.2012 e quindi dopo circa dieci anni dal decreto di esproprio intervenuto il 31.5.2002. 4. Con il quarto motivo si fa valere l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo la Corte di merito omesso di valutare, ai fini della stima, gli elementi di comparazione offerti dal Comune, e rappresentati da sentenze pronunciate dalla medesima Corte di appello quanto a fondi, tutti ricadenti, come quelli di specie, nel comparto C , aventi natura ed ubicazione, per riferimento alla disciplina urbanistica, identici. 5. Con il quinto motivo si fa questione sulla violazione del D.M. 20 luglio 2012, in relazione all’art. 91 c.p.c., u.c., in cui sarebbe incorsa la Corte di merito omettendo di apprezzare valore e natura della causa e l’attività svolta dal difensore del Comune di Ruvo in tal modo pervenendo ad una liquidazione dei compensi iniqua e sproporzionata, quantificata in Euro 500,00 per ciascuna parte seppur difesa dal medesimo avvocato pervenendo ad una quantificazione complessivamente pari al valore della causa. 6. Con ricorso incidentale i resistenti hanno dedotto in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale alle liti che, per le espressioni utilizzate, non avrebbe fatto riferimento al giudizio di legittimità, ma ad altre fasi della lite, e in via incidentale, nel merito, l’omessa motivazione e la violazione dell’art. 1282 c.c., in ordine alla decorrenza degli interessi maturati e maturandi, compensativi e moratori, computati dalla data di notifica del ricorso e non dai diversi termini indicati in ricorso e corrispondenti alla data di esproprio e alla scadenza di ciascuna annualità di occupazione per le correlate indennità. 7. Nell’ordine delle questioni poste all’esame di questa Corte di legittimità dagli introdotti ricorsi, va, prima di ogni altra, esaminata quella, preliminare, avente ad oggetto la validità della procura speciale rilasciata dall’Amministrazione comunale ricorrente al proprio difensore. L’eccezione è infondata in applicazione del principio per il quale il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce Cass. 22/01/2015 n. 1205 Cass. 26/02/2019 n. 5577 . Più puntualmente si è affermato che ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall’atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità Cass. 17/03/2017 n. 7014 Cass. 25/03/2003 n. 4368 Cass. 23/04/1999 n. 4038 . Risultando il mandato alle liti apposto a margine del ricorso per cassazione con riferimento al relativo giudizio, come sostenuto anche dalla formula contenuta in procura in cui vi è espresso richiamo al giudizio di cui al su esteso atto , ferma la menzione del provvedimento impugnato, certa è la riferibilità del primo all’attività difensiva da svolgersi dinanzi a questa Corte di legittimità, nei termini come sopra precisati. 8. Nel resto. Tra i motivi proposti con il ricorso principale va scrutinato il terzo con cui si deduce l’illegittimità dell’impugnata ordinanza per avere da una parte escluso, nella ritenuta assoggettabilità della specie al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 e nell’apprezzata inapplicabilità del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, l’inammissibilità per tardività del proposto ricorso in opposizione in difetto di stima peritale, per poi qualificare, all’esito, come non prescritto l’azionato diritto per mancata maturazione del termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c., decorrente tra la notifica del decreto di esproprio e quella del ricorso in opposizione. Il motivo è infondato. Va innanzitutto rilevata l’assoggettabilità della specie in esame alla disciplina previgente il D.P.R. n. 327 del 2001, come indicato nell’impugnata ordinanza e non smentito in ricorso che fa impropriamente riferimento, per segnare della prima il discrimen temporale di applicazione, al decreto di esproprio anzichè alla dichiarazione di p.u Nel resto l’infondatezza del motivo si compendia nell’applicazione del principio, granitico nella giurisprudenza di legittimità, che vuole che, in tema di opposizione alla stima, il mancato decorso del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione L. n. 865 del 1971, ex art. 12 , causato dal mancato deposito della relazione della Commissione sulla misura definitiva dell’indennità, non spiega alcuna influenza sul termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 19 stessa legge per la proposizione dell’opposizione medesima, essendo il termine decadenziale alternativo, e non cumulativo, rispetto a quello prescrizionale. Ne consegue che, pur in mancanza del deposito della relazione predetta, l’opposizione alla stima resta proponibile a far tempo dall’emanazione del provvedimento ablatorio nell’arco dei dieci anni previsti ex lege , ma non oltre detto termine secondo quanto statuito dalla Corte Cost., n. 67 del 1990 Cass. 23/02/2000 n. 2052 Cass. 20/12/2000 n. 16026 n. 6367 del 08/05/2001 Cass. 03/07/2013 n. 16614 Cass. 16/12/2015 n. 25322 . L’impugnata ordinanza non si presta pertanto a valutazione di illegittimità per violazione dell’indicata normativa di cui ha fatto corretta applicazione là dove, esclusa l’inammissibilità, ha congruamente evidenziato la mancanza di una stima definitiva come preclusiva dell’applicazione dell’indicato termine breve di impugnazione e l’assoggettabilità della specie al diverso termine di prescrizione decennale, che è stato poi escluso per un computo che, neppure raggiunto da puntuale censura, resta fermo nelle raggiunte conclusioni. 9. Tra gli altri motivi, va poi vagliato il primo del ricorso principale facendosi per lo stesso valere una mancata integrazione del contraddittorio. Si tratta di stabilire se le cooperative assegnatarie del diritto di superficie di lotti indicati nel programma costruttivo di comparto destinato all’ERP siano o meno litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla indennità definitiva di stima. La questione è infondata e, per la stessa, anche il motivo con cui è stata sollevata. I giudizi di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea sono circoscritti alle questioni relative all’ammontare di dette indennità, ed a quelle accessorie di pagamento degli interessi e dell’eventuale maggior danno per il ritardato adempimento, nei soli rapporti tra il soggetto espropriante e quello espropriato. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennità relativa ad un’espropriazione promossa dal Comune, su istanza di un consorzio costituito per l’edificazione di un comparto edilizio, ai danni dei proprietari delle aree in esso comprese, i proprietari consorziati, pur dovendo sopportare il peso economico dell’intervento ablativo, non sono litisconsorti necessari Cass. 04/03/2016 n. 4262 . La disciplina convenzionale in forza della quale l’amministrazione espropriante stabilisca la partecipazione alle spese di esproprio, e quindi anche della indennità, della cooperativa edilizia assegnataria dell’area per la realizzazione di immobili ERP, è chiamata a produrre fisiologicamente i propri effetti tra i soggetti della convenzione che, come tali, non sono legittimati o gravati dal partecipare al giudizio di opposizione alla stima dell’indennità quali litisconsorti necessari. Assorbito ogni altro rilievo, il motivo va pertanto respinto. 10. Il secondo motivo resta assorbito, sollevandosi per lo stesso una questione sulla motivazione, e prima ancora su contenuti e termini dell’istruzione probatoria nel giudizio definito dagli artt. 702 bis c.p.c. e segg., destinata a toccare in ogni caso il tema della integrazione necessaria del contraddittorio rispetto ai terzi beneficiari dell’esproprio che, nella sua presupposta inconfigurabilità, sottrae rilievo al motivo stesso. 11. Il quarto motivo si presta ad una valutazione di inammissibilità per una duplice lettura. La censura è inammissibile perchè volta a prospettare come vizio di motivazione nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, una questione valutativa e tanto là dove deve valere in materia il principio per il quale, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 tra le altre Cass. 15/05/2018 n. 11863 e comunque perchè portatrice di una inammissibile rivalutazione in fatto nel rilievo, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, per il quale con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità ex plurimis Cass. 07/12/2017 n. 29404 . 12. Il quinto motivo di ricorso è fondato nei termini e con le precisazioni di seguito indicate. 12.1. La regola di cui all’art. 91 c.p.c., u.c., per la quale le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda trova applicazione, giusta espressa previsione di norma, solo per le controversie di competenza del giudice di pace in cui le parti possono stare in giudizio personalmente ed il cui valore sia contenuto entro i mille Euro. La deduzione difensiva è pertanto sul punto infondata. 12.2. Nel resto, quanto all’ulteriore profilo del motivo di ricorso, si osserva. Il decreto 20 luglio 2012, n. 140 contenente Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 . Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali rapportata ad una predeterminazione amministrativa dei compensi, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante . Il comma 4 del citato art. 9 rimette alla pattuizione tra professionista e cliente la determinazione dei compensi ed il comma 5 indica che sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1 . Il decreto, con il superamento della logica tariffaria ispirata ad una stretta predeterminazione di griglie liquidatorie, orienta in modo tendenzialmente omogeneo la funzione giurisdizionale in relazione ai generali principi di ragionevolezza offrendo alla stessa parametri e non più tariffe . Il sistema definito dal Decreto n. 140 del 2012, attribuisce un ruolo centrale alla valutazione giudiziale del caso concreto e provvede a disegnare rilevanti forbici di implementazione dei parametri numerici comunque ritenuti utili alla funzione di orientamento, con esclusione di ogni inderogabilità, minima e massima, delle soglie che vengono individuate quali strumenti diretti a guidare di regola , ma senza alcun vincolo l’organo giurisdizionale. In materia di compensi professionali degli avvocati nella cornice definita dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, il decreto ministeriale non assolve più al compito di recepire, in un schema rigido ed ispirato all’osservanza di tariffe professionali predeterminate, le delibere adottate dal competente ordine professionale, ma esso, inserito in un sistema espressivo della regola del mercato, rimettendo alla valutazione del giudice l’importanza e la complessità dell’opera ed il pregio della stessa, con conseguente recupero del razionale rilievo del decoro della professione di cui all’art. 2233 c.c., comma 2 ultimo inciso, è norma regolamentare che destinata ad orientare il giudice nella liquidazione, fissa a tal fine i parametri la cui violazione può essere denunciata in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ciò posto, più puntualmente, quanto al criterio del raddoppio contestato in ricorso nella sua applicazione per violazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 4, comma 4, là dove si prevede che Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio si ha che la Corte di appello, liquidando in misura fissa il compenso professionale maturato da ciascuno dei legali dei terzi chiamati e posto a carico dell’Amministrazione comunale soccombente, non ha fatto corretta applicazione dell’indicato criterio palesando di non avere correttamente inteso il carattere non vincolante delle soglie numeriche indicate, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel decreto indicato e nelle tabelle allegate art. 1, comma 7, D.M. n. cit. . La Corte territoriale, di contro allo spirito della norma regolamentare e secondo un rigido automatismo, ha invero stabilito che per ogni persona in più rispetto alla prima assistita dal medesimo legale indistintamente intervenisse il riconoscimento per quest’ultimo di un autonomo compenso, mancando di individuare, per un percorso che è non rispettoso della fissazione della misura del compenso base su cui operare i successivi aumenti, la soglia massima oltre la quale non è concesso andare. Nei termini indicati ed in accoglimento del quinto motivo, l’ordinanza impugnata va cassata. 13. Venendo al ricorso incidentale, lo stesso è fondato. La Corte di appello di Bari ha infatti individuato quale termine unico di decorso degli interessi per l’indennità di occupazione e di esproprio, quello di notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., mancando di fare applicazione della regola di diritto, in modo lineare affermata da questa Corte di legittimità, per la quale l’indennità di occupazione per il mancato godimento del bene occupato fino all’espropriazione, in relazione all’anticipata privazione del proprietario del suo diritto reale, ha natura di corrispettivo che resta ragguagliato al tasso legale degli interessi sull’indennità di espropriazione, sicchè, per la loro natura e funzione compensativa, gli interessi legali dovuti al proprietario per la ritardata corresponsione delle somme spettanti a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione decorrono dal momento di maturazione dei corrispondenti diritti, ovvero, rispettivamente, dalla data del decreto di esproprio, e dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione Cass. 14/03/2006 n. 5520 in termini Cass. 16/09/2009 n. 19972 Cass. 11/11/2003 n. 16908 . 14. Conclusivamente rigettati il primo, il terzo motivo ed il quarto, assorbito il secondo, va accolto il quinto motivo del ricorso principale nei termini sopra indicati ed il ricorso incidentale sul decorso degli interessi. Il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte di appello di Bari che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra richiamati, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.