La prescrizione presuntiva non si applica al credito dell’avvocato di parte ammessa al gratuito patrocinio

Le prescrizioni presuntive, applicate nei rapporti che si svolgono senza formalità in cui il pagamento avviene senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell’obbligo di pagamento di quanto dovuto.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 13707/19, depositata il 22 maggio. Il fatto. La Procura Generale di Ancona propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’Appello che aveva accolto l’opposizione proposta da un avvocato, il quale si era vista respingere la domanda di liquidazione del compenso per l’attività professionale svolta in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un processo penale, decorsi oltre 3 anni dalla chiusura del procedimento. Con il motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2956, n. 2, c.c. sostenendo che il credito dell’avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio non è soggetto alla prescrizione ordinaria di 10 anni ma a quella breve di 3. L’applicabilità o meno della prescrizione presuntiva. È regola generale quella secondo cui le prescrizioni presuntive, applicate nei rapporti che si svolgono senza formalità in cui il pagamento avviene senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell’obbligo di pagamento di quanto dovuto. Tale regola, così come descritta, dunque, non appare applicabile al caso di credito del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, posto che la liquidazione implica apposita richiesta scritta del difensore stesso al giudice, il quale poi provvede con decreto sulla liquidazione. Essendo, infatti, inconcepibile che ci sia un pagamento cui non faccia riscontro un contratto scritto, non trova applicazione la prescrizione presuntiva nel caso in esame. In ragione di tale regola generale, il ricorso per gli Ermellini deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 5 aprile – 22 maggio 2019, n. 13707 Presidente D’Ascola – Relatore Tedesco Fatti di causa e ragioni della decisione La Procura Generale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione contro decreto del Presidente della Corte d’appello di Ancona, che ha accolto l’opposizione proposta dall’avv. A.A. , il quale si era vista respingere la propria richiesta di liquidazione del compenso per l’attività svolta in favore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio in un processo penale, essendo decorsi oltre tre anni dalla data di conclusione del procedimento. Il Presidente ha riformato il provvedimento in base al rilievo che il meccanismo previsto per la liquidazione è contrassegnato da formalità tali da rendere inapplicabile la disciplina della prescrizione presuntiva, la cui ratio si fonda su considerazioni improponibili nel rapporto fra lo Stato e il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio. Il ricorso è proposto sulla base di un solo motivo, cui l’avv. A. ha resistito con controricorso. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2656 c.c., n. 2. Si sostiene che il credito del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio non è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ma a quella breve di tre anni. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Il motivo è infondato. Le prescrizioni presuntive, che trovano fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell’obbligo di pagamento del dovuto Cass. n. 8200/2006 n. 10379/2018 Ora se questa è la ragione che giustifica la prescrizione presuntiva è chiaro che essa non è applicabile per definizione al credito del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, tenuto conto che la liquidazione implica apposita richiesta scritta del difensore al giudice competente, che a sua volta provvede sulla liquidazione con decreto. È quindi inconcepibile che ci sia un pagamento cui non faccia riscontro un documento scritto, il che paralizza in radice l’applicabilità della prescrizione presuntiva nella materia in esame, come recentemente stabilito da questa stessa sezione in materia di pagamento per compensi professionali di avvocato per attività svolta in difesa di collaboratore di giustizia Cass. n. 30539/2017 . In quella occasione la Corte fece applicazione del principio, pertinente pure alla materia in esame, secondo cui esula dalla previsione della norma di cui all’art. 2956 c.c., n. 2, il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 324 e 325, può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento Cass. n. 1304/2005 . In conclusione il ricorso è rigettato, con addebito di spese. P.Q.M. rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettaria nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.