Lite tra eredi: il compenso dell’avvocato si calcola sul valore dell’intera massa

La Suprema Corte accoglie il ricorso di un avvocato che lamenta l’errata attribuzione del valore complessivo di una causa in cui aveva svolto il suo mandato, con conseguente errata liquidazione dei propri compensi.

Così si pronuncia la S.C. con l’ordinanza n. 13512/19, depositata il 20 maggio. La vicenda. Il Tribunale di Matera accoglieva il ricorso proposto da un avvocato ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi al mandato svolto per la sua assistita ritenendo che la causa verteva su una mera azione di riduzione e reintegrazione della quota ereditaria, liquidando in suo favore la somma relativa allo scaglione della tariffa forense corrispondente euro 3557,60 . L’avvocato propone ricorso in Cassazione avverso la suddetta ordinanza, deducendo la mancata estensione del valore della controversia all’intero asse ereditario in discussione. L’estensione del valore della causa determina la rivalutazione dei compensi professionali. La Suprema Corte accoglie il ricorso, osservando come dalla ricostruzione dei fatti sia chiaro che l’oggetto della causa investiva anche le contestazioni e la domanda riconvenzionale, rendendo necessaria la rideterminazione del valore della controversia sulla base dell’intera massa ereditaria. Detto ciò, i Supremi Giudici rilevano che, nel caso in oggetto, anche il procedimento sulla liquidazione dei compensi professionali avrebbe dovuto decidersi con riferimento alla massa ereditaria complessiva e non solo in relazione alla quota in contestazione oggetto esclusivamente della domanda di riduzione. Dunque, essendo il valore della causa così rideterminato a fungere da parametro di riferimento per l’esatto liquidazione dei corrispettivi dovuti al ricorrente, ex art. 12, ultimo comma, c.p.c., con conseguente applicazione degli scaglioni tariffari di cui all’art. 5 del d.m. n. 140/2012, la Corte cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Matera in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 12 febbraio – 20 maggio 2019, n. 13512 Presidente Orilia – Relatore Carrato Rilevato in fatto Con ordinanza n. cronol. 304/2015 depositata il 15 gennaio 2015 il Tribunale di Matera in composizione collegiale , pronunziando sul ricorso proposto dall’avv. L.R. per il pagamento delle spettanze professionali relative al mandato svolto nell’interesse di D.B.A. in relazione ad una causa ritenuta come riguardante un’azione di riduzione e reintegrazione della quota ereditaria, lo accoglieva, liquidando in favore del ricorrente la somma complessiva di Euro 3.557,60, oltre alle spese della procedura e agli accessori di legge. A sostegno dell’adottata decisione il suddetto Tribunale, dato atto che non era in contestazione l’espletamento dell’attività professionale dedotta in giudizio, determinava il quantum nell’anzidetta misura, applicando - in relazione alla natura della causa a cui si riferiva lo svolgimento della richiamata attività - lo scaglione riconducibile al valore compreso da Euro 25.000,00 ed Euro 50.000,00 della tariffa forense. Considerato in diritto Avverso la suddetta ordinanza non notificata ha proposto ricorso per cassazione l’avv. L.R. , riferito ad un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso l’intimata D.B.A. . Il ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c 1. Con la formulata censura il ricorrente ha dedotto la falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 5, e la violazione dell’art. 12 c.p.c., con riguardo alla mancata estensione - nel giudizio in cui egli aveva svolto il suo mandato professionale - del valore della controversia per effetto delle contestazioni della convenuta e della domanda riconvenzionale dalla medesima proposta riguardante sia un’azione di riduzione che il riconoscimento del diritto di ritenzione del fondo caduto in successione anche in considerazione delle migliorie apportate , ragion per cui si sarebbero dovuti ritenere sussistenti i presupposti per determinare il valore della causa con riferimento all’intera massa ereditaria, in ordine al quale, quindi, avrebbe dovuto essere individuato lo scaglione tariffario effettivamente applicabile per la liquidazione degli onorari legali. 2. Rileva, in via preliminare, il collegio che il ricorso è ammissibile applicandosi, nel caso di specie, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, u.c., che nell’escludere l’appellabilità delle ordinanze con le quali sono definite le controversie in materia di liquidazione dei compensi forensi - comporta la ricorribilità per cassazione delle stesse in virtù dell’art. 111 Cost., comma 7. 3. Ciò premesso, il motivo di ricorso è fondato. Osserva, infatti, il collegio che in base alla richiamata ricostruzione dello svolgimento del giudizio in cui era stata convenuta la D.B.A. riscontrata anche sulla base degli atti processuali prodotti dal ricorrente ed esaminabili anche in questa sede in virtù della denuncia di un vizio processuale , è evidente che il suo oggetto investiva anche la valutazione delle contestazioni addotte dalla stessa D.B. in ordine all’effettiva estensione del fondo legatole dal padre oltre che con riguardo alla sua domanda riconvenzionale di riduzione e per il riconoscimento del diritto di ritenzione sul fondo oggetto di divisione, anche in considerazione delle apportate migliorie. Per effetto, quindi, della individuazione delle complessive domande proposte nel suddetto giudizio che avrebbero dovute essere giudizialmente accertate, è chiaro che si sarebbe reso necessario rideterminare il valore dell’intera massa ereditaria di entrambi i genitori defunti. Da questa conclusione deriva, perciò, che anche il procedimento sulla liquidazione dei compensi del difensore della menzionata sua assistita parte avrebbe dovuto essere deciso - ai fini della liquidazione delle spettanze in favore dell’avv. L. - ponendo riferimento all’indicato valore della complessiva massa ereditaria e non a quello della quota in contestazione relativa alla sola domanda di riduzione, come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale di Matera nell’impugnata ordinanza. Pertanto, essendo venuta a costituire oggetto della richiamata controversia l’intera massa ereditaria anche con riguardo alla determinazione della sua entità, ne consegue che - secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte cfr., ad es., Cass. n. 2978/1981, Cass. n. 11222/1997 e, in motivazione, Cass. n. 9058/2012 e Cass. n. 20126/2014, non mass. - era il valore della stessa a dover costituire il parametro di riferimento per la esatta liquidazione dei compensi dovuti al ricorrente ai sensi dell’art. 12 c.p.c., u.c., con la relativa applicazione degli inerenti criteri tariffari di cui al D.M. n. 140 del 2012, art. 5, di cui, perciò, è stata legittimamente denunciata in questa sede la violazione. A questo principio dovrà, quindi, uniformarsi il giudice di rinvio per rideterminare la misura effettivamente dovuta per i compensi legali invocati dal ricorrente. 4. In definitiva, il ricorso deve essere accolto con la conseguente cassazione dell’impugnata ordinanza la causa va, di conseguenza, rinviata al Tribunale collegiale di Matera, in diversa composizione, che, oltre a conformarsi all’enunciato principio di diritto, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata ordinanza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale collegiale di Matera, in diversa composizione.