La clausola claims made nei contratti assicurativi della responsabilità degli avvocati: istruzioni per l’uso

Anche l’avvocato deve prestare la massima attenzione alle clausole del contratto con cui assicura la propria responsabilità professionale perché diversamente potrebbe costargli caro nessun risarcimento e spese legali da rifondere all’assicurazione chiamata in giudizio.

È questa la morale che si trae dalla sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione del 15 aprile, n. 10447/19, che si è pronunciata sulla clausola claims made presente in un contratto di assicurazione professionale stipulato da un avvocato i fatti risalgono al 2009 . In questi casi occorre ricordare che il sinistro assicurato si identifica con la richiesta di risarcimento e non già con l’evento posto a base della richiesta di risarcimento. Clausola claims made. Ed infatti, era accaduto che era stata proposta azione di danni nei confronti di un avvocato per responsabilità professionale e che quest’ultimo avesse chiamato in causa l’assicurazione per ottenere di essere manlevato. Senonché, l’assicurazione nel costituirsi in giudizio aveva eccepito la mancata copertura in quanto l’assicurazione valeva per le sole richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di assicurazione c.d. claims made e che, per tutti i sinistri, difettava la prova che la richiesta del danneggiato fosse avvenuta entro il periodo di vigenza della polizza . Orbene, sia in primo che in secondo grado i giudici di merito avevano accolto la domanda risarcitoria, mentre avevano rigettato la domanda di manleva proposta dal professionista nei confronti della compagnia di assicurazione. La trascrizione della clausola. In primo luogo, la Corte di Cassazione prende posizione sul motivo di ricorso secondo il quale l’assicurazione non avrebbe eccepito l’operatività della clausola, ma si sarebbe limitata a considerazioni fumose e di stile . Quel motivo, però, è apparso inammissibile anche perché l’eccezione era stata tempestivamente sollevata nella comparsa di costituzione e risposta nella quale sarebbe stato anche trascritto il contenuto della clausola claims made” il che, in fondo, contrasta con la lamentata fumosità. La meritevolezza della clausola. In secondo luogo, la Suprema Corte conferma l’orientamento già fatto proprio dalle Sezioni Unite secondo cui la clausola è valida e il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis ”, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2 c.c. . Peraltro, un controllo giudiziale – precisa la Suprema Corte - sarebbe possibile soltanto nei limiti previsti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 22437 del 2018 senonché, nulla è stato dedotto sul punto dal ricorrente. In terzo luogo, la Corte ha escluso che la clausola abbia un contenuto vessatorio. Le polizze degli avvocati oggi. Da ultimo è bene richiamare la normativa attualmente vigente con riferimento alle polizze assicurative che coprono la responsabilità dell’avvocato e, cioè, sul decreto del 22 settembre 2016 recante, per l’appunto, le condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato. Ed infatti, in base all’art. 2 rubricato Efficacia nel tempo della copertura assicurativa è stata previsto, da un lato, che l'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza . Dall’altro lato è stato previsto che l'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 29 gennaio – 15 aprile 2019, n. 10447 Presidente Travaglino – Relatore Sestini Rilevato Che l’Associazione Pescatori Dilettanti Vallagarina convenne in giudizio l’avv. T.S. per sentirne accertare la responsabilità professionale in relazione ad alcune cause dallo stesso patrocinate per conto dell’attrice e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni il convenuto resistette alla domanda e chiamò in causa, per l’eventuale manleva, la propria assicuratrice Duomo Unione Assicurazioni s.p.a., che si costituì nel giudizio associandosi alle difese svolte dal T. e chiedendo, comunque, il rigetto della domanda di garanzia il Tribunale di Rovereto provvedendo con sentenza parziale e successiva sentenza definitiva affermò la responsabilità professionale del T. e lo condannò al risarcimento dei danni, rigettando tuttavia la domanda di manleva proposta nei confronti dell’assicuratrice la Corte di Appello di Trento ha rigettato il gravame del T. , rilevando -per quanto ancora interessa ai fini di causa che la compagnia assicuratrice aveva tempestivamente eccepito l’esistenza della clausola secondo cui l’assicurazione valeva per le sole richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso nel periodo di assicurazione c.d. claims made e che, per tutti i sinistri, difettava la prova che la richiesta del danneggiato fosse avvenuta entro il periodo di vigenza della polizza ossia entro il settembre 2009 ha proposto ricorso per cassazione il T. affidandosi a tre motivi ha resistito, con controricorso, la Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa a r.l. già Duomo Unione Assicurazioni il ricorrente ha depositato memoria. Considerato Che col primo motivo violazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c Mancato riconoscimento della copertura assicurativa . Clausola claims made , il ricorrente rileva che l’eccezione proposta claims made non fu mai esplicata nell’atto di formale costituzione , in cui la compagnia si era limitata a considerazioni fumose e di stile, in palese violazione del disposto di cui all’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c. precisa che l’eccezione deve necessariamente essere proposta in modo specifico, anche per consentire un’adeguata difesa, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata e che pertanto era evidente la infondatezza ma anche la decadenza/tardività dell’eccezione svolta dalla Compagnia il motivo è inammissibile, in quanto non censura adeguatamente l’assunto della Corte cfr. pagg. 13 e 14 della sentenza circa la tempestività dell’eccezione di inoperatività della polizza che sarebbe stata svolta già con la comparsa di costituzione e risposta, nella quale sarebbe stato anche trascritto il contenuto della clausola claims made , omettendo di contestare specificamente tale rilievo e di trascrivere i passaggi della comparsa di costituzione in cui la compagnia assicuratrice si sarebbe limitata a considerazioni fumose e di stile col secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 1917 c.c. nullità della clausola claims made carenza e/o contraddittorietà della motivazione premette che il contratto con clausola a richiesta fatta non rientra nella fattispecie tipica prevista dall’art. 1917 c.c., ma costituisce un contratto atipico che è soggetto a valutazione di meritevolezza ex art. 1322 c.c. rileva, inoltre, che il giudice è incorso in errore di valutazione del materiale probatorio poiché è pacifico che la validità della polizza cessa eventualmente al più tardi il 9.9.2009 e quindi in epoca pacificamente successiva rispetto ai fatti addebitati all’appellante richiama, infine, precedenti di merito che hanno affermato la radicale nullità del contratto assicurativo operante in base ad una clausola claims made il terzo motivo violazione di legge in relazione all’art. 1341 c.c. stante la vessatorietà della clausola claims made carenza e/o contraddittorietà della motivazione censura la sentenza impugnata per non avere valutato in concreto se la clausola claims made potesse o meno essere ritenuta vessatoria entrambi i motivi che possono essere esaminati congiuntamente vanno disattesi, in quanto il secondo motivo è infondato, in punto di legittimità della clausola, alla luce dei più recenti arresti di questa Corte, che hanno riconosciuto già con Cass., S.U. n. 9140/2016 la validità della clausola in questione e hanno rilevato con Cass., S.U. n. 22437/2018 che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis , quale deroga convenzionale all’art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., comma 2 nè risulta dedotto che, nel caso di specie, la clausola necessiti della verifica, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo adottato, ai limiti imposti dalla legge da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale , in relazione alla quale la citata Cass., S.U. n. 22437/2018 ha riconosciuto un residuo spazio di sindacabilità giudiziale l’ulteriore censura svolta col secondo motivo, tesa a sostenere l’operatività della polizza per il fatto che gli eventi posti a base della richiesta di copertura assicurativa risalgono ad epoca di pacifica vigenza della garanzia, è parimenti infondata poiché non considera che -ricorrendo una clausola claims made il sinistro assicurato si identifica con la richiesta di risarcimento, pacificamente successiva alla scadenza della polizza evidentemente infondato risulta -infine il terzo motivo, attesa la pacifica esclusione della natura vessatoria della clausola claims made cfr. Cass., S.U. n. 9140/2016 e Cass., S.U. n. 22437/2018 le spese di lite seguono la soccombenza sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.