Le spese di lite vanno compensate solo in casi eccezionali e previsti ex lege

La compensazione tra le parti delle spese giudiziali, può essere disposta dal giudice solo in tre specifiche ipotesi nel caso di soccombenza reciproca per questioni di assoluta novità ovvero laddove vi sia un mutamento nell’orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti.

La sesta sezione civile della Suprema Corte, con la ordinanza numero 30877/18 del 29 novembre, è tornata a pronunciarsi sul tema delle spese giudiziali, chiarendo il portato dell’art. 92 c.p.c., così come modificato dal d.l. numero 132/2014, convertito dalla l. numero 162/2014. La questione è stata portata all’attenzione dei Giudici della legittimità da un avvocato, il quale aveva patrocinato una causa, ex art. 447- bis c.p.c., in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. All’esito dell’attività espletata, il GOT aveva liquidato in suo favore la somma di euro 920,00 applicando, a suo dire, erroneamente, il criterio di liquidazione di cui al d.m. numero 55/2014 e non facendo riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia. Il legale, dunque, aveva impugnato il decreto di liquidazione innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. numero 115/2002, e chiesto la rimodulazione del compenso riconosciutogli, in misura pari ad euro 6.350,00, ovvero in euro 3.325,00 o in quella ulteriormente inferiore di euro 2.426,50, oltre oneri. La decisione di merito. Il ricorso veniva accolto ed il Tribunale riconosceva al legale la somma di euro 3.137,50 ma dichiarava irrepetibili le spese del gravame aggiungeva altresì che l’importo era stato stabilito sulla base dei parametri indicati dal d.m. numero 55/2014, al valore medio, con riduzione alla metà, ai sensi del d.P.R. 115/2012. Poiché il Ministero della Giustizia convenuto era rimasto contumace, attesa la natura oppositiva del giudizio, si riteneva in ordinanza che le spese di tal grado ben potevano essere compensate. Il giudizio di legittimità. Il professionista ha impugnato anche l’ordinanza del Tribunale e ne ha chiesto la cassazione, con ricorso affidato a due motivi, entrambi sussumibili con la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c Su proposta del relatore, il Collegio ha rilevato la fondatezza dei motivi, con riferimento a tutte e due le censure avanzate. In particolare, la Corte ha evidenziato che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, laddove proponga opposizione al decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione, a tutela di un diritto patrimoniale soggettivo in conseguenza, devono trovare applicazione le comuni regole dettate dal codice di rito in tema di responsabilità delle parti per le spese artt. 91 e 92 c.p.c. . Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla l. numero 162/2014, la compensazione tra le parti delle spese giudiziali, può essere disposta dal giudice, solo in tre specifiche ipotesi 1. nel caso di soccombenza reciproca 2.per questioni di assoluta novità 3. Laddove vi sia un mutamento nell’orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti. Diversamente non è ammessa, poiché il giudice può ricorrervi solo in casi eccezionali e specificamente individuati dalla legge. Nel caso di specie, tuttavia, non è stata individuata alcuna delle suddette ipotesi e, dunque, la compensazione è risultata illegittima la contumacia del Ministero e la natura oppositiva del procedimento incardinato dal legale, infatti, non integrano neppure ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla normativa precedente e permane la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese, restando ininfluente la natura del giudizio. Ciò premesso, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e rimesso gli atti al Tribunale di Torre Annunziata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 5 giugno – 29 novembre 2018, n. 30877 Presidente Manna – Relatore Scalisi Fatti di causa e ragioni della decisione l’avv. B.V. , con ricorso ai sensi dell’art. 170 d.p.r. 115/2002, del 05/01/2017, impugnava il decreto di liquidazione emesso nell’ambito del procedimento recante R.G. n. 6040/15, GOT dott. N. , e, per l’effetto, liquidare in proprio favore il compenso pari ad Euro 6.350,00, ovvero nella misura di Euro 3.325,00 o in quella ulteriormente inferiore di Euro 2.426,50, il tutto, oltre IVA e CPA e spese. A sostegno della domanda, il ricorrente precisava di aver assunto la veste di difensore di I.D. , parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del 6.10.2014 prot. 1834/14 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata nella controversia ex art. 447 bis cod. proc. civ. contro I.R. e Io.De. , la propria attività professionale sia nella fase stragiudiziale, sia nella fase studio ed introduttiva del giudizio, fino alla revoca del mandato in suo favore, avvenuta in data 6.7.2016. Precisava che all’esito della revoca, chiedeva la liquidazione per l’attività fino a quel momento prestata, quantificandola nella somma di Euro 7.650,00, ma che il giudicante liquidava in suo favore la somma di Euro 920,00, applicando, erroneamente, il criterio di liquidazione di cui al D.M. 55/2014, in particolare, non applicando correttamente lo scaglione relativo al valore della controversia. Il Ministero della Giustizia, nonostante, la regolarità della notifica, non si costituiva. Il Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza del 16 maggio 2017 conclusiva del giudizio iscritto al n. RGA 90/2017, accoglieva il ricorso e per l’effetto liquidava in favore dell’avv. B. la somma di comma 3.137,50 per compensi professionali, disponendo che il pagamento fosse imputato al capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia, essendo la parte I.D. ammessa al gratuito patrocinio a spese dello stato, dichiarava irripetibili le spese del presente giudizio. Secondo il Tribunale di Torre Annunziata, l’attività giudiziale e stragiudiziale prestata dall’avv. B. in favore di i.d. andava liquidata sulla base dei parametri indicati dagli artt. 18, 19, 20, e 21 del DM 55 del 2014, tenendo conto del valore medio con riduzione alla metà, ai sensi dell’art. 130 DPR 115 del 2002 e considerata la natura dell’impegno. La contumacia del resistente Ministero della Giustizia, sempre secondo il Tribunale adito, era ragione sufficiente per compensare le spese di lite nei suoi confronti, attesa la natura oppositiva del giudizio. La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta dall’avv. B.V. con ricorso affidato a due motivi a per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. art. 111 comma 7 cost. E 360, primo comma, n 4 cod. proc. civ. . 2 per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in particolare, sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 comma secondo cod. proc. civ. art. 111 comma 7 cost. e art. 360, primo comma n. 4 cod. proc. civ Secondo il ricorrente, la disposta compensazione delle spese giudiziali sarebbe in aperto contrasto con la normativa di cui all’art. 91 e 92 cod. proc. civ. considerato che non vi è stata alcuna parziale soccombenza perché il caso sottoposto non presentava alcuna particolare complessità tale da ritenere la questione sottoposta all’esame del Tribunale, affetta da novità assoluta e/o oggetto di contrasto giurisprudenziale. Osserva ancora il ricorrente con il secondo motivo che la contumacia del Ministero della Giustizia che il Giudice del merito avrebbe posto a giustificazione della disposta compensazione, non integra gli estremi di una causa giustificativa. A sua volta, sempre secondo il ricorrente, non vi sarebbe alcuna norma che prevede la compensazione delle spese nell’ipotesi di qualsivoglia giudizio di opposizione. Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso potevano essere dichiarati fondati, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1 , c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio. Rileva il collegio che il ricorso, con riferimento a tutte e due le avanzate censure, deve essere ritenuto fondato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c 1.a Va qui premesso che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia , proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del Codice di Procedura Civile relative alla responsabilità delle parti per le spese artt. 91 e 92, primo e secondo comma, cod. proc. civ. Cass. n. 17247 del 2011 . Va, altresì, osservato che il disposto dell’art. 92 cod. proc. civ. così come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 la compensazione, tra le parti, delle spese giudiziali può essere disposta dal giudice previa debita motivazione solo in tre specifiche ipotesi a laddove vi sia soccombenza reciproca b laddove la questione sia di assoluta novità c laddove vi sia un mutamento nell’orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti. In altri termini il giudice può ricorrere alla compensazione delle spese solo in casi eccezionali e specificatamente individuati dalla legge. Ora, nel caso in esame non ricorre nessuna delle ipotesi qui indicate e, dunque, la disposta compensazione risulta illegittima. 1.2. E, comunque, il Tribunale ha errato nel ritenere giustificata, la disposta compensazione, dalla contumacia del Ministero della Giustizia e dalla natura oppositiva del giudizio, perché tali ragioni non integrano neppure ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni , come richiedeva la normativa precedente, permanendo la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese Cass. 23 gennaio 2012, n. 901 Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632 ed essendo, rispetto alla liquidazione delle spese, ininfluente la natura del giudizio. In definitiva, il ricorso va accolto l’ordinanza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Torre Annunziata in persona di altro magistrato, anche, per la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.