Compenso dell'avvocato controverso, si applica il rito speciale di cui all’art. 28 legge n. 794/1942

La controversia di cui all'art. 28 l. n. 794/1942, come sostituito dal d.lgs. n. 150/2011, può essere introdotta a con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs. oppure b ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702-bis ss. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 27361/18, depositata il 29 ottobre. Il caso. Un avvocato depositava ricorso innanzi al Tribunale, rappresentava di aver sottoscritto con un cliente un accordo con cui regolava il pagamento delle proprie competenze professionali. L’importo pattuito era stato versato in minima parte. Il professionista chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme residue. Le parti ingiunte hanno proposto opposizione eccependo l’invalidità della scrittura privata per mancata sottoscrizione, l’avvenuto pagamento delle somme dovute, la cessione aggiuntiva di una quota pari al 20% di una certa società, rilevavano l’intervenuta prescrizione del diritto, infine, proponevano domanda riconvenzionale per ottenere le somme pagate in eccedenza rispetto al dovuto. Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso perché, attivato ex art. 28 l. numero 794/1972 quindi unicamente preposto alla quantificazione del credito, non poteva essere esteso ai presupposti di esistenza/inesistenza del compenso, ai limiti del mandato o alla esistenza di cause estintive dello stesso. La decisione veniva corretta, ovvero, sostituito il termine ricorso” con il termine opposizione”, pertanto, l’opposizione veniva dichiarata inammissibile perché doveva essere introdotta con il rito ordinario di cognizione. La parte ingiunta ha proposto ricorso per cassazione. Rito sommario. Il rito ex art. 28 l. numero 794/1972, come riformato dal d.lgs. numero 150/2011, statuisce che le controversie previste in materia di liquidazione di spese e onorari in favore dell’avvocato ed a carico del cliente sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. Tale rito speciale è unicamente orientato a determinare i compensi dovuti. Si tratta di una procedura possibile e non obbligatoria, restando sempre percorribile la via dell’ordinario procedimento monitorio. Le Sezioni Unite hanno uniformato la disciplina, infatti, hanno chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. numero 150/2011, la controversia di cui all'art. 28 l. numero 794/1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta a con un ricorso ai sensi dell'art. 702- bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario speciale disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs. oppure b ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702- bis segg. c.p.c.,integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. La controversia di cui all'art. 28 della l. numero 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702- bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 d.lgs. numero 150/2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all' an debeatur . Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena , previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14. Regola competenza . Alla luce delle argomentazioni riportate, la S.C. ha accolto il ricorso e rinviato la causa al Tribunale affinché decida la questione in ragione del richiamato orientamento, così decidendo sull’applicabilità del rito sommario o meno nonché della possibilità di trattare con rito ordinario la domanda riconvenzionale o procedere alla separazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 23 maggio – 29 ottobre 2018, n. 27361 Presidente Lombardo – Relatore Abete Motivi in fatto ed in diritto Con ricorso depositato il 18.12.2013 al tribunale di Latina l’avvocato P.C. esponeva che aveva in numerose vertenze giudiziali innanzi al tribunale di Latina, al tribunale di Bracciano, al tribunale di Roma nonché alla corte di appello di Roma rappresentato ed assistito la N. & amp R. s.n.c., la N. & amp R. s.r.l. in liquidazione, R.E. e N.M. che aveva con costoro siglato in data 13.2.2010 scrittura privata di transazione, con cui, tra l’altro, il compenso a lui dovuto sino alla data del 31.12.2009 era stato determinato nell’importo di Euro 300.000,00 che nondimeno le controparti avevano versato unicamente la somma di Euro 75.000,00, sicché era rimasto insoluto il residuo ammontare di Euro 225.000,00. Chiedeva ingiungersi il pagamento dell’importo di Euro 225.000,00, oltre interessi e spese. Con decreto n. 186/2014 il tribunale di Latina pronunciava l’ingiunzione. Con atto di citazione notificato il 6.5.2014 la N. & amp R. s.n.c., la N. & amp R. s.r.l. in liquidazione, R.E. e N.M. proponevano opposizione. Deducevano che la transazione in data 13.2.2010 doveva reputarsi invalida, siccome priva della sottoscrizione di una delle parti, ovvero della New Road s.r.l. che al contempo era da disconoscere valore di ricognizione di debito alla raccomandata in data 15.3.2013. Deducevano altresì che le avverse pretese erano state soddisfatte in misura per giunta superiore al dovuto. Deducevano inoltre che il ricorrente non aveva documentato le anticipazioni di cui aveva chiesto il rimborso né aveva elencato le singole voci di spesa, sicché avevano diritto a ripetere l’importo di Euro 74.087,15. Deducevano ancora che, a titolo di aggiuntiva remunerazione dell’attività professionale prestata, all’avvocato P. era stata trasferita senza corrispettivo alcuno la quota di partecipazione del 20% al capitale sociale della Pro Genia s.r.l Deducevano da ultimo che il credito ex adverso azionato era prescritto ai sensi degli artt. 2956 e 2957 cod. civ Instavano per la revoca dell’ingiunzione chiedevano in riconvenzionale la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di Euro 74.087,15. Costituitosi, l’avvocato P. invocava il rigetto dell’opposizione. Nel corso della prima udienza l’opposto eccepiva l’improcedibilità dell’opposizione, siccome da proporre ai sensi dell’art. 14 del dec. lgs. n. 150/2011 con il rito sommario cosiddetto semplificato ex art. 702 bis e ss. cod. proc. civ All’esito della discussione innanzi al giudice unico con ordinanza collegiale dei 21/28.10.2014 il tribunale di Latina dichiarava inammissibile il ricorso e compensava le spese. Esplicitava il tribunale che l’oggetto delle controversie di cui al novellato art. 28 della legge n. 794/1942, con correlata operatività del rito sommario di cognizione - cosiddetto semplificato - per le stesse prefigurato dall’art. 14 del dec. lgs. n. 150/2011, è limitato alla sola determinazione degli onorari forensi, e non può essere esteso anche ai presupposti del diritto al compenso, od ai limiti del mandato, od alla sussistenza di cause estintive o limitative così ordinanza impugnata che quindi nell’eventualità in cui la controversia si fosse estesa - così come nella fattispecie sottoposta alla sua delibazione - ai presupposti del diritto ed alla sussistenza di cause estintive e limitative della pretesa, la lite aveva da svolgersi nelle forme del procedimento ordinario di cognizione ed era destinata a concludersi con sentenza impugnabile in appello che infine non vi era margine per disporre il mutamento di rito , qualora il procedimento ex art. 28 della legge 1942/794 si fosse dilatato durante il suo corso all’an debeatur. Con provvedimento dei 16/17.12.2014, su apposita istanza dell’avvocato P.C. , il giudice monocratico del tribunale di Latina faceva luogo alla correzione dell’ordinanza collegiale dei 21/28.10.2014, nel senso che laddove è scritto dichiara inammissibile il ricorso , avrebbe dovuto leggersi dichiara inammissibile l’opposizione . Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la N. & amp R. s.n.c., la N. & amp R. s.r.l. in liquidazione, R.E. e N.M. ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. L’avvocato P.C. ha depositato controricorso ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. I ricorrenti hanno depositato memoria. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del dec. lgs. n. 150/2011 nonché degli artt. 633, 634, 637 e 645 cod. proc. civ Deducono che l’ordinanza collegiale del tribunale di Latina è senz’altro erronea nella parte in cui ha opinato nel senso che, qualora nel corso del procedimento ex artt. 28 della legge n. 794/1942 e 14 del dec. lgs. n. 150/2011 la materia del contendere si estenda al di là della mera determinazione dei compensi, non vi è margine per il mutamento di rito, onde consentire la prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie, e l’iniziale domanda deve essere dichiarata inammissibile. Deducono d’altro canto che l’avvocato P.C. non ha azionato la sua pretesa creditoria nelle forme del procedimento speciale, sibbene nelle forme dell’ordinario ricorso per decreto ingiuntivo ed al contempo che essi ingiunti hanno esperito opposizione nelle forme ordinarie che conseguentemente il Giudice Unico del Tribunale di Latina, investito dell’opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme ordinarie, avrebbe semplicemente dovuto istruire il giudizio come giudizio ordinario di cognizione e non avrebbe dovuto rimettere al Collegio la controversia, perché non rientrante nella materia di cui all’art. 28 della Legge n. 794/1942 così ricorso, pagg. 21 e 22 . Deducono infine che depone nel senso della inapplicabilità dello speciale rito ex art. 14 del dec. lgs. n. 150/2011, allorché si esuli dalla mera quantificazione dei compensi, la sentenza della Corte costituzionale n. 65/2014. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, 2 co., del dec. lgs. n. 150/2011, dell’art. 54, 4 co., lett. a , della legge n. 69/2009 nonché dell’art. 287 cod. proc. civ Deducono che l’art. 14, 2 co., del dec. lgs. n. 150/2011, in aderenza ai criteri direttivi di cui all’art. 54, 4 co., lett. a , della legge delega n. 69/2009, dispone che il tribunale decide in composizione collegiale che di conseguenza unicamente le controversie concernenti in via esclusiva la quantificazione degli onorari di avvocato per le prestazioni giudiziali in materia civile sono riservate alla competenza collegiale. Deducono quindi che il giudice unico nel rimettere la decisione al collegio ha violato le suindicate disposizioni. Si premette che l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, siccome - si assume - tardivamente proposta, è stata prospettata dal controricorrente in forma assolutamente generica. Il controricorrente si è limitato a dedurre, da un canto, che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 21.3.2014, dall’altro, che l’opposizione è stata notificata il 6.5.2014 cfr. controricorso, pag. 3 . La genericità dell’eccezione si manifesta appieno a fronte del rilievo - in replica - dei ricorrenti di cui alla memoria depositata ed a tenor del quale l’ingiunzione è stata notificata con le forme di cui all’art. 140 cod. proc. civ Evidentemente, in ipotesi appunto di notifica ex art. 140 cod. proc. civ., rileva l’insegnamento per cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell’atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l’impugnazione, la notifica a mezzo posta dell’avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza cfr. Cass. 11.5.2012, n. 7324 . Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono. Il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 4485 del 23.2.2018, hanno così pronunciato. Per un verso, hanno puntualizzato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del dec. lgs. n. 150/2011, la controversia di cui all’art. 28 della legge n. 794/1942 come sostituito dal dec. lgs. cit. , può essere introdotta a con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario speciale disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato dec. lgs. oppure b ai sensi degli artt. 633 segg. cod. proc. civ., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702 bis segg. cod. proc. civ., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 cod. proc. civ È, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ Per altro verso, hanno puntualizzato che la controversia di cui all’art. 28 della legge n. 794/1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del dec. lgs. n. 150/2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’ an debeatur . Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 dec. lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena , previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14. Nel duplice solco così tracciato si configura il denunciato - col primo mezzo - vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del dec. lgs. n. 150/2011 cfr. Cass. 26.9.2005, n. 18782, secondo cui le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, 1 co., n. 3 cod. proc. civ., descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioè quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto ed il secondo l’applicazione della norma stessa al caso concreto una volta correttamente individuata ed interpretata . Tanto ben vero a prescindere dalla pertinenza o meno delle argomentazioni che con il primo mezzo di impugnazione i ricorrenti hanno inteso addurre. Nel duplice solco che le Sezioni Unite hanno delineato, propriamente, le contestazioni - in precedenza analiticamente enunciate - che i ricorrenti, in veste di opponenti a decreto ingiuntivo, hanno sollevato, di certo non valgono ad impedire la celebrazione dell’opposizione all’iniziale ingiunzione di pagamento secondo il rito sommario, quale sancito e caratterizzato dall’art. 14 del dec. lgs. n. 150/2011. Nel duplice solco che le Sezioni Unite hanno tratteggiato neppure la proposizione da parte degli iniziali opponenti - ricorrenti in questa sede - di istanza riconvenzionale - volta a conseguire la condanna dell’avvocato P.C. alla restituzione della somma di Euro 74.087,15 - vale a priori a precludere al giudice dello speciale rito sommario ex art. 14 cit. la cognizione della medesima istanza in riconvenzione. Più esattamente riguardo all’esperita domanda riconvenzionale vaglierà il tribunale di Latina e la sua competenza e la suscettibilità di trattazione con il rito sommario congiuntamente alla domanda in via monitoria proposta dal professionista. Qualora la trattazione in via sommaria non sia percorribile, onde far luogo alla trattazione della riconvenzionale con il rito ordinario a cognizione piena, attenderà - il tribunale - senz’altro alla separazione delle domande. In accoglimento, nei termini surriferiti, del primo motivo di ricorso l’ordinanza collegiale dei 21/28.10.2014 del tribunale di Latina, così come corretta con provvedimento dei 16/17.12.2014, va cassata con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. In dipendenza dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.p.r. cit P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, in tal guisa assorbita la disamina del secondo cassa, nei termini surriferiti, l’ordinanza collegiale dei 21/28.10.2014 del tribunale di Latina, così come corretta con provvedimento dei 16/17.12.2014 rinvia allo stesso tribunale di Latina in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.