Parcella dell’avvocato e clienti inadempienti, una questione di competenza territoriale

Va proposta al giudice del domicilio del cliente, debitore, l’azione per il pagamento della parcella relativa l’assistenza legale svolta, dal momento che il compenso professionale non sia stato determinato all’atto del conferimento dell’incarico .

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26985/18, depositata il 24 ottobre. Clienti insolventi. Un difensore presta assistenza legale a due condomini per risolvere controversie questioni condominiali ma, alla fine del mandato i clienti si rifiutavano di pagare l’avvocato. Pertanto, il professionista ha deciso di citare in giudizio i clienti inadempienti per ottenere il pagamento del compenso maturato. Domanda accolta sia in primo che in secondo grado nonostante i clienti avessero eccepito l’incompetenza territoriale dell’organo giudicante, nonché l’infondatezza della domanda. Competenza territoriale. La questione attinente alla competenza territoriale derivava dal fatto che secondo i convenuti, il luogo in cui era sorta l’obbligazione pecuniaria Tivoli, comune di domicilio del difensore non corrispondeva al corretto forum destinatae solutionis che, secondo una corretta applicazione dell’art. 20 c.p.c., era da individuare nel luogo ove il debitore ha eletto il proprio domicilio Castelnuovo di Porto, nel caso di specie , data per di più l’illiquidità iniziale del debito. I clienti insolventi a seguito del rigetto nei giudizi precedenti dell’eccezione di incompetenza territoriale si sono rivolti ai Giudici di legittimità deducendo una violazione e falsa applicazione degli artt. 1182, comma 4 Luogo dell’adempimento c.c. e art. 20 Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione c.p.c Illiquidità del credito. Per risolvere la questione attinente alla corretta individuazione dell’organo territorialmente competente, al fine di decidere circa l’esigibilità del compenso dell’avvocato, la Suprema Corte ha dovuto sottolineare la portata dell’art. 1182 c.c., utilizzato in grado d’appello per dirimere la questione di competenza. Quest’ultima disposizione era estranea al caso concreto in quanto è riferita a somme determinate nel loro ammontare già del momento in cui sorgono situazione non sussistente nel caso in esame. La parcella onoraria, infatti, presentava un credito illiquido, quantificazione determinata solo alla conclusione dell’assistenza legale. Di conseguenza per la risoluzione di controversie che hanno ad oggetto sia l’accertamento che la liquidazione dei compensi in favore di professionisti legali, crediti quindi indeterminati nel loro ammontare, la competenza ex art. 20 c.p.c. [] va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell’obbligazione . Altresì gli Ermellini accolgono il ricorso presentato dai clienti inadempienti, sancendo la competenza territoriale dell’organo giudiziario in luogo di domicilio dei debitori Castelnuovo di Porto , e dispone la riassunzione del giudizio presso suddetto Giudice di pace competente.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 marzo – 24 ottobre 2018, n. 26985 Presidente Petitti – Relatore Orilia Considerato in fatto 1 Con atto 30.9.2009 l’avvocato L.G. convenne davanti al Giudice di Pace di Roma i clienti M.S.R. e S.A. per ottenerne la condanna al pagamento del compenso maturato per l’assistenza legale fornita in un processo civile davanti al Tribunale di Tivoli sez. dist. Castelnuovo di Porto in materia di danni alle strutture condominiali e alle proprietà private . I convenuti eccepirono l’incompetenza territoriale per l’avvenuto conferimento ed espletamento del mandato tra omissis e omissis , nonché l’infondatezza della domanda. 2 Il Giudice adito con sentenza 2848/2013 accolse parzialmente la domanda e il Tribunale di Roma con successiva sentenza 30.11.2015, respinto l’appello principale dei M. -S. , ha accolto l’impugnazione incidentale del professionista, condannando i clienti al pagamento della somma di Euro 3.401,20 corrispondente all’integrale compenso richiesto. Ha rilevato il Tribunale - che l’eccezione di incompetenza era infondata perché l’attore aveva individuato una somma determinata quale oggetto della domanda Euro 3.401,20 e quindi doveva trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 20 cpc e 1182 comma 3 cc - che lo scaglione di valore della causa era stato correttamente individuato dal primo giudice e la parcella del professionista non presentava gli errori di compilazione denunciati dagli appellanti - che non ricorreva l’ipotesi di frazionamento del credito, avendo l’avvocato correttamente inviato l’avviso di parcella - che i clienti non avevano adeguatamente contestato l’importo richiesto, per cui lo stesso andava liquidato nella misura indicata. 3 Contro tale sentenza i M. -S. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’avvocato L. resiste con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione camerale e il controricorrente ha depositato una memoria. Con ordinanza interlocutoria 10360/17 il procedimento è stato rimesso alla pubblica udienza non ravvisandosi le condizioni di cui all’art. 375 cpc. Il controricorrente ha depositato altra memoria. Ritenuto in diritto 1.1 Col primo motivo di ricorso, deducendosi violazione o falsa applicazione degli artt. 20 cpc e 1182 cc si ripropone l’eccezione di incompetenza territoriale, disattesa dai giudici di merito sostengono i ricorrenti che il conferimento del mandato era avvenuto nell’ambito del circondario del Tribunale di Tivoli sez. dist. Castelnuovo di Porto e che il richiamo del giudicante all’art. 20 cpc appare in contrasto con il disposto dell’art. 1182 comma 2 cpc dove l’obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta nel domicilio del creditore, ma solo se la somma è perfettamente determinata nel suo ammontare e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti. Osservano che nel caso di specie il L. non aveva indicato la fascia di valore e quindi il credito non era né liquido nè esigibile. Rilevano inoltre che l’eccezione di incompetenza era già stata accolta dal Tribunale di Roma con sentenza 2734/2012 emessa in analogo giudizio con altro condomino e ritengono pertanto che debba essere dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto. 1.2 Col secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss del D.M. n. 127/2004, criticando il Tribunale per avere ritenuto la causa di valore indeterminabile, posto che invece vi erano tutti gli elementi per stabilirne il valore. 2 Preliminarmente va esaminata e respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso che il controricorrente ha sollevato richiamando l’art. 348 ter cpc ultimo comma, disposizione certamente applicabile ratione temporis al caso in esame trattandosi di appello proposto nel marzo 2013 è sufficiente osservare in proposito che i motivi di ricorso riguardano la competenza primo motivo e la violazione di norme di diritto secondo motivo , e dunque si rientra senz’altro nelle ipotesi di ricorribilità per cassazione previste dalla citata disposizione. Altro rilievo preliminare riguarda l’esclusione della applicabilità, ratione temporis, delle disposizioni del D. Lvo 1 settembre 2011, n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e, per quanto interessa, dell’art. 14, che detta la disciplina delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, con previsione, al comma due, anche del criterio di individuazione della competenza territoriale la disposizione transitoria contenuta nell’art. 36 comma 1 assoggetta alle nuove norme i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e quello di cui oggi si discute è stato introdotto, come si è visto, nel 2009. 3 Venendo all’esame dei motivi di ricorso, il primo di essi è fondato. Per giurisprudenza costante, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice adito possa rilevare d’ufficio profili d’incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non o non efficacemente contestato tra le tante, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 118 del 04/01/2017 Rv. 642310 Cass. n. 24903/20005, Cass. n. 3989/2011, Cass. n. 21769/2016 Nel caso in esame, i convenuti avevano sollevato l’eccezione in relazione a tutti i criteri concorrenti perché, escludendo il criterio di cui all’art. 19 cpc che riguarda il foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, ipotesi qui certamente non ricorrente avevano indicato la loro residenza ex art. 18 cpc OMISSIS e, quanto al foro facoltativo di cui all’art. 20 cpc, avevano richiamato il luogo di esecuzione dell’obbligazione. Orbene, come più volte affermato da questa Corte, l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all’atto del conferimento dell’incarico va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell’art. 1182, comma 4, c.c., trattandosi di credito non liquido, poiché il titolo non determina nè il suo ammontare né stabilisce criteri determinativi non discrezionali di conseguenza, tanto nel caso di azione volta all’accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l’esistenza stessa dell’obbligazione, la competenza ex art. 20 c.p.c., in relazione al forum destinatae solutionis , va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell’obbligazione tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30287 del 15/12/2017 Rv. 646953 Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 118 del 04/01/2017 Rv. 642310 Sez. 3, Sentenza n. 22326 del 24/10/2007 Rv. 599194 . Anche le sezioni unite hanno affermato che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora ex re , sia del forum destinatae solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, comma 4, c.p.c. Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016 Rv. 640601 . Nel caso in esame, considerato che il credito dell’avvocato non risultava determinato al momento del conferimento dell’incarico lo attesta lo stesso Tribunale laddove a pag. 4 della sentenza afferma che la somma di Euro 3.401,20 venne individuata nell’atto introduttivo di primo grado e poiché i convenuti avevano contestato la pretesa anche nel quantum sotto il profilo dello scaglione applicabile , il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto della illiquidità del credito e, conseguentemente, accogliere l’eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata, dichiarando competente il Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto luogo di domicilio dei debitori la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione a tale profilo, rendendosi logicamente assorbito l’altro motivo di ricorso. Va quindi dichiarata la competenza per territorio del Giudice di Pace di Tivoli stante l’intervenuta soppressione dell’ufficio di omissis che provvederà anche sulle spese di questo giudizio. La riassunzione avverrà nel termine di legge. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza per territorio del Giudice di Pace di Tivoli dinanzi al quale rimette le parti, previa riassunzione del giudizio nel termine di legge, anche per le spese del presente giudizio.