Sono nulli gli atti del praticante avvocato non ancora iscritto nell’albo professionale

L’iscrizione nell’albo professionale di cui agli artt. 24 e segg. del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 ha natura costitutiva ai fini dell’esercizio della libera professione davanti ai Tribunali o alle Corti di appello, con la conseguenza che l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione sottoscritto da un praticante procuratore, non ancora iscritto nell’albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere soltanto l’attività indicata nell’art. 8 del R.d.l. cit., è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio in qualunque stato e grado del processo, data la stretta attinenza alla costituzione del rapporto processuale.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3917/16, depositata il 29 febbraio. Il fatto. Due ricorrenti convennero in giudizio un’Amministrazione comunale proponendo opposizione avverso il verbale loro notificato, relativo a contravvenzioni al codice della strada per chiederne l’annullamento. Nella resistenza dell’Ente convenuto, il giudice di pace adito rigettò l’opposizione. Sul gravame proposto dagli attori, il Tribunale territorialmente competente ed in composizione monocratica, dichiarò la nullità dell’atto di appello, in quanto proveniente da un praticante avvocato, ritenuto non abilitato alla sottoscrizione dell’atto di impugnazione. Avverso la sentenza di appello la parte soccombente propone ricorso per cassazione. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione. Nel caso di specie, gli Ermellini, hanno ritenuto infondata la doglianza sulla scorta della quale parte ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa per avere il giudice di appello – una volta verificato che il difensore degli appellanti era privo di ius postulandi – omesso di assegnare agli stessi un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti secondo la previsione della norma di cui al citato articolo. L’applicazione della predetta norma avrebbe infatti consentito, sanati i vizi, la produzione degli effetti sostanziali e processuali della domanda sin dal momento della prima notificazione. In particolare, viene spiegato che il difetto di ius postulandi dando luogo ad una nullità assoluta ed insanabile, esclude che il giudice possa concedere ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. un termine perentorio per la sanatoria di un vizio insuscettibile di essere sanato. Concludendo. Infine, anche la questione di legittimità costituzionale, denunciata da parte ricorrente, dell’art. 182 c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost., è stata considerata manifestamente infondata, nonché priva di rilevanza. In particolare, è vero che l’art. 182 cit. affida alla discrezionalità del giudice istruttore l’assegnazione di un termine per la regolazione del difetto di assistenza, rappresentanza o autorizzazione tuttavia ciò vale allorchè si tratti di difetti attinenti alla capacità processuale quali sono quelli cui si riferisce la disposizione denunciata. Non come nel caso di specie, in cui come si è visto, trattasi di nullità assoluta – e quindi insuscettibile di produrre qualsiasi effetto o di essere sanata – dell’atto di citazione, ai sensi del terzo comma, dell’art. 82 c.p.c., per mancanza dello ius postulandi .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 gennaio – 29 febbraio 2016, n. 3917 Presidente Bucciante – Relatore Lombardo Ritenuto in fatto 1. E.L. ed Ep.Lo. convennero in giudizio il Comune di Rapallo, proponendo opposizione avverso il verbale loro notificato, relativo a contravvenzioni al codice della strada, e chiedendone l’annullamento. Nella resistenza del convenuto, il Giudice di Pace di Rapallo rigettò l’opposizione. 2. Sul gravame proposto dagli attori, il Tribunale di Chiavari, in composizione monocratica, dichiarò la nullità dell’atto di appello, in quanto sottoscritto da praticante avvocato, ritenuto non abilitato alla sottoscrizione dell’atto di impugnazione. 3. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione E.L. ed Ep.Lo. , formulando tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Rapallo. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ Considerato in diritto 1. Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 479 del 1999, per avere il Tribunale ritenuto che il praticante avvocato non fosse abilitato a proporre appello innanzi al Tribunale in composizione monocratica avverso le sentenze del giudice di pace a dire del ricorrente, dovrebbe invece ammettersi il patrocinio del praticante avvocato nel giudizio di appello innanzi al Tribunale in composizione monocratica avverso le sentenze del giudice di pace, poiché il detto art. 7 non distingue tra giudizio di primo grado e giudizio di appello. La censura non è fondata. Va premesso che il caso sottoposto al giudizio di questa Suprema Corte, essendo relativo ad una causa iniziata con ricorso depositato il 17.9.2009 e ad un atto di appello proposto l’11.5.2010, è soggetto ratione temporis alla disciplina del tirocinio forense di cui all’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e successive modificazioni e non alla nuova disciplina dello svolgimento del tirocinio di cui all’art. 41 della sopravvenuta legge 31 dicembre 2012 n. 247, che ha introdotto la Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense . L’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modificazioni prevede che il praticante avvocato, durante il periodo di pratica forense, possa esercitare un patrocinio limitato nell’attività professionale solo dinanzi alle Preture del distretto della Corte di Appello nel quale è iscritto per la pratica e nel tempo dopo un anno di iscrizione nel registro e per non più di sei anni art. 8 del R.D.L. n. 1578 del 1933 art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242, recante Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale , sottoposto ad una particolare vigilanza del Consiglio dell’ordine di appartenenza art. 14, lettera c, del R.D.L. n. 1578 del 1933 e a speciali adempimenti attinenti alla frequenza di uno studio di avvocato e all’esercizio del patrocinio art. 17, numero 5, del R.D.L. n. 1578 del 1933 artt. 1 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 recante Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore artt. 1 e segg. D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, recante Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di procuratore legale . Viene, pertanto, riconosciuto ai praticanti avvocati uno speciale status abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, giustificato dalle esigenze di svolgimento del tirocinio e in vista degli esami da affrontare per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione forense e l’iscrizione nel relativo albo in tali termini, Corte cost. Sentenza n. 5 del 1999 Sentenza n. 127 del 1985 Ordinanza n. 75 del 1999 Ordinanza n. 163 del 2002 . Tale speciale status abilitativo provvisorio costituisce eccezione alla regola generale per cui il patrocinio legale è consentito previo superamento dell’esame di stato ed iscrizione all’albo degli avvocati pertanto, le norme che consentono l’esercizio del patrocinio a chi, come il praticante avvocato, non ha superato l’esame di stato e non è iscritto nel detto albo professionale introducono un’eccezione ad un principio generale e come tali sono di stretta interpretazione. A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 che ha soppresso l’ufficio del pretore ed ha istituito il giudice unico di primo grado, l’ambito di esercizio di tale speciale abilitazione riconosciuta ai praticanti avvocati è stato rideterminato dall’art. 7 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, che stabilisce che i medesimi, dopo il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio, possono esercitare l’attività professionale ai sensi dell’articolo 8 del regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente a negli affari civili 1 alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni 2 alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile 3 alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie b negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale in tali termini, la lettera b, relativa agli affari penali, è stata modificata dall’art. 2 terdecies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000 n. 144 . Orbene, come è dato constatare nell’esame del testo della disposizione appena richiamata, nell’elenco delle materie per le quali il praticante avvocato è abilitato al patrocinio dinanzi al Tribunale elenco che ha carattere tassativo non sono richiamate le cause di competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 7 cod. proc. civ. cause relative alle apposizione di termini e all’osservanza delle distanze per il piantamento di alberi e siepi relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi condominiali in materia di immissioni e in quelle relative ad interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali né è comunque prevista la possibilità in generale per il praticante avvocato di esercitare lo ius postulandi dinanzi al Tribunale in composizione monocratica quando tale organo eserciti ai sensi del combinato disposto degli artt. 341 e 350 cod. proc. civ. le funzioni di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace. Poiché la disposizione di cui all’art. 7 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 introduce una eccezione alla regola generale per cui il patrocinio legale è subordinato al superamento dell’esame di stato e all’iscrizione nell’albo degli avvocati, se ne impone una stretta interpretazione e ai sensi dell’art. 14 delle preleggi non ne è consentita l’interpretazione estensiva, non potendo quanto essa prevede essere esteso oltre i casi da essa considerati. È ben vero che le cause che l’art. 7 cod. proc. civ. individua per valore come di competenza del giudice di pace cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5000 euro e quelle relative a risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti di valore non superiore a 20.000 euro potrebbero rientrare in astratto tra quelle per le quali l’art. 7 lett. a n. 1 della legge n. 479 del 1999 cause di valore non superiore a lire cinquanta milioni delle vecchie lire ammette il patrocinio del praticante avvocato dinanzi al Tribunale in composizione monocratica. Tuttavia, nel silenzio della legge, deve escludersi che il legislatore abbia inteso concepire un sistema nel quale il patrocino del praticante avvocato nel giudizio in appello dinanzi al Tribunale in composizione monocratica sia consentito per alcuni segmenti della competenza del giudice di pace quelli individuati per valore e non per gli altri, con conseguente incoerenza del sistema. In definitiva, nel silenzio della legge relativamente alla possibilità del praticante avvocato di esercitare il patrocinio in grado di appello e in considerazione del fatto che le norme che riconoscono lo ius postulandi al praticante avvocato sono di stretta interpretazione, va esclusa la possibilità di riconoscere al praticante avvocato l’esercizio dello ius postulandi in grado di appello dinanzi al Tribunale in composizione monocratica. Alla stregua di quanto sopra deve enunciarsi il seguente principio di diritto Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace . 2. Col secondo motivo di ricorso, proposto in subordine, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ., per avere il Tribunale una volta verificato che il difensore degli appellanti era privo di ius postulandi omesso di assegnare agli stessi un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti, secondo quanto prevede l’art. 182 cod. proc. civ Anche questa doglianza è infondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, l’iscrizione nell’albo professionale di cui agli artt. 24 e segg. del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, ha natura costitutiva ai fini dell’esercizio della libera professione forense davanti ai Tribunali o alle Corti di appello, con la conseguenza che l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione sottoscritto da un praticante procuratore, non ancora iscritto nell’albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere soltanto l’attività indicata nell’art. 8 del r.d.l. cit., è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, data la stretta attinenza alla costituzione del rapporto processuale Sez. 1, Ordinanza n. 20436 del 23/09/2009, Rv. 610035 Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 23/03/1988, Rv. 458282 Sez. 3, Sentenza n. 26898 del 19/12/2014, Rv. 633782 . Poiché il difetto di ius postulandi dà luogo ad una nullità assoluta e insanabile, è escluso che il giudice possa concedere, ai sensi dell’art. 182 comma 2 cod. proc. civ., un termine perentorio per la sanatoria di un vizio insuscettibile di essere sanato. 3. Col terzo motivo di ricorso, proposto in estremo subordine, si eccepisce infine l’illegittimità costituzionale degli artt. 82 e 182 cod. proc. civ., come interpretati dal giudice di appello, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost La questione di legittimità costituzionale, come prospettata dal ricorrente, è manifestamente infondata. Questa Corte ha già affermato, e non può che ribadire, che la questione di legittimità costituzionale della disposizione dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., denunciata, in relazione all’art. 24 Cost., in quanto affida alla discrezionalità del giudice istruttore l’assegnazione di un termine per la regolarizzazione del difetto di assistenza, rappresentanza o autorizzazione, è priva di rilevanza allorché non si tratti di difetti attinenti alla capacità processuale, quali sono quelli cui si riferisce la disposizione denunciata, ma di nullità assoluta e quindi insuscettibile di produrre qualsiasi effetto o di essere sanata dell’atto di citazione, ai sensi del terzo comma, dell’art. 82 cod. proc. civ., per mancanza dello ius postulandi Sez. 2, Sentenza n. 4357 del 26/07/1985, Rv. 441821 . Quanto agli altri profili della dedotta questione di legittimità costituzionale, essi non superano la soglia dell’assoluta genericità e, comunque, risultano manifestamente infondati, risultando gli artt. 82 e 182 cod. proc. civ., nella interpretazione datane da questa Corte, perfettamente compatibili con le norme costituzionali richiamate. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. In considerazione della questione giuridica sottoposta e dell’assenza di precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.