Delibera della Giunta e firma della procura alle liti: tanto basta all’avvocato per ottenere l’incarico

Nei contratti della Pubblica Amministrazione – che devono rivestire ad substantiam la forma scritta – l’accettazione della proposta può essere ricavata da una dichiarazione scritta rivolta alla controparte.

Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7961/2013, depositata il 29 marzo scorso. Il caso. Il Tribunale di Roma ingiungeva un Comune della provincia capitolina di pagare oltre 11 milioni di lire, per prestazioni professionali, in favore di un avvocato che aveva patrocinato lo stesso ente territoriale in una controversia innanzi al TAR. Il Comune, però, riusciva ad ottenere – nei due gradi del giudizio di merito – l’annullamento dell’ingiunzione, in base alla contestazione che sarebbe mancato il conferimento dell’incarico per atto scritto. Manca la forma scritta ad substantiam? Infatti, secondo i giudici, il vizio di forma non poteva dirsi emendato né avuto riguardo all’incarico contenuto nella delibera di Giunta, né considerando la comunicazione, effettuata dal Sindaco, del contenuto di detta deliberazione, per mancanza dell’accettazione scritta di essa, non potendo quest’ultima esser sostituita dalla autentica, da parte del professionista, della procura alle liti . Affermazione, questa, che viene smentita dai giudici della Cassazione ai quali l’avvocato si è rivolto. Infatti, il legale ha invocato l’applicazione del principio secondo cui nei contratti della Pubblica Amministrazione – che devono rivestire ad substantiam la forma scritta – l’accettazione della proposta possa essere ricavata da una dichiarazione scritta rivolta alla controparte . La delibera della Giunta è il presupposto per la successiva attività del Sindaco. E, secondo gli Ermellini, il requisito della forma ad substantiam è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c. . Anche perché – precisa la Cassazione – la delibera della Giunta costituisce valida espressione della volontà di impegnarsi da parte del Comune, atteso che, pur nella sua rilevanza interna, detta delibera costituiva il presupposto per la successiva attività del Sindaco nel suo aspetto volitivo e rappresentativo dell’ente territoriale .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 febbraio – 29 marzo 2013, numero 7961 Presidente Felicetti – Relatore Bianchini Svolgimento del processo L'avv. C L. , con ricorso depositato il 13 settembre 2001, chiese ed ottenne che il Tribunale di Roma ingiungesse al Comune di Monte Porzio Catone di pagare lire 11.793.800, oltre accessori, per prestazioni professionali - giusta delibera di incarico del 15 novembre 1993 - svolte in favore dell'ente territoriale, costituite dal patrocinio in una controversia svoltasi innanzi al TAR Lazio il Comune propose opposizione che fu accolta dal Tribunale con sentenza numero 6096/2003, in base alla constatazione, oggetto di rilievo di ufficio, che sarebbe mancato il conferimento dell'incarico per atto scritto la Corte di Appello di Roma, con sentenza numero 3824/2006, pubblicata l’11 settembre 2006, respinse l'impugnazione del L. , ritenendo, da un lato, rituale il rilievo di ufficio della indicata causa di nullità - dacché si era chiesta l'esecuzione dell'accordo di patrocinio nullo - dall'altro, che il vizio di forma denunziato non poteva dirsi emendato né avuto riguardo all'incarico contenuto nella delibera di giunta - rivestendo quest'ultima natura di atto interno alla Pubblica Amministrazione e non valendo quindi come proposta negoziale - né considerando la comunicazione, effettuata dal Sindaco, del contenuto di detta deliberazione, per mancanza dell'accettazione scritta di essa, non potendo quest'ultima esser sostituita dalla autentica, da parte del professionista, della procura alle liti. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il L. sulla base di un unico motivo il Comune ha risposto con controricorso. Motivi della decisione I — Viene denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 12 del R.D. 2440/1923 degli artt. 1326 e 2233 cod. civ., non avendo la Corte territoriale fatto applicazione del principio secondo il quale nei contratti della Pubblica Amministrazione - che devono rivestire ad substantiam la forma scritta - l'accettazione della proposta possa essere ricavata anche da una dichiarazione scritta rivolta alla controparte. La — Il motivo è fondato. I.a.1 — Questa Corte, con recente ordinanza ex art. 380 bis cpc, pronunziata tra le medesime parti ed avente analogo oggetto, ha stabilito — in conformità con meno recenti arresti Cass. Sez. II numero 13963/2006 Cass. Sez. II numero 8500/2004 - che in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., detto requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cpc, atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale, per il tramite della redazione e della sottoscrizione dell'atto difensivo, perfeziona l'accordo negoziale in forma scritta, mediante l'incontro di volontà fra le parti, nell'ipotesi, ricorrente nella fattispecie, in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico - il sindaco -, a ciò determinatosi in conformità di una deliberazione dell'organo collegiale - giunta municipale - preposto allo scopo , rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria così Cass. Sez. VI-3 numero 2266/2012 . I.a.2. Tale indirizzo interpretativo, rispetto al quale il Collegio non ritiene di discostarsi, permette altresì di risolvere, in senso negativo rispetto al dictum della Corte di Appello, anche l'altro argomento da questa utilizzato per respingere il gravame del professionista, facente leva sulla inidoneità della delibera di Giunta a costituire valida espressione della volontà di impegnarsi da parte del Comune, atteso che, pur nella sua rilevanza interna, detta delibera costituiva il presupposto per la successiva attività del sindaco nel suo aspetto volitivo e rappresentativo dell'ente territoriale. II — La sentenza va dunque cassata ed il relativo giudizio commesso al giudice di rinvio - che si identifica in diversa sezione della Corte di Appello di Roma - che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia a diversa sezione della Corte di Appello di Roma anche per la ripartizione delle spese del giudizio di legittimità.