Rapporti tra albo forense e cassa di previdenza ed assistenza: l’avvocato deve inviare il modello annuale alla cassa

In tema di adempimenti professionali, l’avvocato iscritto al relativo albo territoriale è tenuto ad inviare, annualmente, alla Cassa nazionale il modello relativo al volume di affari prodotto e dichiarato all’Agenzia delle Entrate.

E’ legittima la sanzione della sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione forense irrogata dal Consiglio dell’Ordine forense competente per territorio, previo apposito procedimento disciplinare avviato su segnalazione della cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Il principio si argomenta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9184/12, depositata il 7 giugno. Il caso. Il Consiglio dell’Ordine forense territoriale, su segnalazione della Cassa nazionale forense, avviava procedimento disciplinare avverso un avvocato iscritto al relativo albo che non aveva ottemperato alla relativa richiesta di invio del modello all’ente previdenziale e disponeva la sospensione del medesimo, a tempo indeterminato, dall’esercizio della professione. Oggetto e punti focali della vicenda. Il caso, già esaminato dal Consiglio nazionale forense n. 307/2011 , verte in tema di deontologia forense ed adempimenti formali di natura professionale e previdenziale. Nella fattispecie, sotto il profilo formale-procedurale, bisogna stabilire se l’omissione della comunicazione a mezzo modello previdenziale per un avvocato iscritto all’albo ma non iscritto alla Cassa si configuri quale inadempimento e se ciò sia sanzionabile, ed in quale forma, modalità e misura, dall’ordinamento disciplinare secondo il codice deontologico professionale e, segnatamente, se sussista competenza e legittimazione della Cassa forense e del Consiglio nazionale in materia. Sul piano sostanziale, invece, è necessario focalizzare, in particolare, sulla natura giuridica, sulle caratteristiche e sui presupposti dell’obbligo di comunicazione, dell’illecito disciplinare e delle relative sanzioni, principale ed accessoria, nonché sulla ratio del dettato normativo. Pertanto, bisogna valutare se sia legittimo, anche secondo lettura costituzionalmente orientata, l’obbligo di comunicazione, stante la generalità della previsione normativa. All’uopo, vanno richiamati gli artt. 56 co. 3 r.d.l. n. 1578/1933, 17 co. 1 e 22 co. 2 l. 20-09-1980 n. 576, la l. 24-02-1997 n. 27 ed, infine, il D.M. 22-05-1997. Esegesi dell’obbligo di comunicazione la ratio. In primis , va subito notato che la normativa di settore prescrive apposite conseguenze in caso di inosservanza, ritardo o infedeltà della dichiarazione annuale del volume d’affari precisamente, l’inottemperanza dell’obbligo di comunicazione ad hoc attribuisce alla Cassa forense un determinato potere di segnalazione al Consiglio forense territoriale. Pertanto, la condotta rileva giuridicamente sul piano disciplinare. Sul piano semantico, poi, è pacifico che l’espressione iscritti alla cassa non generi alcuna confusione in quanto essa si riferisce esclusivamente ai praticanti procuratori e ciò trova conferma, in termini soggettivi, nel successivo dettato secondo cui l’iscrizione alla cassa è facoltativa e richiesta esclusivamente per i praticanti abilitati al patrocinio e soltanto con tale iscrizione a questi ultimi si estende il predetto obbligo di comunicazione. All’uopo, è da sottolineare che la ratio della disposizione è determinare i contributi dovuti per l’avvocato già iscritto alla Cassa e l’accertamento dei requisiti reddituali o del volume di affari per l’avvocato non ancora iscritto onde consentire la relativa iscrizione anche in via sostitutiva e d’ufficio il modello annuale previdenziale si attesta, quindi, quale fondamentale strumento eziologico di conoscenza, per la Cassa, dei dati patrimoniali del professionista. Perciò, l’obbligo prescinde dall’iscrizione alla Cassa nazionale forense ed è imposto a tutti gli iscritti ai relativi albi. Viceversa, l’obbligo di comunicazione va ritenuto insussistente esclusivamente in caso di avvocati, pur esercenti in Italia, iscritti in albi professionali e casse previdenziali di Stati europei Cass., sez. Lavoro, nn. 233/2006 e 24784/2009 . Inoltre, è da ricordare che la permanenza della condotta omissiva impedisce la decorrenza del termine di prescrizione e, quindi, la sanzione cautelare accessoria non si estingue e va applicata. Legittimità della sospensione dall’esercizio professionale per omesso invio del modello annuale alla Cassa nazionale forense. L’obbligo di comunicazione alla Cassa nazionale non richiede, contestualmente, l’iscrizione all‘Albo professionale ed alla medesima Cassa forense. Altresì, non è invocabile la natura personale dei dati da comunicare e la natura extra o ultra-normativa della disposizione essa è, infatti, giuridicamente funzionale alla valutazione reddituale del singolo professionista ed è, persino, posta a presidio dell’interesse futuro del medesimo. Ergo , va rigettato il ricorso per Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 13 marzo – 7 giugno 2012, numero 9184 Presidente Rovelli – Relatore Piccialli Svolgimento del processo Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara,con deliberazione dell'8 luglio 2010,a conclusione del procedimento avviato ai sensi dell'art. 17 co. 5 della Legge numero 576 del 1980, su segnalazione del Servizio Tributi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense,sospese a tempo indeterminato dall'esercizio della professione l'avvocato B C. , iscritto nel locale albo, per aver il medesimo omesso di ottemperare alla richiesta di invio al suddetto ente previdenziale del c.d. Modello 5/2002 , relativo al volume di affari prodotto e dichiarato al fisco nell'anno 2001. Avverso il suddetto provvedimento il suddetto professionista propose tempestivo ricorso al Consiglio Nazionale Forense,deducendo l'estinzione della subita misura cautelare accessoria per prescrizione,quale conseguenza di quella,già ritenuta dal C.O.A., dell'illecito disciplinare di cui all'art. 15 del Codice Deontologico Forense e,nel merito,di non essere tenuto all'invio del citato modello. 5 , in mancanza della propria iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense,a tanto non essendo sufficiente quella i all'albo professionale, al riguardo richiamando l'interpretazione dell'art. 17 co.1 della legge sopra citata fornita da due sentenze le nnumero 233/06 e 24784/09 della Sezione Lavoro di questa Corte. Il ricorso, cui aveva resistito il C.O.A. di Pescara,venirne respinto dal C.N.F. con decisione numero 307 del 24.2.2011,depositata e pubblicata il 1.6.2011,ritenendo a che la permanenza della condotta omissiva contestata avesse comportato la non decorrenza del termine prescrizionale b l'ineludibilità dell'obbligo di comunicazione,nella specie rimasto inevaso,sussistente a carico di ogni avvocato italiano c l'inconferenza della richiamata giurisprudenza,in quanto relativa a casi di avvocati esercenti in Italia,ma iscritti in albi professionali e casse previdenziali di paesi esteri appartenenti all'Unione Europea. Avverso tale decisione l'avv. C. ha proposto tempestivo ricorso a queste Sezioni Unite,affidato ad un unico motivo. L'intimato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione p.1. Con l'unico motivo di ricorso si censura,per violazione dell'art. 17,L numero 576/80,primo comma,in relazione all'art. 56, 3^ comma, del R.D.L. numero 1578/33 ,la reiezione del motivo d'impugnazione con il quale il ricorrente aveva dedotto di non essere tenuto ad inviare alla Cassa di Previdenza Forense la comunicazione prevista dall'art. 17 della legge citata c.d. modello 5 ,per non essere egli iscritto alla medesima. Al riguardo si sostiene che la ritenuta generalità dell'obbligo in questione,che secondo il C.O.A. di Pescara ed il Consiglio Nazionale Forense prescinderebbe dalla suddetta iscrizione e sarebbe imposto a tutti gli iscritti agli albi professionali forensi, indipendentemente dalla percezione di proventi o dalla eventuale iscrizione ad altre istituzioni di previdenza, si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità,già citata in narrativa,enunciante un principio di portata generale, secondo cui la norma in questione deve essere interpretata nel senso che il presupposto dell'obbligo della comunicazione de qua sia costituito dal duplice requisito della iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense,oltre a quella nell'albo professionale. p.2. Le censure sono infondate. Ai sensi dell'art. 17, co. 1, della legge 20 settembre 1980 numero 576,relativa alla riforma del sistema previdenziale forense, nel testo originario anteriore alla L. 24.2.1997 numero 27 che ha abolito la categoria dei procuratori legali , 'tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa, con lettera raccomandatala inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF, nonché il volume d'affari dichiarato ai fini dell'I.V.A. nel medesimo anno . Nei successivi commi quarto e quinto del medesimo articolo sono previste le conseguenze a carico di tali professionisti, per le ipotesi di inosservanza,o ritardo eccedente i novanta giorni, del suddetto adempimento, o di infedeltà della dichiarazione. Il relativo procedimento prevede la segnalazione,da parte della Cassa Forense, al competente C.O.A. ai fini della valutazione,da parte di quest'ultimo,del comportamento sul piano disciplinare o della sospensione dell'iscritto dall'esercizio della professione, sanzione quest'ultima da adottarsi,come è avvenuto nella specie,nella forme del procedimento disciplinare. Già il tenore letterale della riportata disposizione,in particolare l'uso della congiunzione distintiva nonché , che separa l'indicazione delle prime due categorie professionali5quelle degli avvocati e dei procuratori a loro volta accomunate dalla congiunzione copulativa e , dalla terza,quella dei praticanti procuratori,è connotato da un chiaro elemento semantico di riferibilità soltanto a questi ultimi delle successive parole iscritti alla cassa . Tale interpretazione trova riscontro,sotto il profilo sistematico,nella disciplina contenuta nell'art. 22 della legge medesima,che dopo aver previsto,al primo comma, l’obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa per tutti gli avvocati e procuratori che esercitino la libera professione con carattere di continuità e,nei successivi,le modalità di tale iscrizione che di regola avviene a domanda dell'interessato,da presentarsi nell'anno successivo a quello del raggiungimento del minimo reddito o del volume di affari, di natura professionale, periodicamente fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione e,solo in difetto di tale domanda ed in presenza dei requisiti reddituali o di volume d'affari,di ufficio a cura della giunta esecutiva,con conseguente recupero dei contributi arretrati,interessi e sanzione di cui all'art. 18 co. 3 e 4,oltre all'irrogazione di una penalità pari alla metà dei contributi ,al sesto comma prevede che l'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio . La natura facoltativa di tale iscrizione fornisce,dunque,la chiara spiegazione della diversità dei presupposti soggettivi che, all’art. 17 co. 1 citato il legislatore ha previstoci fini dell'imposizione dell'obbligo di inviare la comunicazione de qua mentre quest'ultima è obbligatoria per tutti gli avvocati come lo era per la soppressa categoria dei procuratori iscritti negli albi professionali nazionali,con le sole eccezioni di quelli iscritti anche in altri albi professionali ed alle relative casse previdenziali, che abbiano esercitato l'opzione a favore di una delle stesse, ove prevista v. art. 1 nnumero 1 e 4 del D.M. 22.5.1997, contenente il regolamento per l'applicazione degli artt. 17 e 18 della L. 576/80 , l'obbligatorietà della comunicazione per i praticanti avvocati già praticanti procuratori sussiste soltanto nel caso in cui gli stessi si siano avvalsi della facoltà, loro accordata dall'art. 22 co. 6, di iscriversi alla Cassa di previdenza. p.3. Deve ritenersi pertanto non condivisibile il principio affermato,con carattere di generalità e non per i soli casi, del tutto particolari, specificamente esaminati relativi ad avvocati, cittadini di paesi dell'Unione Europea,già iscritti negli albi dei paesi di provenienza ad alle relative casse previdenziali e, successivamente iscritti in albi professionali italiani optanti per il mantenimento dell'iscrizione originaria dalla Sezione Lavoro di questa Corte,secondo cui l'inequivocabile dato letterale della disposizione comporterebbe che il presupposto dell'obbligo di comunicazione sia costituito non già dalla sola iscrizione all'Albo degli avvocati ma si richiede anche il concorrente requisito dell'iscrizione alla Cassa di previdenza che si riferisce non solo ai praticanti procuratori,ma anche agli iscritti nell'albo degli avvocati e in passato anche procuratori , pur individuando la ratio di tale obbligo agganciato all'iscrizione alla Cassa .nell'utilità per la Cassa di conoscere i flussi di reddito professionale degli iscritti all'albo degli avvocati,destinatari o comunque potenziali destinatari di prestazioni previdenziali della Cassa stesso ed in ogni caso soggetti all'obbligo del contributo soggettivo , v. sent. numero 233/06 . Tale interpretazione,oltre a non rispondere all'effettivo dato letterale della disposizione,per le ragioni in precedenza esposteci palesa apodittica,nella parte in cui esclude che il requisito della già sussistente iscrizione alla Cassa sia riferibile ai soli praticanti,non cogliendo le ragioni di tale distinzione,e,nel considerare la ratio della disposizione, pur correttamente individuata nell'esigenza di conoscere i flussi di reddito dei professionisti in questione,non tiene conto tuttavia che tale conoscenza non è solo funzionale alla determinazione dei contributi dovuti da chi già risulti iscritto, ma anche all'accertamento dei requisiti reddituali o di volume di affari, in presenza dei quali,per gli avvocati non ancora iscritti, sorge l'obbligo dell'iscrizione,cui provvede in via sostitutiva e di ufficio,nei casi di mancata domanda dell'interessato, ai sensi dell'art. 22, co 2 L. 576/80, la giunta esecutiva dell'ente. Tale potere quest'ultima non sarebbe in grado di esercitare,se non disponesse di uno strumento di conoscenza dei dati patrimoniali sopra indicati,proveniente dagli stessi soggetti potenzialmente tenuti agli obblighi di iscrizione e contribuzione de quibus, quale è la dichiarazione di cui all'art. 17 citato. p.4. Così individuata la duplicità di funzioni cui assolve l'adempimento formale prescritto dall'art. 17 L. cit., e dunque la ratio legis della generalità dell'obbligo in questione, non hanno ragione di sussistere i dubbi di legittimità costituzionale,espressi nella citata sentenza della sezione lavoro per palese irragionevolezza dell'imposizione di comunicare dati personali con riferimento alla tesi interpretativa avversata,che in questa sede invece viene recepita,atteso che la scelta legislativa,di imporre anche ai non iscritti alla Cassa la comunicazione in questione adempimento la cui generalità risulta poi ribadita nell'art. 1 co. 1 del già citato D.M. 22.5.97 , risulta motivata dalle meritevoli esigenze sociali di garantire l'effettività dell'obbligo di iscrizione,ai fini dell'assistenza e previdenza obbligatoria della categoria professionale, nello stesso interesse dei relativi appartenenti. p.4. Il ricorso va conclusivamente re spinto,avendo correttamente il Consiglio Nazionale Forense affermato la generalità dell'obbligo di comunicazione in questione, indipendentemente dalla già avvenuta iscrizione,o meno,degli avvocati iscritti negli albi professionali nazionali, alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense. p.5. Non vi è luogo,infine,a regolamento delle spese,in assenza di controparti resistenti. P.Q.M. La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.