Terzi debitori residenti in circoscrizioni diverse: il creditore non può citarli tutti davanti ad un unico giudice

di Fabio Valerini

di Fabio Valerini * In questo periodo di ripresa dell'attività giudiziaria molte sono le novità che hanno interessato e interesseranno l'avvocato per quanto riguarda nuovi provvedimenti legislativi ad esempio mediazione, semplificazione dei riti, manovra finanziaria . Oggi, però, la nostra attenzione cade su una novità interpretativa riguardo ad un tema classico del processo esecutivo e, cioè, il pignoramento presso terzi. La novità interpretativa è quella fornita dal Ministero della Giustizia nella Circolare del 20 luglio 2011 prot. n. 6/1312/035/2011/CA avente ad oggetto pignoramenti di crediti presso terzi chiarimenti riguardanti le modalità di esecuzione e che, per gli importanti effetti pratici che ne deriveranno, merita la più attenta considerazione. Prima si notifica al terzo e poi al debitore. La prima questione interpretativa affrontata dal Ministero sulla base di un quesito formulato da parte di un UNEP riguarda l'ordine con il quale l'ufficiale giudiziario deve procedere alle notificazioni dell'atto di pignoramento presso terzi c.d. 'PPT' al terzo e al debitore. A tal proposito la circolare muove dalla corretta premessa che le norme che disciplinano la notifica del predetto atto nell'espropriazione presso terzi non prevedono un ordine tassativo tra terzo e debitore . Tuttavia, del tutto opportunamente, la circolare precisa che si ritiene consigliabile notificare l'atto di pignoramento prima al terzo, al fine di assicurare il credito da indebite tempestive sottrazioni da parte del debitore o preservarlo da contingenti vicende esterne al procedimento di espropriazione in questione . Ed infatti, se l'atto di pignoramento venisse prima notificato al debitore quest'ultimo, nel lasso di tempo intercorrente fino alla notifica dell'atto al terzo, potrebbe compiere atti pregiudizievoli alle ragioni esecutive creditorie così, ad esempio, potrebbe avere il tempo di prelevare tutta la disponibilità giacente sul suo conto corrente. La notifica al terzo è necessaria per la procedura. La seconda questione riguarda il quando l'Ufficiale giudiziario deve depositare l'originale nella Cancelleria del Tribunale per la formazione del fascicolo ai sensi dell'art. 488 c.p.c Ebbene, la circolare precisa che condizione necessaria affinché si concreti il pignoramento presso terzi e possa essere depositato nella cancelleria competente, è l'avvenuto espletamento della notificazione dell'atto di pignoramento al terzo, in quanto la mancata notifica a tale parte impedisce l'ulteriore corso della procedura esecutiva . E, soprattutto, nel caso di mancata notifica al terzo il Ministero ricorda agli Ufficiali giudiziari il dovere di restituire l'atto al procuratore della parte per le eventuali ulteriori indicazioni in merito, essendo venuto meno l'avvio effettivo del procedimento espropriativo . E se ci sono più terzi che risiedono in circoscrizioni diverse? La terza ed ultima questione affrontata è quella la cui soluzione, desunta dai principi generali del processo in materia di competenza, ha come effetto quello di esporre il creditore procedente al concreto rischio che la strada per la realizzazione coattiva del suo credito diventi, non soltanto più lunga, ma anche, e soprattutto, 'in salita' o, se si vuole, in discesa libera . Qual è l'ipotesi presa in considerazione? Accade spesso che il creditore individui più debitori del suo debitore che, però, risiedono in circoscrizioni diverse. Ecco allora che il creditore procedente procede vorrebbe citare tutti i debitor debitoris davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza di uno di questi operando una deroga alla competenza in ragione di una connessione soggettiva ed incardinando un unico processo esecutivo presso un unico ufficio giudiziario. A tal proposito, la Direzione generale ha rilevato l'esistenza sul territorio nazionale di due diverse prassi con riferimento alle modalità di notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi notificare l'atto per posta fuori dal circondario di competenza dell'Ufficio NEP presso il quale è stato incardinato il procedimento di espropriazione oppure rifiutare la notificazione per posta. Orbene, proprio muovendo dall'esistenza di due prassi operative la circolare precisa che la prima prassi e, cioè, quella che ammetteva la notifica a mezzo posta quando il terzo risiedeva fuori dal circondario deve ritenersi inapplicabile. Ciò perché si ritiene, argomentando dall'art. 28 c.p.c., che la competenza stabilita dal secondo comma dell'art. 26 c.p.c. in materia di esecuzione forzata in base al quale per l'espropriazione di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore è 'esclusiva ed inderogabile'. Inderogabilità che - prosegue la circolare - determina l'inapplicabilità al processo esecutivo della norma di cui all'art. 33 c.p.c. connessione soggettiva che consente la deroga della competenza per territorio in caso di connessione di cause proposte contro più persone . Tante procedure quanti sono i circondari dei terzi. La conseguenza è perentoria e al tempo stesso defatigatoria per il creditore procedente ed anche, forse, per la macchina della giustizia stessa . Ed infatti, nel caso in cui il creditore intenda procedere all'espropriazione di crediti vantati dal proprio debitore nei confronti di più soggetti aventi residenza in circoscrizioni di diversi Uffici giudiziari, tale parte non potrà citare tutti i terzi debitori a comparire davanti ad un unico Giudice, da lui scelto, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 26 e 543 c.p.c., ma dovrà promuovere distinte procedure esecutive . Il che significa che, avendo a disposizione un unico titolo spedito in forma esecutiva, il creditore procedente, nel caso di più terzi residenti in circoscrizioni diverse, dovrà procedere alla notifica di un pignoramento per volta, con il serio e fondato pericolo che si realizzi, nelle more, il pregiudizio che aveva condotto a ritenere preferibile notificare prima al terzo e poi al debitore. Certamente gli atti di disposizione così compiuti come ad esempio lo svuotamento del conto in banca potranno essere aggredito con i mezzi di conservazione dei crediti previsti dal codice civile come ad esempio la revocazione , ma ciò comporta maggiori tempi e maggior oneri probatori. * Assegnista di ricerca in diritto processuale civile nell'Università di Pisa

Ministero della Giustizia, circolare 20 luglio 2011, prot. n. 6/1312/035/2011/CA Pignoramenti di crediti presso terzi chiarimenti riguardanti le modalità di esecuzione Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione OGGETTO Circolare Uffici NEP Pignoramenti di crediti presso terzi - Chiarimenti riguardanti le modalità di esecuzione. E' pervenuto dalla Direzione Generale della Giustizia Civile apposito quesito formulato da un Ufficio NEP, riguardante la materia indicata in oggetto, in merito alla quale vengono richieste direttive riguardanti i seguenti punti 1. l'ordine in cui procedere alle notificazioni del terzo e del debitore 2. il momento in cui si concretizza il pignoramento, se con la notifica al terzo o al debitore e, quindi, quando effettuare il deposito dell'atto alla cancelleria del Tribunale competente 3. come procedere, in caso di mancata notifica al terzo, ai fini della notifica al debitore. Il procedimento di espropriazione di crediti del debitore presso terzi ha inizio con la notifica dell'atto di pignoramento di cui all'art. 543 c.p.c. al terzo e al debitore esecutato. In proposito, si osserva che le norme che disciplinano la notifica del predetto atto nell'espropriazione presso terzi non prevedono un ordine tassativo tra terzo e debitore, anche se si ritiene consigliabile notificare l'atto di pignoramento prima al terzo, al fine di assicurare il credito da indebite tempestive sottrazioni da parte del debitore o preservarlo da contingenti vicende esterne al procedimento di espropriazione in questione. Il funzionario UNEP che ha proceduto alla notificazione dell'atto di pignoramento al terzo e al debitore, è tenuto a depositarne immediatamente l'originale nella cancelleria del Tribunale per la formazione del fascicolo previsto dall'art. 488 c.p.c Al riguardo, si osserva che condizione necessaria affinché si concreti il pignoramento presso terzi e possa essere depositato nella cancelleria competente, è l'avvenuto espletamento della notificazione dell'atto di pignoramento al terzo, in quanto la mancata notifica a tale parte impedisce l'ulteriore corso della procedura esecutiva. Nel caso di mancata notifica dell'atto di pignoramento al terzo, si ritiene che l'Ufficio NEP debba restituire il predetto atto al procuratore della parte procedente, per le eventuali ulteriori indicazioni in merito, essendo venuto meno l'avvio effettivo del procedimento espropriativo. Per completezza argomentativa sulla materia in questione, si richiamano le allegate note prot. n. 6/283/03-1/2010/CA del 23 febbraio 2010 e prot. n. 6/1018/03-1/2010/CA del 6 luglio 2010, contenenti risposte a quesiti circa ulteriori aspetti di carattere generale, riguardanti l'esecuzione del pignoramento presso terzi. Con riferimento alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in ipotesi di pluralità di terzi di cui soltanto uno o alcuni aventi sede, residenza o dimora nell'ambito del circondario ove ha competenza territoriale l'Ufficio NEP a cui è stata richiesta l'esecuzione, questa Direzione Generale ha rilevato, a seguito di indicazioni di numerosi Uffici NEP, che sul territorio nazionale vengono seguite due prassi differenti per quanto riguarda l'iter procedurale 1. quella di notificare per posta l'atto di pignoramento a terzi fuori dal circondario di competenza dell'Ufficio NEP presso il quale è stato incardinato il procedimento di espropriazione 2. quella di rifiutare di notificare per posta l'atto di cui al punto 1 con le relative condizioni specificate. Stando alla normativa di riferimento dell'istituto giuridico in questione, la prassi di cui al punto 1 è da ritenersi inapplicabile. Infatti, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, e dell'art. 543, secondo comma, n. 4 del codice di procedura civile, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il Giudice del luogo dove risiede il terzo debitore. La competenza stabilita da tale norma è esclusiva ed inderogabile, come espressamente dispone l'art. 28 c.p.c., per cui le violazioni della relativa disciplina sono rilevabili anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo. Inoltre, l'inderogabilità della competenza stabilita per l'espropriazione forzata di crediti dall'art. 26 c.p.c., nonché dall'art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c., determina l'inapplicabilità al processo esecutivo della norma di cui all'art. 33 c.p.c. connessione soggettiva , che consente la deroga della competenza per territorio in caso di connessione di cause proposte contro più persone cfr. Cassazione civile 17/12/1991 n. 13954 e, per quanto riguarda espressamente la materia dell'esecuzione forzata, Cassazione civile, 2/08/2000 n. 10123 . Ne consegue che, nel caso in cui il creditore intenda procedere all'espropriazione di crediti vantati dal proprio debitore nei confronti di più soggetti aventi residenza in circoscrizioni di diversi Uffici giudiziari, tale parte non potrà citare tutti i terzi debitori a comparire davanti ad un unico Giudice, da lui scelto, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 26 e 543 c.p.c., ma dovrà promuovere distinte procedure esecutive. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la nota prot. n. 6/1152/03-1/2011/CA del 15 giugno 2011, inoltrata alla Corte di Appello di Catania, è da ritenersi superata. Si prega di voler comunicare la presente nota ai Dirigenti degli Uffici NEP dei distretti di rispettiva competenza, affinché ne tengano conto nella regolazione della materia. Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.