L’errore bloccante del sistema non esonera da responsabilità il commercialista che presenti in ritardo la dichiarazione

Il commercialista che presenta in ritardo la dichiarazione rischia la sanzione nonostante l’errore bloccante di Entratel. Spetta al professionista l’onere di dimostrare di aver trasmesso la dichiarazione entro un mese dall’impegno assunto con il contribuente.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 15751/20 del 23 luglio, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Presentazione della dichiarazione e responsabilità dell’intermediario. Sul punto si ricorda che l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IVA è stato disciplinato dal d.P.R. n. 322/1998, il cui articolo 3, al secondo comma, ne dispone la trasmissione all’Amministrazione finanziaria anche in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati indicati al successivo terzo comma, i quali, ai sensi dell’ancora successivo sesto comma, debbono rilasciare al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l’impegno a trasmettere in via telematica all’Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. A sua volta, il decimo comma dell’articolo 3 stabilisce che la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o di uno dei predetti soggetti, o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al quinto comma ovvero dalla comunicazione dell’Amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica, la quale ricevuta non viene inviata se la dichiarazione viene scartata dal servizio telematico per la presenza di errori bloccanti ”. In tale ipotesi, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 aprile 2002, n. 35/E a integrazione della precedente circolare del ministero delle Finanze n. 195 del 1999 , illustrò come la tempestività della dichiarazione si verifichi qualora, dopo avere effettuato i dovuti controlli e la rimozione di eventuali errori, venga ritrasmessa entro i 5 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne motiva lo scarto . Nel rigettare il ricorso la Cassazione richiama la particolare diligenza nell’adempimento delle prestazioni professionali richiesta dall’art. 1176, comma 2 c.c. il cui onere della prova grava evidentemente sul debitore del rapporto obbligatorio. La diligenza rappresenta un concetto diverso da correttezza o buona fede v. 1175 c.c. . Queste ultime impongono alle parti di tenere un comportamento corretto nell'eseguire la propria prestazione ma non riguardano interessi specificamente predeterminati bensì il rapporto obbligatorio nel suo complesso. La diligenza, invece, indica le modalità di esecuzione della prestazione e impone al debitore di fare tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse del creditore all'esatto adempimento Essa ha una duplice valenza oltre ad individuare le modalità dell’esecuzione della prestazione, rileva anche e soprattutto quale criterio di valutazione di responsabilità del debitore, anche in relazione all’art. 1218 uno standard elevato di diligenza comporta che il debitore sia in colpa già quando viola in misura minima il dovere di diligenza colpa lieve . In tema di sanzioni amministrative comminate - per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti - a un soggetto che svolga professionalmente tale compito, grava su quest'ultimo, per poter andare esente da responsabilità, l'onere della prova di aver esercitato una adeguata diligenza la quale implica che egli non possa addurre quali scusanti né la presenza di disguidi tecnici nella specie i cd. errori bloccanti , in quanto rientranti fisiologicamente nella sfera di quegli inconvenienti che possono essere efficacemente superati per mezzo delle conoscenze tecniche attinenti a tale professione, né la malattia, l'infortunio o comunque l'indisposizione di un dipendente o di un qualsiasi collaboratore, in quanto circostanze ampiamente prevedibili che possono essere efficacemente prevenute con l'anticipata individuazione di un eventuale sostituto le conseguenti sanzioni amministrative non possono essere considerate risposta a delle violazioni meramente formali perché il rispetto dei termini per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei contribuenti risponde all'esigenza, costituzionalmente rilevante, di permettere un efficace e reale controllo su di esse, in conformità al principio di buon andamento dell'amministrazione e funzionale sia al rispetto del principio dell'equilibrio del bilancio che di quello, a tutela dello stesso contribuente, della capacità contributiva Caso concreto. Ribaltato l’esito della CTR Toscana secondo cui l’Ufficio, non avendo voluto sostituirsi al professionista nello spedire direttamente i modelli dichiarativi, non poteva sanzionarlo in quanto, nonostante i problemi tecnici, aveva trasmesso le denunce nei trenta giorni dal nuovo mandato ricevuto, ritenendo quindi tempestiva la trasmissione. Nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Cassazione ricorda che in tema di dichiarazione dei redditi inviata per via telematica, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.P.R. n. 322/1998, la regola per la quale la stessa si considera presentata nel giorno nel quale è trasmessa e consegnata in quello della comunicazione di ricevimento da parte dell'amministrazione finanziaria, trova applicazione anche ove si siano verificati errori bloccanti nella trasmissione telematica , in quanto i medesimi sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, pertanto, è in condizione di avvedersi dell'avvenuto scarto della propria dichiarazione e di porvi tempestivo rimedio cfr. Cass. 18693/2018 . Tra l’altro, in tema di sanzioni amministrative comminate - per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti - a un soggetto che svolga professionalmente tale compito, grava su quest'ultimo, per poter andare esente da responsabilità, l'onere della prova di aver esercitato una adeguata diligenza la quale implica che egli non possa addurre quali scusanti né la presenza di disguidi tecnici nella specie i cd. errori bloccanti , in quanto rientranti fisiologicamente nella sfera di quegli inconvenienti che possono essere efficacemente superati per mezzo delle conoscenze tecniche attinenti a tale professione, né la malattia, l'infortunio o comunque l'indisposizione di un dipendente o di un qualsiasi collaboratore, in quanto circostanze ampiamente prevedibili che possono essere efficacemente prevenute con l'anticipata individuazione di un eventuale sostituto cfr. Cass. 19381/2018 . Nel caso di specie la CTR ha errato in quanto era onere del professionista dimostrare, ai sensi dell’art. 3, comma 7- ter , d.P.R. n. 322/1998 , il conferimento del secondo incarico da parte dei clienti, ai fini della verifica del rispetto del termine di un mese dall’assunzione dell’impegno alla trasmissione delle dichiarazioni. Inoltre i Giudici di appello non hanno motivato sul rilevante scarto temporale tra la data in cui è stato risolto il blocco telematico e quella di effettiva trasmissione.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 28 febbraio – 23 luglio 2020, n. 15751 Presidente Cirillo – Relatore Crucitti Rilevato che A. P., soggetto intermediario abilitato, alla trasmissione telematica di dichiarazioni fiscali, propose impugnazione avverso l'avviso con il quale le erano state irrogate sanzioni con riferimento all'anno di imposta 2003 , per avere trasmesso con riferimento all'anno di imposta 2003 , tardivamente, per omissis dichiarazioni inviate tramite file singoli e quattro tramite file cumulativo nel ricorso deduceva di, essere incorsa in ritardo a lei non imputabile a causa di un blocco nel programma Entrate del quale aveva reso edotta anche l'Agenzia delle entrate la Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso ma la decisione, appellata da, P.A., è stata integralmente riformata, con l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'avviso impugnato, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana d'ora in. poi, per brevità, C.T.R. , con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di appello ha ritenuto che l'Ufficio non avesse provato la tardività dell'invio telematico, non avendo il possesso dei mandati conferiti alla professionista dai clienti e che l'Ufficio, non avendo voluto o impossibilitato a sostituirsi al professionista nello spedire direttamente i modelli con i propri strumenti informatici, non poteva sanzionare il professionista che, avuto problemi tecnici, aveva poi spedito e trasmesso le denunce nei trenta giorni dal nuovomandato ricevuto dai clienti ha ritenuto, pertanto, che la trasmissione fosse tempestiva, con conseguente illegittimità delle sanzioni irrogate, non essendovi danno nè per l'Erario nè per l'indagine ispettiva dell'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza ricorre l'Agenzia delle entrate, su due motivi P.A. resiste con controricorso il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis-i c.p.c Considerato che 1 Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 2 e art. 3, comma 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 1, nonchè della L. n. 689 del 1991 e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 7 bis laddove la C.T.R. aveva ritenuto non conforme a legge l'irrogazione della sanzione de qua che, invece, era stata disposta a seguito di controllo Audit che aveva evidenziato nel comportamento della intermediaria tutta una serie di inadempimenti colposi 2 con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giúdizio, costituito da tutte le circostanze in fatto, già esposte con il primo motivo e che erano state riproposte al Giudice di appello ossia che, nel caso in specie l'intermediaria aveva trasmesso tardivamente ventisette dichiarazioni di imposta secondo la normativa di riferimento la dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante invio telematico per il tramite dei soggetti incaricati che devono rilasciare al contribuente, anche se non richiesto, un documento autonomo costituito dall'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, mentre dalla documentazione esibita risultava che il secondo impegno era stato rilasciato il 7.1.2005 e la relativa dichiarazione trasmessa ben 20 giorni dopo in sintesi, si denuncia la motivazione della sentenza impugnata di insufficienza, avendo la C.T.R. omesso di considerare anche il fatto decisivo costituito dal notevole lasso di tempo intercorso tra la soluzione del problema tecnico antecedente il 7.1.2005 e la definitiva trasmissione avvenuta tra il 28 gennaio ed il 31 gennaio 2005 3. i due motivi, siccome vertenti, sulla stessa questione vanno trattati congiuntamente e sono fondati in fatto, non è contestato che la controricorrente, intermediaria abilitata alla trasmissione in via telematica di dichiarazioni fiscali ebbe a trasmettere tardivamente le dichiarazioni di contribuenti. Secondo l'assunto difensivo ribadito in controricorso, nessun addebito poteva essere mosso all'intermediaria in quanto causato da un errore bloccante del sistema Entratel verificatosi a fine ottobre 2004, a fronte del quale, l'Ufficio periferico si era rifiutato di effettuare la trasmissione interna per le dichiarazioni, tant'è che alcuni clienti revocarono l'incarico mentre altri, nei primi giorni di gennaio2005 conferirono un nuovo incarico, consegnando i modelli che la P. provvide a inviare telematicamente nel termine di trenta giorni il Giudice di appello ha fondato la sua decisione di annullamento dell'avviso irrogazioni sanzioni motivando che l'Ufficio non avendo voluto od impossibilitato a sostituirsi al professionista nello spedire direttamente i modelli con i propri strumenti informatici, non può sanzionare lo stesso professionista che ha avuto probleini tecnici ., per avere spedito e trasmesso le denunce nei trenta giorni del nuovo mandato ricevuto dai clienti. La Commissione ritiene che la tardività non sia stata provata da parte dell'Ufficio non essendo in possesgo dei mandati dei clienti per autorizzarla ad inviare le denunce dei redditi non può affermare che la trasmissione dei modelli sia avvenuta oltre i trenta giorni previsti Cosi ricostruiti i termini fattuali della vicenda processuale, va rammentato che, ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, comma 7 ter Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6. Ai sensi, poi, del successivo stesso D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8 La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di è cui ai commi 2-bis e 3. 3.1. In materia questa Corte v.Cass.n. 675 del 16/01/2015 id. n. 18693 del 13/07/2018 ha già avuto modo di statuire che in tema di dichiarazione dei redditi inviata per via telematica, ai sensi del del D.P.R. n. 332 del 1988, art. 3, comma 2 nel testo applicabile ratione temporis , la regola per la quale la stessa si considera presentata nel giorno nel quale è trasmessa e consegnata in quello della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria trova applicazione anche ove si siano verificati errori bloccanti nella trasmissione telematica, in quanto i medesimi sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, pertanto, è in condizione di avvedersi dell'avvenuto scarto della propria dichiarazione e di porvi tempestivo rimedio si è, altresì, statuito che Cass. n. 15015 del 16/06/2017 che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale, tramite centri di assistenza o professionisti abilitati, comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all'esito della trasmissione all'anagrafe tributaria e quelli presenti nel modello cartaceo sottoscritto dal contribuente, perchè la via telematica costituisce una modalità di invio della dichiarazione. Ne consegue che, ove sia eccepita una discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non è l'Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 2, trattandosi di deduzione dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, ed essendo suo onere, in base all'ordinaria diligenza, conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. 4 alla luce di tali principi, statuiti in controversie relative alla posizione dei contribuenti ma egualmente applicabili nella fattispecie interessante l'intermediario abilitato, la sentenza impugnata appare erronea in diritto giacchè, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di appello, era onere -4clella professionista incaricata della trasmissione telematica fornire la prova del conferimento del secondo incarico da parte dei clienti, facendo fede sino a prova contraria il dato inserito nel modello trasmesso peraltro, la motivazione della sentenza appare fortemente insufficiente laddove la C.T.R. non ha motivato anche sullo scarto temporale esistente tra la data in cui venne risolto il blocco telematico e quella di effettiva trasmissione infine, la sentenza è altresì erronea nella parte in cui afferma che il comportamento dell'intermediario non avrebbe causato danno all'Erario nè all'attività ispettiva giacchè, nella specie conclusivamente, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione la quale, provvederà, al riesame, anche in ordine alla illegittimità della misura della sanzione irrogata, in applicazione del principio del favor rei, invocato in controricorso. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.