Agevolazioni prima casa, non basta la tempestiva richiesta di cambio residenza

Definitiva la sconfitta per il contribuente. La mera richiesta di trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile non è dato sufficiente. Vittoria per il Fisco.

Addio alle agevolazioni prima casa se il cambio di residenza è solo richiesto al Comune nel previsto termine di 18 mesi dall'acquisto dell'immobile. Impossibile per il contribuente giustificarsi dinanzi al Fisco ponendo in evidenza l'inerzia – presunta – della pubblica amministrazione Cassazione, ordinanza n. 13104/2020, Sezione Tributaria, depositata il 30 giugno . Residenza. Chiaro l’obiettivo dell'Agenzia delle Entrate recuperare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, a seguito della revoca delle agevolazioni prima casa originariamente concesse al contribuente nuovo proprietario dell'immobile. Decisivo il mancato trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicata la casa. E questo dettaglio è valutato con attenzione non solo dal Fisco ma anche dai giudici tributari di secondo grado, i quali respingono le obiezioni proposte dal contribuente. Domanda. In particolare, si è appurato che il contribuente ha presentato in tempo domanda di variazione della residenza al Comune e ha anche attivato l’utenza per l'energia elettrica per l’appartamento , ma non ha trasferito la propria residenza nel termine di diciotto mesi dall'acquisto dell’immobile , precisano i Giudici di secondo grado. Questa visione è confermata dalla Cassazione, mentre viene respinta l'obiezione difensiva del contribuente, secondo cui egli ha tempestivamente presentato la richiesta del cambio della residenza nel territorio del Comune e quindi il mancato perfezionamento del relativo procedimento amministrativo è addebitabile all’autorità comunale . I Giudici del ‘Palazzaccio' ribattono ricordando che la circostanza della mera presentazione della richiesta di trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile è irrilevante ai fini delle agevolazioni prima casa. Peraltro, in questo caso il contribuente si è limitato ad asserire l'inerzia della pubblica amministrazione , senza però offrire la dimostrazione dell'accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento da parte del Comune.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 21 gennaio – 30 giugno 2020, n. 13104 Presidente De Masi – Relatore Vecchio Il testo integrale dell’ordinanza sarà disponibile a breve