Bonus prima casa, superficie calcolata includendo anche lo spazio usato come posto auto

Confermato l’avviso di liquidazione con cui il Fisco chiede a una contribuente il pagamento dell’imposta a seguito della revoca dei benefici prima casa”. Fatale il calcolo della superficie dell’immobile, calcolo che deve includere tutte le superfici utili, anche non abitabili, e finanche lo spazio che è adibito a posto auto.

Per il proprietario dell’abitazione è un posto auto. Per i Giudici, come già per il Fisco, è solo uno spazio da conteggiare nella superficie complessiva dell’immobile, spazio che porta a sforare i 250 metri quadrati. Legittimo, quindi, parlare di immobile di lusso e revocare i benefici prima casa concessi in origine Cassazione, ordinanza n. 11620/20, sez. Tributaria, depositata il 16 giugno . A dare il ‘la’ alla battaglia legale è l’avviso di liquidazione con cui viene chiesto il pagamento dell’imposta e delle sanzioni irrogate in conseguenza della revoca dell’agevolazione prima casa in quanto l’immobile acquistato dalla contribuente ha una superficie utile superiore ai 240 metri quadrati e deve quindi considerarsi avente caratteristiche di lusso . L’azione del Fisco è ritenuta legittima dai Giudici tributari, che sia primo che in secondo grado respingono le obiezioni proposte dalla proprietaria dell’immobile. Ultima chance per la contribuente è il ricorso in Cassazione, ricorso mirato a sostenere l’erronea considerazione della superficie utile della casa, poiché, osserva la donna, sono stati computati anche gli spazi non abitabili e lo spazio adibito a ‘posto auto’ . Per i Giudici del ‘Palazzaccio’, però, ha ben operato il Fisco. Consequenziale, quindi, la conferma della pretesa messa nero su bianco con l’avviso di liquidazione. In premessa viene ribadito che in tema di agevolazioni cosiddette prima casa, ai fini dell’individuazione di un’ abitazione di lusso , nell’ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo alla utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere lussuoso dell’immobile . Ciò significa che il concetto di superficie utile non può restrittivamente identificarsi con la sola superficie abitabile , essendo invece utile tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchina . E proprio sul nodo rappresentato dallo spazio utilizzato dalla proprietaria dell’immobile come posto auto , i Giudici precisano che tra primo e secondo grado è stata esclusa la valutabilità come strutturalmente assimilabile a ‘posto auto’ di uno spazio della complessiva superficie utile, uno spazio che è risultato separato dal resto da una semplice scaffalatura metallica alta circa 2 metri e privo di chiusura verso lo spazio comune di manovra . Respinte, quindi, tutte le obiezioni proposte dalla contribuente, che però vede cancellate dai giudici della Cassazione le sanzioni irrogate con l’avviso di liquidazione .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 22 gennaio – 16 giugno 2020, n. 11620 Presidente Stalla – Relatore Botta Fatto e diritto 1. La controversia concerne l'impugnazione dell'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio esigeva il pagamento dell'imposta e delle sanzioni irrogate in conseguenza della revoca dell'agevolazione prima casa chiesta dalla contribuente in quanto l'immobile acquistato aveva una superficie utile superiore ai 240 mq e doveva quindi considerarsi avente caratteristiche di lusso 2. Il ricorso era respinto in primo e in secondo grado. Avverso la sentenza negativa d'appello la contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. L'Agenzia delle entrate non ha notificato controricorso ma si è limitata a depositare un atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza di discussione 3. La parte ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte 4. Con i tre motivi di ricorso, la contribuente contesta l'impugnata sentenza alla stessa imputando l'erronea considerazione della superficie utile , in essa computando anche gli spazi non abitabili e lo spazio adibito a posto auto 5. Il ricorso non è fondato e in parte anche inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, In tema di agevolazioni cd. prima casa , ai fini dell'individuazione di un'abitazione di lusso, nell'ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo alla utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere lussuoso dell'immobile. Ne consegue che il concetto di superficie utile non può restrittivamente identificarsi con la sola superficie abitabile , dovendo interpretarsi l'art. 6 del D.M. n. 1072 del 1969 nel senso che è utile tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 metri quadrati rientrano anche i soppalchi Cass. n. 29643 del 2019 6. Quanto al posto macchina nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un accertamento di fatto del giudice di merito sottratto, per inidoneità della critica ed assenza di convincenti prove contrarie, alla valutazione del giudice di legittimità tanto in primo grado, quando concordemente in appello è stata esclusa la valutabilità come strutturalmente assimilabile a posto auto tale ritenuto dalla contribuente di uno spazio della complessiva superficie utile che è risultato separato dal resto da una semplice scaffalatura metallica alta circa 2 metri e privo di chiusura verso lo spazio comune di manovra 6. Pertanto il ricorso deve essere respinto. 7. A questo punto occorre, tuttavia, porsi il problema sollevato con la memoria depositata dalla parte ricorrente circa la debenza delle sanzioni in ragione dello jus superveniens di cui all'art. 10, comma 1, lettera a , d.lgs. n. 23 del 2011, il quale, nel sostituire il secondo comma dell'art. 1, parte prima, della tariffa allegata al D.P.R. 131 del 1986, ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell'immobile di lusso - non ammesso, in quanto tale, ai benefici prima casa - incentrato sui parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969, collegando, con decorrenza dal 1. gennaio 2014 mentre nel caso di specie l'acquisto è del 2009 , l'esclusione dalla agevolazione alla circostanza che la casa di abitazione oggetto di trasferimento sia iscritta in categoria catastale Al abitazioni di tipo signorile , A8 abitazioni in ville ovvero A9 castelli e palazzi con pregi artistici o storici , mentre nel caso di specie l'abitazione risulta iscritta nella categoria catastale A/7. 8. Se ciò lascia immutata la situazione in relazione alla debenza dell'imposta non si può giungere alle stesse conclusioni per quanto riguarda le sanzioni irrogate, in quanto la riformulazione ex novo della fattispecie legale di non spettanza dell'agevolazione costituisce una situazione di favore per il contribuente ancor più radicale ed evidente di quella prevista nel terzo comma dell'art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997 del sopravvenire di un regime sanzionatorio semplicemente più mite , fondata com'è su un parametro quello catastale del tutto differente da quello, precedentemente rinvenibile, fatto oggetto di mendacio cfr. Cass. n. 14964 del 2018 Cass. n. 26423 del 2018 Cass. n. 2414 del 2019 Cass. n. 31489 del 2019 . Il legislatore ha voluto sancire in ambito tributario la regola della non ultrattività della norma tributaria sanzionatoria, prevedendo art. 3, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 che non si possa essere assoggettati a sanzioni per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce più violazione punibile, sia nei casi in cui la legge posteriore si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l'obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, sia nell'ipotesi in cui venga eliminato un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente la previsione sanzionatoria. 9. Peraltro deve essere ricordato che le più favorevoli norme sanzionatone sopravvenute debbono essere applicate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in sede di legittimità, all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo pertanto, qualora, essendo in contestazione l’an della violazione tributaria, sussista ancora controversia sulla debenza delle sanzioni, s'impone l'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio sopravvenuto Cass. n. 14964 del 2018 Cass. n. 26423 del 2018 . Sicché nel caso di specie sussistendo la controversia anche sulle sanzioni essendo in discussione la debenza dell'imposta , se il ricorso deve essere respinto confermando l'avviso di liquidazione con riferimento alla obbligazione di imposta e relativi interessi , deve essere allo stesso tempo stabilito che non sono dovute le sanzioni irrogate, annullando sul punto l'atto impositivo impugnato. 10. In assenza di un utile esercizio di attività difensiva da parte dell'amministrazione non occorre provvedere sulle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso nel senso di cui in motivazione, disponendo che non sono, tuttavia, dovute le sanzioni irrogate con l'avviso di liquidazione impugnato, annullato in parte qua.