Prima casa adibita a residenza familiare: irrilevante che uno dei coniugi risieda in un altro Comune

Salva l’agevolazione fiscale richiesta dalla coppia. Ciò che conta è che la casa sia stata acquistata in regime di comunione legale tra coniugi e sia destinata a residenza familiare.

Fisco sconfitto e benefici prima casa salvi se l’appartamento, acquistato da moglie e marito in regime di comunione legale dei beni , è indicato come residenza familiare , pur avendo solo la donna trasferito la propria residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile. Irrilevante, quindi, il fatto che l’uomo sia ufficialmente residente in un altro Comune. Cassazione, ordinanza numero 11225, sezione tributaria . Revoca. Conclusa l’operazione immobiliare, i coniugi puntano a usufruire dei cosiddetti benefici prima casa. Per il Fisco, però, l’ agevolazione va messa totalmente in discussione, poiché solo la moglie ha ottemperato all’obbligo di trasferire nel previsto termine di diciotto mesi la propria residenza nel Comune in cui era sito l’immobile acquistato in regime di comunione legale e destinato a residenza familiare . Erronea, secondo il Fisco, la decisione di riconoscere esclusivamente alla donna il beneficio nella misura del 50 per cento . Consequenziale l’avviso di liquidazione con cui viene chiesto il pagamento per intero dell’imposta di registro, in revoca dell’agevolazione prima casa . A dar ragione all’uomo provvedono i giudici tributari provinciali, poi smentiti, però, da quelli regionali, i quali ritengono legittima la pretesa avanzata dal Fisco e poggiata, come detto, sul disconoscimento del diritto ad usufruire dei benefici previsti per l’acquisto della prima casa. Residenza. A fare chiarezza provvede la Cassazione, dando torto in modo definitivo al Fisco. L’uomo contesta la decisione presa in secondo grado, sostenendo che è stata esclusa in modo illegittimo la rilevanza della destinazione a residenza familiare dell’immobile acquistato in regime di comunione legale . Questa obiezione convince i giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ricordano, in premessa, che ai fini della fruizione dei benefici prima casa il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia . Ciò comporta che in caso di comunione legale tra coniugi, quel che conta è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in senso contrario la circostanza che uno dei due coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò vale in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione, quindi sia in caso di acquisto separato che congiunto . Tirando le somme, è illegittimo l’avviso di liquidazione emesso dal Fisco. Quindi il contribuente e sua moglie possono festeggiare sono salvi i benefici prima casa.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 22 gennaio – 11 giugno 2020, n. 11225 Presidente Stalla – Relatore Botta Fatto e diritto 1. La controversia concerne l'impugnazione dell'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio chiedeva il pagamento per intero dell'imposta di registro in revoca dell'agevolazione prima casa chiesta dal contribuente ed esclusivamente riconosciuta alla di lui moglie nella misura del 50% in quanto solo quest'ultima aveva ottemperato all'obbligo di trasferire nel previsto termine di 18 mesi la sua residenza nel comune nel quale era sito l'immobile acquistato in regime di comunione legale e destinato a residenza familiare 2. Il ricorso era accolto in primo grado, ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. L'amministrazione resiste con controricorso 3. Le parti non hanno depositato memorie. Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte 4. Dei due motivi di ricorso assume carattere decisivo ed assorbente il primo con il quale il contribuente contesta, sotto il profilo della violazione di legge, che sia stata legittimamente esclusa nel caso di specie la rilevanza della destinazione a residenza familiare dell'immobile acquistato in regime di comunione legale 5. Il ricorso è fondato. Costituisce infatti costante orientamento di questa Corte il principio secondo cui In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi della L. n. 118 del 1985, art. 2, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in senso contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che congiunto dello stesso Cass. n. 16604 del 2018 Cass. n. 16335 del 2013 6. Deve essere pertanto accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso originario del contribuente. La parte resistente deve essere condannata alle spese della presente fase del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1.800,00, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Condanna la parte resistente alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.