Svalutazioni di partecipazioni estere: al contribuente residente è sempre consentito fornire prova contraria

La Corte di Cassazione ha fatto luce sull’art. 61, comma 3-bis, d.P.R. n. 917/1986, laddove prevede che le svalutazioni di partecipazioni estere, per perdite subite, di società con sede in Stati non appartenenti all’Unione europea, sono deducibili dalle società residenti in Italia, chiarendo che al contribuente residente è sempre consentito di fornire prova contraria circa l’esistenza di tali componenti negativi di reddito.

Con sentenza n. 8715/20, depositata l’11 maggio, la Cassazione ha affermato che l’art. 61, comma 3- bis , d.P.R. n. 917/1986, laddove prevede che le svalutazioni di partecipazioni estere , per perdite subite, di società con sede in Stati non appartenenti all’Unione europea sono deducibili dalle società residenti in Italia , sempre che siano in vigore accordi che consentano all’ Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l’accertamento delle condizioni ivi previste, va intesto, secondo un’ interpretazione costituzionalmente orientata , ispirata ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 cost., nel senso che è, comunque, sempre consentito al contribuente residente di fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza della esistenza di tali componenti negativi di reddito, come del resto accade per la deducibilità dei costi da spese contratte con società site in Stati inclusi nelle black list, ex art. 110 d.P.R. n. 917/1986, per il regime PEX partecipation exemption , ex art. 87 Tuir, per le CFC controlled foreign companiese , ex art. 167 Tuir, ed in ogni ipotesi di elusione ai sensi dell’art. 10- bis l. n. 121/2000 .

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 17 gennaio – 11 maggio 2020, n. 8715 Presidente Sorrentino – Relatore Fatti di causa 1.La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto dalla Impregilo s.p.a., consolidante, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dei quattro avvisi di accertamento, di primo e secondo livello, emessi nei suoi confronti dalla Agenzia delle entrate, per gli anni 2004 e 2005, ai fini Ires, in relazione alle partecipazioni della contribuente in tre società con sede all'estero, e segnatamente la Impregilo y Asociados Panama Sa, con sede a Panama svalutazione per Euro 9.683.212,00 , la Impresit Bakolor Plc, con sede in Nigeria svalutazione per Euro 1.964.107,00 , e la PGH Ltd con sede in Nigeria svalutazione per Euro 372.978,00 . In particolare, il giudice di appello evidenziava che gli avvisi di accertamento non erano viziati per il mancato riferimento alla memoria del contribuente depositata nel corso della verifica. Inoltre, non era fondata l'eccezione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 61, comma 3-bis, il quale prevede che le riduzioni di valore delle partecipazioni in società non appartenenti alla Comunità Europea non sono ammesse nel caso in cui non siano in vigore accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste poichè a Panama ed in Nigeria non vi erano accordi con l'Italia non era possibile tenere conto di tali svalutazioni, con appostazione al conto economico tramite accantonamenti fondo svalutazioni partecipazioni immobilizzate , per un importo pari ad Euro 12.020.296,00 nè poteva la contribuente fornire la prova della sussistenza di tali svalutazioni con la produzione di bilanci, anche se certificati. Neppure poteva tenersi conto della circostanza che, per l'anno 2003, era stata contestata solo la deducibilità integrale della minusvalenza nella partecipazione SGF-INc s.p.a., ma era stata riconosciuta la deducibilità nei limiti di 1/5 dell'importo accertato, ai sensi del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 1, comma 1, lett. b, convertito in L. 22 novembre 2002, n. 265, in quanto i rilievi relativi al 2003 non erano ancora oggetto di una sentenza definitiva. Le sanzioni, infine, erano dovute in quanto il reddito dichiarato era inferiore a quello accertato. 2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società, depositando memoria scritta con richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere sui motivi quarto e quinto. 3.Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di impugnazione la società deduce illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la doglianza afferente al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento in giudizio per omessa considerazione della memoria istruttoria presentata dalla società. La sentenza è in parte qua viziata, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. 212 del 2000, art. 12, comma 7, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3, 10 e 21-septies, nonchè dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , in quanto in nessuno dei quattro avvisi di accertamento, due di primo livello e due di secondo livello, rispettivamente per gli anni 2004 e 2005, l'Agenzia delle entrata ha tenuto conto e richiamato le osservazioni della contribuente contenute nella memoria depositata nel corso della verifica, con conseguente nullità di tutti gli avvisi. In particolare, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, prevede espressamente che l'Ufficio debba valutare le osservazioni e le richieste formulate dal contribuente entro il termine dilatorio di sessanta giorni che deve intercorrere tra il rilascio della copia del verbale delle operazioni di chiusura e la notifica dell'avviso di accertamento. Nel caso di specie, è decorso il termine di sessanta giorni, ma l'Agenzia delle entrate non ha richiamato nella motivazione dei quattro avvisi di accertamento, di primo e di secondo livello, le osservazioni della contribuente contenute nella memoria depositata nel corso della verifica. 1.1.Tale motivo è infondato. Invero, per questa Corte, in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, atteso che la nullità consegue solo alle irregolarità per cui essa sia espressamente prevista dalla legge, oppure, in difetto di previsione, allorchè ricorra una lesione di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti da parte dell'atto cui ineriscono Cass., sez. 5, 24 febbraio 2016, n. 3583 Cass., sez. 6-5, 31 marzo 2017, n. 8378 Cass., sez.5, 14 ottobre 2016, n. 20781 Cass., sez.5, 3 agosto 2016, n. 15616 . Invero, solo nella seconda parte della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e quindi in caso di mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni, è prevista la sanzione della nullità dell'avviso di accertamento, mentre nella prima parte dell'art. 12, comma 7, citato, all'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di valutare le osservazioni del contribuente cui l'imposizione del termine dilatorio, questa sì a pena di nullità, è strumentale non si aggiunge l'ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo, a pena di nullità. Nè tale radicale sanzione può desumersi dal disposto del previgente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, laddove prevede che l'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo ed al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti di imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni . Inoltre, si rileva che solo in alcune specifiche fattispecie il legislatore ha previsto che l'avviso di accertamento debba essere espressamente motivato tenendo conto delle ragioni esposte dal contribuente. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, infatti, prevede al comma 5 che l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente . Allo stesso modo la L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, che ha sostituito l'art. 37-bis citato, dispone, al comma 8, che l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonchè ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6 . La L. n. 413 del 1991, art. 7, poi, prevede che gli uffici possono, previa richiesta per lettera raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni, a pena di decadenza ai fini dell'accertamento, determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi . Per le società che si presumono non operative la L. n. 724 del 1994, art. 30, nel testo anteriore al 2006, prevede che tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta . 2.Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la pretesa fiscale sulla indeducibilità della svalutazione di partecipazioni in società controllate estere residenti in Paesi con i quali non sono stati stipulati accordi sullo scambio di informazioni. La sentenza è in parte qua viziata, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 61, comma 3-bis, citato, nella versione pro tempore vigente e art. 12 preleggi c.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , in quanto poichè la ratio del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 61, comma 3-bis, è quella di evitare, in un'ottica antielusiva, che venga dedotto in Italia un componente negativo di reddito a fronte di una perdita di valore non verificabile da parte del fisco italiano, in quanto la partecipazione riguarda una società che si trova in un Paese fuori dalla UE, in assenza di accordi tra Stati che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'effettiva sussistenza della minusvalenza dichiarata. Nella specie, la contribuente ha prodotto i bilanci relativi alle tre società partecipate, con sede in Panama ed in Nigeria, da cui possono desumersi con certezza ed effettività le perdite subite da tali società negli anni 2004 e 2005. Della norma citata, quindi, deve essere data una interpretazione costituzionalmente orientata, in ragione degli artt. 3 e 53 Cost., in modo da consentire al contribuente di fornire alla amministrazione finanziaria la prova contraria in ordine alla effettiva esistenza delle perdite e quindi della svalutazione delle suddette partecipazioni societarie. L'interpretazione letterale della norma, fatta propria dal giudice di appello, che non consente in alcun modo alla contribuente di tenere conto delle svalutazioni delle società estere partecipate, solo perchè hanno sede in Stati fuori dalla UE, in assenza di accordi che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire informazioni per l'accertamento della sussistenza di tali svalutazioni per perdite, sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza. Infatti, alle stesse condizioni certezza oggettiva delle perdite della partecipata un'altra società può procedere alla svalutazione della partecipazione in una società italiana o in una società residente in un Paese che garantisce lo scambio di informazioni, mentre la società che ha le partecipazioni in una società extra Ue, priva di accordi tra Stati, quanto allo scambio di informazioni, non potrebbe dedurre le svalutazioni, pur essendo esse effettive, con violazione anche del principio della capacità contributiva effettiva. Tra l'altro, la controllata panamense ha compilato il quadro FC del Modello Unico delle società di capitali, consentendo, quindi, alla amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie all'accertamento dei componenti di redditi derivanti dai rapporti con la controllata. La Impresit Plc è una società quotata in borsa in Nigeria, a Lagos, quindi sottoposta a periodiche verifiche e controlli circa la propria consistenza patrimoniale e l'effettivo svolgimento di una attività di impresa. Sono stati, poi, prodotti dalla contribuente i bilanci certificati di ciascuna società partecipata, nonchè i prospetti di determinazione del valore civilistico e fiscale delle partecipazioni, con il calcolo delle svalutazioni deducibili. In subordine, la società sollevata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., ritenendo la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione. 2.1.Il motivo è fondato. 2.2.Invero, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 61, comma 3, lett. b valutazione dei titoli, ora art. 94 , all'epoca vigente, prevede che ai fini dell'applicazione dell'art. 59, comma 4, il valore minimo è determinato b per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successivo, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite . Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 61, comma 3, introdotto dal D.L. 29 giugno 1993, n. 415, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503, applicabile a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993, dispone, poi, che le riduzioni di valore di cui al comma 3, lett. b , relative ad azioni e titoli similari emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla Comunità Europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste . 2.3.Una interpretazione meramente letterale della disposizione citata, dunque, ha portato il giudice di appello a rigettare il gravame della contribuente ed a ritenere che, poichè non vi sono accordi tra l'Italia ed i Paesi di residenza delle tre società partecipate Panama e Nigeria , Paesi extra UE, non è consentita la riduzione del valore delle partecipazioni estere da parte della Impregilo, nonostante quest'ultima abbia prodotto i bilanci certificati di ciascuna società, che dimostrerebbero l'effettiva attività economica delle stesse e le perdite concretamente subite negli esercizi relativi al 2004 ed al 2005. In dottrina si è affermato che, con tale disposizione, la localizzazione della società partecipata in un Paese non facente parte della Comunità Europea rende ora UE più sospettosa l'amministrazione finanziaria che vuole essere messa nelle condizioni di reperire, autonomamente ed in ogni momento, la documentazione comprovante la legittimità della procedura svalutativa, anche se poi effettivamente non attiverà mai i propri canali informativi, magari fidandosi di quanto fornito dal contribuente. Tale interpretazione, però, eccessivamente formalistica, sarebbe in pieno contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., in quanto non consentirebbe alla contribuente di dedurre dal proprio reddito le minusvalenze determinate dalle perdite subite dalle proprie consociate estere, sia pure residenti in Paesi, extra Ue, in cui sono assenti accordi che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'effettiva sussistenza di tali perdite societarie e, quindi, la svalutazione delle partecipazioni estere. Tale rigida interpretazione sarebbe anche in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto vi sarebbe una palese diseguaglianza tra la posizione assunta dalla contribuente e quella di altre società italiane che, invece, hanno subito perdite da svalutazione di partecipazioni estere in società che si trovano in Paesi extra UE in cui esistono accordi che consentono all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per valutare la sussistenza delle cause che comportano la svalutazione di tali partecipazioni. Differenza ancora meno giustificata in relazione a società che si trovano in Paesi, all'interno della UE, ma privi di accordi per l'acquisizione di notizie necessarie alla valutazione della sussistenza effettiva delle svalutazioni. Tale formalistica interpretazione non è neppure imposta dall'art. 61, comma 3-bis, citato, in quanto la norma non esclude espressamente la possibilità di prova contraria per il contribuente, ma si limita a consentire la deducibilità delle svalutazioni in consociate estere ove sussistano accordi che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie sulla sussistenza delle perdite. La norma non prende in alcun modo in considerazione l'ipotesi alternativa, ossia quella per cui, in realtà, non sussistano tali accordi tra Stati. Nell'ipotesi alternativa, quindi, in cui non sussistono accordi tra Stati per la trasparenza delle informazioni sulle partecipazioni societarie estere, pur potendosi presumere che i dati contabili provenienti da quelle compagini societarie siano inattendibili, non può non consentirsi al contribuente di fornire la prova contraria che, invece, i dati contabili dei bilanci corrispondono alla effettiva operatività della società, dando la prova della effettiva della attività commerciale svolta e dei risultati della gestione finanziaria. Del resto, nella relazione illustrativa al D.L. 29 giugno 1994, n. 416 si legge che infine, si è ritenuto opportuno integrare la norma di cui al comma 3, lett. b , che consente la svalutazione dei titoli azionari non quotati sulla base delle diminuzioni patrimoniali della società partecipata risultanti dal bilancio, con la previsione comma 3-bis secondo la quale, ove la società partecipata abbia sede in uno Stato estraneo alla Comunità Europea, la deduzione è ammessa soltanto a condizione che l'amministrazione finanziaria sia in grado - in forza di appositi accordi in vigore - di acquisire dalle competenti autorità dello Stato estero le informazioni necessarie ad assicurare il corretto accertamento delle condizioni previste dalla disposizione interna . Si aggiunge che in tal modo, si è inteso limitare la rilevanza fiscale delle svalutazioni relative ad azioni di società situate al di fuori della Comunità Europea ai soli casi in cui l'amministrazione finanziaria possa, come detto, verificare l'attendibilità e l'affidabilità delle risultanze del bilancio della società stessa . Nella specie, la società ha prodotto in giudizio proprio i bilanci revisionati delle tre società estere. Inoltre, in un precedente di legittimità è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione della contribuente, dopo che il giudice di appello aveva accolto il ricorso dell'Agenzia, in quanto la deduzione delle svalutazioni, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 61, comma 3-bis, non poteva avvenire sulla scorta dei bilanci redatti in forma abbreviata dalle partecipate estere, in conformità con la loro natura di Holding Company, ma mediante idonea documentazione relativa a ciascun costo Cass., 27 febbraio 2013, n. 4928 . 2.4.Del resto, la problematica della mancanza delle informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste , di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 61, comma 3-bis, segna un confine molto vicino alla disciplina della deducibilità dei costi sostenuti per spese con società aventi sede in Paesi inseriti nella black list, ossia proprio quelli in cui non vi è scambio di informazioni. La svalutazione delle partecipazioni non rientra nella normativa di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110 contro i paradisi fiscali , in quanto l'indeducibilità delle componenti negative di reddito derivanti da rapporti con società controllate è limitata alle componenti che attengono ad operazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi. 2.5.La disciplina dei costi relativi a spese sostenute con società con sede in Paesi in inseriti in black list, mutata nel tempo più volte, ha sempre consentito alla società italiana di fornire la prova contraria all'amministrazione finanziaria, dimostrando alternativamente l'effettiva sussistenza dell'attività commerciale della società estera ai sensi dell'art. 2195 c.c., oppure della sussistenza di un concreto interesse a svolgere attività commerciale con società di quel determinato Paese. Il D.P.R. n. 917 del 1987, art. 76, comma 7 bis, poi sostituito con il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 10, prevede che non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regime fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti . Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 7-ter, poi sostituto dall'art. 110 Tuir, comma 11, dispone che le disposizioni di cui al comma 7 bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione . La L. n. 296 del 2006 ha eliminato l'ultimo periodo del comma 7-ter, e quindi la subordinazione della deduzione dei costi alla indicazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi, aggiungendo alla fine del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 11 L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 301 , la frase Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi . Si evidenzia, peraltro, che, in tema di reddito d'impresa, l'abolizione del previgente regime di indeducibilità dei costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata cd. black list , prevista dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 301, 302 e 303, ha carattere retroattivo Cass., sez. 5, 27 marzo 2015, n. 6205 . 2.6. Il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147 decreto internazionalizzazione ha eliminato, ma a decorrere dall'anno 2015, il requisito dello svolgimento di una attività commerciale effettiva. Si legge, infatti, nell'art. 110, commi 10 e 11 che Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale . Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che .le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione . Non si rinviene più, quindi, il riferimento allo svolgimento effettivo di attività commerciale, ma solo a decorrere dal 2015. Infatti, il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 4, prevede, poi, che Le modifiche ai commi 10, 11 e 12-bis del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto . La deducibilità dei componenti negativi di reddito non è più subordinata alla dimostrazione dell'esistenza di almeno una delle due esimenti, ma diventa automatica nel limite del valore normale . Resta, invece, in vita la dimostrazione della seconda esimente, che però trova applicazione soltanto nel caso in cui il contribuente voglia dedurre le spese e gli altri componenti negativi derivanti da rapporti intercorsi con soggetti black list per un ammontare superiore al valore normale. Va sottolineato che la definizione di spese ed altri componenti di reddito comprende un qualunque componente d reddito derivante da transazioni commerciali poste in essere con fornitori black list, quali, ad esempio ammortamenti, svalutazioni, perdite, minusvalenze in tal senso anche circolari della Agenzia delle entrate n. 51/E/2010 e n. 35/E 2012 . La necessità della separata indicazione in dichiarazione dei costi della black list è stata abrogata dalla L. 27 dicembre 2016, n. 296, ma non con efficacia retroattiva. 2.7.Peraltro, la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 142, lett. a finanziaria 2016 ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2016 del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, commi da 10 a 12-bis. In tal modo la deducibilità dei costi black list non risulta più disciplinata in modo specifico, ma si applicano le regole ed i criteri ordinari di carattere generale in ordine alla rilevanza delle componenti negative nell'ambito dei redditi di impresa. La norma citata da ultimo, però, non ha efficacia retroattiva, per cui per il periodo antecedente vanno applicate le disposizioni vigenti nel periodo di imposta in cui i costi sono sostenuti. Non trattasi di sanzione impropria , quindi, con efficacia retroattiva per il principio del favor rei, in quanto la norma si applica, ai sensi della L. 208 del 2015, comma 144 a decorrere dal periodo di imposta successivo al 2015. Inoltre, l'art. 110, comma 10, non è norma processuale, sulla prova necessaria per la deduzione dei costi da black list, ma sostanziale in ordine alla valutazione dei redditi di impresa. In difetto di previsione di retroattività, non può che operare per l'avvenire ai sensi dell'art. 11 preleggi. 2.8.Del resto, anche in materia di CFC Controlled Foreign Companies l'art. 167 Tuir, vigente dall'1 gennaio 2004, prevede che se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico Europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute . L'art. 167 Tuir ha l'obiettivo di contrastare la delocalizzazione all'estero delle imprese nazionali ed il differimento della tassazione dell'utile. Si prevede, quindi, un regime di tassazione per trasparenza dei redditi localizzati, con imponibilità ai soggetti residenti in Italia degli utili prodotti dalle società controllate estere, localizzate in Paesi a regime fiscale privilegiato o a ridotta tassazione, indipendentemente dall'effettiva distribuzione degli utili, sotto forma di dividendi. In assenza di questa disposizione, invece, gli utili potevano essere tassati in Italia solo dopo che erano stati effettivamente distribuiti sotto forma di dividendi, ma ciò dipendeva dalla scelta della partecipata estera. Pertanto, il socio controllante, seppure effettivo dominus dell'attività svolta dal soggetto estero, beneficiava di una traslazione della tassazione sui dividendi a tempo indeterminato, ove la società estera si fosse astenuta dal distribuirli, quindi sine die tax deferral . Proprio per impedire tali condotte, si è stabilito che gli utili conseguiti dal soggetto estero siano prodotti dal socio residente, in analogia a quanto avviene per le società di persone, per le quali vige il regime della trasparenza ai sensi, però, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5. I redditi della partecipata estera sono, quindi, tassati per la trasparenza in capo al socio residente, in proporzione alla partecipazione da esso detenuta pertanto, anzichè essere tassati in Italia nel momento in cui confluiscono nel reddito del soggetto controllante in qualità di dividendi effettivamente distribuiti, i redditi della CFC vengono imputati al socio residente nel momento in cui sono conseguiti in tal senso anche della Agenzia delle entrate circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E . Il regime CFC è simile, dunque, a quello del consolidato mondiale, perchè comporta l'imputazione per trasparenza di redditi prodotti all'estero ad un contribuente residente in Italia mentre il consolidato è opzionale, però, il regime CFC ha funzione antielusiva e, quindi, è obbligatorio. L'art. 167 Tuir, comma 5, prevede, dunque, due esenzione dal regime di tassazione per trasparenza. La prima esenzione concerne, proprio, l'effettiva attività industriale o commerciale svolta, come principale attività dalla società controllata non residente nello Stato o nel territorio nel quale ha sede . Pertanto, anche in queste ipotesi, attigua alle precedenti, vi è la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria e di evitare la tassazione per trasparenza dei dividendi della società estera partecipata sita in Paese incluso tra quelli black list il D.P.R. n. 917 del 1986, comma 8 bis riguarda le società con sede in Paesi in white list . 2.9.Anche il regime PEX di cui all'art. 87 Tuir, prevede che le plusvalenze da partecipazioni in caso di cessione siano sottoposte a tassazione solo per il 5 ove ricorrano quattro requisiti, tra cui quello sub c relativi alla residenza fiscale della partecipata in un Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato. Anche in questo caso, però, il contribuente che detiene partecipazioni in società estere sita in Paesi di black list, può fornire la prova contraria con apposito interpello dimostrando che dalle partecipazioni non è conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati di black list. 2.10.Inoltre, sia il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis che la L. n. 212 del 2000, art. 10-bis consentono al contribuente di fornire la prova contraria rispetto ad una contestazione su operazioni ritenute elusive cfr. Cass., 7393/2012, proprio in un caso in cui l'avviso di accertamento era fondato sulla violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 61, comma 3-bis, in quanto la società con sede in Italia aveva dedotto una svalutazione societaria della partecipata portoghese, la quale aveva a sua volta svalutato la propria partecipazione nella controllata con sede nella Bahamas, mentre il giudice di merito aveva rigettato il gravame della contribuente applicando il principio dell'abuso del diritto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, all'epoca vigente, con una mera qualificazione giuridica, senza incorrere nel vizio di extrapetizione di cui all'art. 112 c.p.c. . 3.Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la nullità/illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza afferente alla erronea quantificazione parziale della pretesa fiscale. La sentenza è in parte qua viziata, per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 , in quanto la società, in via subordinata, ha chiesto di valutare che la Impegilo Y Asociados Panama Sa, è stata liquidata nel 2006, sicchè in tale momento i componenti negativi avrebbero concorso alla formazione del reddito, sotto forma di minusvalenze deducibili, comunque, nel 2006. La deduzione operata negli anni 2004 e 2005, quindi, si è risolta in un mero sfasamento temporale in avanti, quindi, negli anni 2004 e 2005, invece che nel 2006, senza alcun danno sostanziale per l'Erario. 3.1.Il motivo è assorbito, sia perchè proposto in via subordinata, sia in ragione dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso. 4.Con il quarto motivo di impugnazione la società si duole della nullità della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici non si sono pronunciati sulla doglianza afferente alla illegittimità della richiesta del pagamento delle imposte e delle sanzioni formulata nell'avviso di accertamento di secondo livello per l'anno 2005, in quanto l'ufficio non ha tenuto in considerazione l'esistenza di perdite pregresse disponibili capienti dell'intero maggiore imponibile accertato. La sentenza è in parte qua viziata, per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 , in quanto il giudice di appello non ha pronunciato sulla autonoma doglianza, avanzata in via subordinata, con cui la società ha chiesto che le perdite dichiarate nella dichiarazione consolidata Modello CNM 2005, per un ammontare di Euro 59.793.846 erano state utilizzate solo per Euro 54.633.003 negli esercizi successivi, sicchè il maggior reddito accertato troverebbe, comunque, capienza nelle perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione consolidata relativa al periodo di imposta 2004. 5.Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici non si sono pronunciati sulla doglianza, formulata in via subordinata, afferente alla illegittimità delle sanzioni irrogate a mezzo dell'avviso di accertamento di secondo livello relativo al periodo d'imposta 2005. La sentenza è in parte qua viziata, per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 , non avendo il giudice di appello pronunciato sulla domanda di dichiarazione di illegittimità delle sanzioni irrogate. 5.1.Con riferimento ai motivi quarto e quinto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto espressamente da entrambe le parti nelle rispettive conclusioni. 6.La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in ordine al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che si adeguerà al seguente principio di diritto Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 61, comma 3 bis, laddove prevede che le svalutazioni di partecipazioni estere, per perdite subite, di società con sede in Stati non appartenenti alla Unione Europea sono deducibili dalle società residenti in Italia, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste, va inteso, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ispirata ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost., nel senso che è, comunque, sempre consentito al contribuente residente di fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza della esistenza di tali componenti negativi di reddito, come del resto accade per la deducibilità dei costi da spese contratte con società site in Stati inclusi nelle black list, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 110, per il regime Pex Participation exemption , ex art. 87 Tuir, per le CFC Controlled Foreign Companies , ex art. 167 Tuir, ed in ogni ipotesi di elusione ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10-bis , e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo rigetta il primo motivo dichiara assorbito il terzo dichiara cessata la materia del contendente per i motivi quarto e quinto del ricorso cessa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.