Motivazione semplificata per gli atti di classamento derivanti da procedura DOCFA

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 7773 del 9 aprile 2020, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Atti di variazione del classa mento procedure. Sul punto si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio” In attuazione della citata disposizione, l’Agenzia ha provveduto - ai sensi dell’art. 1, comma 339, della medesima Legge finanziaria - a stabilire le modalità di aggiornamento del valore medio di mercato e ad individuare la soglia minima di significatività dello scostamento fra il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale degli immobili della microzona considerata, rispetto all’analogo rapporto medio relativo all’intero contesto comunale detta soglia minima è stata fissata in misura pari al 35%, eventualmente innalzabile da ciascun Comune Provvedimento 16 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005 . In relazione al contenzioso sviluppatosi per la revisione degli estimi attivata dal Comune di Ferrara, la Cassazione ha affinato il proprio orientamento in tema di motivazione affermando che l'Amministrazione finanziaria, nell'indicare la causa petendi giustificativa dell'accertamento in riclassamento di un immobile già munito di rendita, non può limitarsi ad enunciare un dispositivo, ma deve anche indicare le concrete ragioni che giustificano e sorreggono il dispositivo stesso, onde delimitare l'oggetto del possibile contenzioso in cui all'Amministrazione è inibito addurre ragioni diverse rispetto a quelle enunciate, e deve perciò non solo fare specifica menzione dei rapporti e del relativo scostamento, ma anche dell'avvenuto accertamento del mutamento del valore degli immobili presenti nella microzona, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la mera evoluzione del mercato immobiliare, né la mera richiesta del Comune.” cfr. Cass. 4711 e 4712 del 2015 . In tali sentenze la Cassazione ha in sintesi affermato i seguenti principi tuttora seguiti dalla giurisprudenza - la procedura di revisione contemplata dal comma 335, pur limitata ad una determinata microzona comunale, non può sottrarsi all’applicazione della combinata valutazione delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’immobile, secondo le ordinarie modalità di classamento degli immobili previste dalla legge - ne consegue che l’attività di classamento, anche nell’ambito di procedure connotate da evidente straordinarietà e contingenza applicativa [quali quelle in esame, n.d.r.] è una procedura individuale” e deve essere effettuata con la specifica considerazione dei fattori posizionali ed edilizio pertinenti a ciascuna unità immobiliare” - l’alterazione dei rapporti tra i valori medi riscontrati tra una microzona e l’insieme delle microzone comunali costituisce solo il sintomo dell’esistenza di un diffuso fenomeno di incoerenza tra i valori di mercato effettivi ed i valori catastalmente assegnati, fenomeno che impone un riscontro individualizzato della concreta esistenza e consistenza di siffatta incoerenza”, ossia una puntuale verifica sull’adeguatezza o meno del classamento delle singole unità immobiliari ubicate all’interno della microzona. La pronuncia in commento si occupa del diverso caso in cui la rettifica non ha avuto origine dalla individuazione delle microzone bensì a seguito della dichiarazione DOCFA per variazione. Con la pronuncia in oggetto viene ribadito un orientamento piuttosto consolidato il quale per la verità confligge in parte con un onere motivazionale generalizzato previsto dall’articolo 7 dello Statuto del contribuente L. 212/2000 che richiama l’articolo 3 della Legge 241/90. Cioè la differente valutazione deve essere veramente basata sugli identici fatti, ma anche allora si dovrebbe probabilmente spiegare perché la valutazione operata dal contribuente o dal suo tecnico sia giudicata inappropriata. Il disposto del primo comma dell’articolo 7 citato recita infatti Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”. Ad esempio l’ordinanza 3394/2014, in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura DOCCFA, aveva prescritto che l’atto con cui l’amministrazione corregge di fatto il contribuente debba contenere un’adeguata motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando pertanto che l’ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente mediante la DOCFA sia stata disattesa. Caso concreto. Ribaltato dunque l’esito della CTR Campania che, nel confermare la pronuncia di primo grado, aveva annullato l’atto di variazione catastale ritenendo che l’Agenzia non avesse correttamente motivato lo stesso attraverso l’adozione del metodo comparativo di cui alla legge n. 311/2004, omettendo di individuare il presupposto delle microzone ed il rapporto tra valore medio di mercato individuato ai sensi del dpr 138/98 ed il corrispondente valore medio catastale. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle entrate spiega che la rettifica non ha avuto origine dalla individuazione delle microzone bensì a seguito della procedura DOCFA per variazione con presupposti del tutto diversi. In questi casi, secondo la Cassazione l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l’eventuale differenza con la rendita dichiarata derivi da una diversa valutazione tecnica degli elementi di fatto. Nel caso di specie dalla motivazione della CTR risulta come la divergenza di classamento non sia dipesa dalla contestazione, da parte dell’ufficio, di elementi di fatto concernenti la tipologia e composizione dell’immobile, con la conseguenza che la mera individuazione dei dati catastali consente di ritenere adempiuto l’onere motivazionale da parte dell’Agenzia delle entrate, che ha ritenuto di attribuire una diversa classe e quindi una rendita catastale più elevata. Del resto, la diversa valutazione giuridica non pregiudica il diritto di difesa del contribuente che può sempre contrastarla col deposito di perizie o relazioni tecniche.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 23 gennaio – 9 aprile 2020, n. 7773 Presidente Chindemi – Relatore Balsamo Fatti di causa 1. C.D.F.C. impugnava l’atto di variazione catastale relativo all’immobile sito nel Comune di , adducendo la presenza nella medesima zona di analoghe costruzioni aventi classamento pari a quello proposto dal medesimo con dichiarazione Docfa del 29.01.2009. La CTP accoglieva il ricorso con decisione gravata dall’Agenzia delle entrate. La CTR della Campania rigettava il gravame sul presupposto che le prove prodotte in secondo grado dall’Ufficio erano inammissibili, essendo state tardivamente depositate nel primo giudizio, distinguendo tra nuovi documenti e prove poste a fondamento dell’atto impugnato nel merito, respingeva l’appello sul rilievo che l’Agenzia non aveva adeguatamente adottato il metodo comparativo di cui alla L. n. 311 del 2004, omettendo anche di individuare il presupposto fattuale delle microzone ed il rapporto tra valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998 ed il corrispondente valore medio catastale ai fini ICI. L’Agenzia ricorre, con quattro motivi, nei confronti del contribuente per la cassazione della citata sentenza - n. 424/07/2015 - con la quale la CTR della Campania, confermava la sentenza del giudice di primo grado. Il contribuente non ha spiegato attività difensiva. Ragioni della decisione 2. Con il primo motivo, che deduce omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’Ufficio, trascrivendo il previgente testo della norma, lamenta che gli elementi sui quali si fondava l’atto di riclassamento erano già stati introdotti nel giudizio di primo grado con le memorie illustrative e preesistevano all’atto impugnato. 3. Con la seconda censura si lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il decidente erroneamente escluso la legittimità della produzione in secondo grado degli elementi probatori già depositati nel primo giudizio. 4. Con la terza censura, che prospetta violazione di legge per erronea applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.M. n. 701 del 1994 ex art. 360 c.p.c., n. 3, l’Ufficio lamenta l’erronea affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale, i nuovi elementi probatori allegati in appello, avrebbero dovuto preesistere alla notifica dell’atto e da questo richiamati deduce la ricorrente che, invece, facendo seguito il riclassamento alla dichiarazione Docfa del contribuente, la motivazione risultava correttamente esplicata mediante la mera indicazione della classe e degli atri dati catastali, trattandosi di dati idonei a consentire ai contribuente di comprendere il petitum provvedi mentale. 5. Con l’ultimo motivo, si lamenta violazione della L. n. 311 del 2004 e del D.M. n. 701 del 1994 ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici regionali affermato l’assenza del presupposto di fonte normativa e para-normativa costituito dalla individuazione delle microzone comunali previste dalla L. cit., art. 1, comma 335, con la determinazione del rapporto tra il valore medio di mercato ed il corrispondente valore medio catastale ai fini ICI. 6. Il secondo motivo merita accoglimento, assorbito il primo. In tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in appello, nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, ed in forma analoga nell’art. 87 disp. att. c.p.c. tuttavia, ove lo stesso sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e quest’ultimo sia depositato all’atto della costituzione unitamente a quello di appello, si deve ritenere raggiunta - ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere quel documento a disposizione della controparte, così da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza del citato art. 32 deve ritenersi sanata Cass. n. 24398/2016 Cass. n. 3661 del 2015 . 7. Sotto altro profilo, vale osservare che è costante l’orientamento di questa Corte nell’affermare che Nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 Cass. n. 17164/2018 Cass. n. 5429 del 2018 Cass. n. 27774 del 22/11/2017 Cass. n. 22776 del 2015 . 8. Anche la terza censura è fondata. In primo luogo, giova evidenziare come le doglianze proposte dal contribuente non risultano riguardare la motivazione dell’avviso di accertamento, bensì l’attribuzione della categoria catastale e della conseguente rendita, indi si tratta di contestazioni in merito alla legittimità del riclassamento. Il dissenso non è quindi sui fatti posti a fondamento dell’atto di classamento, non è cioè controversa la consistenza catastale o l’ubicazione o gli esiti della ristrutturazione ecc. bensì, la lite è sulla valutazione di detti fatti incontroversi e sulle conseguenze giuridiche che da tali valutazioni debbono esser fatte discendere. Erroneamente la CTR ha pertanto ritenuto che i fatti costitutivi della cui prova era onerata l’agenzia fiscale non potevano essere dedotti in corso di giudizio, essendo i fatti quelli stessi forniti dalle contribuenti a seguito di procedura DOCFA. Cass. sez. trib. n. 8344/2015 Cass. n. 2268 del 2014 Cass. sez. trib. n. 16824 del 2006 . Tuttavia, il decidente ha motivato il rigetto del gravame fondandosi sull’onere motivazionale dell’ufficio. Al riguardo, soccorre il costante orientamento di legittimità, secondo cui da ultimo, tra le tante, Cass. ord. 31809/18 n. 12777 del 23/05/2018 Cass. n. 30166/2019 Cass. n. 9770/2019 In tema di classamento di immobili, qualora il classamento avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la classe o rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso . 9. Nel caso in esame, dalla sentenza della CTR risulta come la divergenza di classamento non sia dipesa dalla contestazione, da parte dell’ufficio, di elementi di fatto concernenti la tipologia e composizione dell’immobile, con la conseguenza che la mera individuazione dei dati catastali consente di ritenere adempiuto l’onere motivazionale da parte dell’Agenzia, la quale ha ritenuto di attribuire una diversa classe e quindi una rendita catastale più elevata. 10. Anche l’ultima censura è fondata. In realtà, la rettifica della rendita catastale non ha avuto origine dalla individuazione delle microzone ai sensi della normativa rubricata, bensì a seguito di dichiarazione Docfa per variazione, con la conseguenza che la motivazione relativa alle caratteristiche costruttive, tipologiche dell’immobile ed al raffronto con costruzioni similari ritenute insufficienti dalla CTR per la mancata individuazione delle microzone impone la cassazione della sentenza, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che statuirà sulle doglianze del contribuente, tenuto conto del principio che l’atto di classamento conseguente a procedura cosiddetta DOCFA D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 ex art. 2, conv. con mod. in L. 24 marzo 1994, n. 75, e D.M. 19 aprile 1994, n. 701, quando fondato sui medesimi fatti indicati dal contribuente nella proposta di attribuzione della rendita, deve ritenersi sufficientemente motivato con la sola precisazione di unità immobiliare, canone censuario, foglio, particella, subalterno, zona censuaria, categoria, classe, consistenza, rendita questo perché i fatti su cui si fonda l’atto di classamento debbono ritenersi inter partes pacifici, essendo appunto quelli stessi indicati dal contribuente in procedura cosiddetta DOCFA, cosicché nemmeno è onere dell’Ufficio la loro prova trattandosi invece da parte dell’Ufficio di rendere note al contribuente le ragioni della valutazione da cui ha fatto discendere il nuovo classamento, per esempio con riferimento ai prezzi medi questione di fatto e giuridica, quest’ultima, che il contribuente ben può contrastare anche col deposito di perizie o relazioni tecniche ecc., nel rispetto delle preclusioni processuali stabilite dalla legge . 11. In conclusione, il ricorso deve essere dunque accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, la quale dovrà quindi valutare la fondatezza degli elementi probatori allegati dal contribuente ed accertare la congruità della categoria attribuita e della relativa rendita con riferimento all’immobile di proprietà dell’intimato, in relazione alle difese svolte dal contribuente. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.