Tenore di vita modesto e forte capacità di risparmio non bastano per bloccare l’accertamento del Fisco

Confermata la legittimità dell’accertamento nei confronti di una donna. Sacrosanta secondo i Giudici la ricostruzione del suo reddito a fronte di un’operazione immobiliare che ha comportato una spesa pari a 430mila euro. Cifra, questa, che non può essere giustificata dai redditi percepiti dalla donna e dalla sua capacità di risparmio, testimoniata anche da un tenore di vita modesto.

Tenore di vita modesto e forte capacità di risparmio non bastano per giustificare, di fronte al Fisco, l’operazione immobiliare monstre, realizzata con una spesa pari a 430mila euro. Legittimo, quindi, l’accertamento operato dall’Agenzia delle Entrate Cassazione, ordinanza n. 7654/20, sez. Tributaria, depositata il 2 aprile . Acquisto. Riflettori puntati su una donna, che ha sempre lavorato come dipendente della pubblica amministrazione, e che, all’improvviso, effettua l’acquisto di un immobile, acquisto che mette in allarme il Fisco. Conseguenziale è l’avviso di accertamento sintetico del reddito ai fini Irpef per l’anno di imposta 2007, contestato dalla donna ma ritenuto sacrosanto dai giudici tributari della Commissione regionale. In particolare, in secondo grado, viene affermato che correttamente l’amministrazione ha rideterminato il reddito della contribuente alla luce dell’acquisto da lei compiuto nel 2009. Fragili, secondo i Giudici tributari regionali, le obiezioni proposte dalla contribuente che ha puntato solo sulla capacità reddituale e di risparmio negli anni, mettendo però sul tavolo solo gli estratti dei conti correnti di un brevissimo periodo di tempo. Inoltre viene osservato che le notizie fornite dalla contribuente in ordine alla propria capacità reddituale evidenziavano redditi troppo bassi, sia pure a fronte dell’allegato tenore di vita modesto, per consolidare risparmi tali da consentire l’esborso del corrispettivo dell’immobile acquistato nel 2009, pari a 430mila euro . Risparmi. Nel contesto della Cassazione la donna prosegue la propria battaglia col Fisco, sostenendo di aver prodotto ampia documentazione, da cui sarebbero risultati tutti i redditi percepiti negli anni e l’elevata capacità di risparmio . Questi elementi sono sufficienti, a suo avviso, per depotenziare l’accertamento operato dall’Agenzia delle Entrate. Di diverso parere sono però i Giudici del ‘Palazzaccio’, che ritiene invece condivisibile la valutazione compiuta in secondo grado, valutazione che ha legittimato l’azione del Fisco. Così viene posto in rilievo il fatto che i giudici tributari regionali hanno esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente il trattamento economico di quiescenza la ricostruzione della carriera la relativa ricostruzione del trattamento economico annuo gli ‘estratti conto’ bancari e la tabella riepilogativa della capacità di risparmio e giustamente l’hanno ritenuta non idonea a dimostrare che le somme utilizzate per gli investimenti immobiliari provenissero dai risparmi degli anni precedenti . A questo proposito viene anche rilevato che gli estratti dei conti correnti si riferivano ad un brevissimo periodo di tempo e che le notizie fornite dalla contribuente in ordine alla propria capacità reddituale evidenziavano redditi troppo bassi, sia pure a fronte dell’allegato tenore di vita modesto, per consolidare risparmi tali da consentire l’esborso del corrispettivo dell’immobile acquistato nel 2009, pari a 430mila euro .

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 26 giugno 2019 – 2 aprile 2020, numero 7654 Presidente Napolitano – Relatore Giudicepietro Rilevato che 1. Anumero Ro. ricorre con tre motivi contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza numero 2863/38/14 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, emessa in data 9/4/2014, depositata in data 8/5/2014 e non notificata, che ha accolto l'appello dell'Ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento sintetico del reddito ai fini Irpef per l'anno di imposta 2007 2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. riteneva legittimo l'accertamento dell'Amministrazione, che aveva rideterminato il reddito della contribuente sulla base dell'acquisto, da parte di quest'ultima, di alcuni immobili nell'anno 2009 il giudice di appello evidenziava come, a fronte dell'accertamento dell'amministrazione sulla base degli indici presuntivi di reddito, la contribuente non aveva sufficientemente documentato le giustificazioni addotte relativamente alla sua capacità reddituale e di risparmio negli anni, in quanto aveva prodotto gli estratti dei conti correnti di un brevissimo periodo di tempo inoltre, la C.T.R. riteneva che le notizie fornite dalla contribuente in ordine alla propria capacità reddituale evidenziavano redditi troppo bassi, sia pure a fronte dell'allegato tenore di vita modesto, per consolidare risparmi tali da consentire l'esborso del corrispettivo dell'immobile acquistato nel 2009, pari ad Euro 430.000,00 3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 giugno 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31.08.2016, numero 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, numero 197 4. la ricorrente ha depositato memoria Considerato che 1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia l'omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c. secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe priva di una motivazione effettiva e completa, laddove afferma che la contribuente non avrebbe provato la propria capacità reddituale negli anni, avendo prodotto solo i movimenti di un conto corrente bancario relativi ad un brevissimo arco temporale deduce, invero, la contribuente di aver prodotto ampia documentazione, da cui sarebbero risultati tutti i redditi percepiti negli anni e l'elevata capacità di risparmio 1.2. il motivo è inammissibile 1.3. l'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c. riformulato dall'articolo 54 del D.L. numero 83 del 2012, conv. in L. numero 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Cass. S.U. 22.9.2014 nr.19881 Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053 la riformulazione dell'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., disposta dall'articolo 54 del D.L. 83/ 2012 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione è pertanto denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione pertanto, avuto riguardo anche alla memoria depositata, con cui la ricorrente lamenta l'omesso esame della copiosa documentazione prodotta, senza ulteriori specificazioni, deve rilevarsi che, invece, la sentenza impugnata risponde al cd. minimo costituzionale sotto il profilo motivazionale, consentendo il controllo sulla ratio decidendi invero, la C.T.R. ha esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente il trattamento economico di quiescenza della Regione Lazio 1977/1998, la ricostruzione della carriera ARSIAL 1998/2008, la relativa ricostruzione del trattamento economico annuo, gli estratti conto bancari e la tabella riepilogativa della capacità di risparmio della contribuente , ritenendo che la stessa non fosse idonea a dimostrare che le somme utilizzate per gli investimenti immobiliari provenissero dai risparmi degli anni precedenti il giudice di appello ha rilevato che gli estratti dei conti correnti si riferivano ad un brevissimo periodo di tempo e che le notizie fornite dalla contribuente in ordine alla propria capacità reddituale evidenziavano redditi troppo bassi, sia pure a fronte dell'allegato tenore di vita modesto, per consolidare risparmi tali da consentire l'esborso del corrispettivo dell'immobile acquistato nel 2009, pari ad Euro 430.000,00 a fronte dello specifico rilievo del giudice di appello, le contestazioni della ricorrente appaiono generiche e volte a contestare, non un'omissione motivazionale in ordine ad un fatto decisivo discusso dalle parti, bensì, inammissibilmente, la stessa valutazione di merito effettuata dal giudice 2.1. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 D.P.R. numero 600/73 e 2697 ce, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c la ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe fatto un'applicazione automatica del metodo di accertamento sintetico, senza tener conto della situazione concreta relativa all'accumulo di risorse economiche negli anni precedenti a quello oggetto di contestazione, anche grazie all'apporto reddituale del marito 2.2. il motivo è infondato e va rigettato 2.3. ai sensi dell'articolo 38, comma 6, D.P.R. numero 600/73 vigente ratione temporis il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione la previsione ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale la disponibilità di detti redditi, per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, nel caso di specie la contribuente ha sostenuto che i redditi percepiti nel tempo e la sua capacità di risparmio, grazie anche all'apporto reddituale del marito, fossero idonei a giustificare gli acquisti effettuati nel 2009 la C.T.R. , invece, ha ritenuto, con accertamento di merito che non è stato adeguatamente impugnato in cassazione, che la contribuente non avesse dimostrato che le somme necessarie all'acquisto ed alla gestione degli immobili provenissero, come dalla stessa sostenuto, dal risparmio sui redditi percepiti negli anni precedenti a quello oggetto di accertamento la sentenza impugnata, quindi, non si è discostata dai principi sopra menzionati e non è incorsa in alcuna violazione di legge 3.1. con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell'articolo 38, comma 4, D.P.R. numero 600/73, 54 D.P.R. numero 633/72 e 2697 ce, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. secondo la ricorrente un solo indizio gli acquisti immobiliari del 2009 sarebbe insufficiente a fondare la presunzione di un maggior reddito sinteticamente accertato 3.2. il motivo è, ancor prima che infondato, inammissibile, integrando l'accertamento sintetico su spese per incrementi patrimoniali una presunzione legale relativa tra le altre Cass. sez. 6-5, ord. 16 maggio 2017, numero 12207 e non una presunzione semplice di conseguenza, a fronte dell'accertamento compiuto dall'Ufficio, sarebbe stato onere della contribuente fornire la prova che il maggior reddito accertato non derivava da operazioni imponibili la Corte, quindi, dichiara inammissibile il ricorso nulla deve disporsi in ordine alle spese, poiché l'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso sussistono i requisiti per porre a carico della ricorrente il pagamento del doppio contributo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della L. numero 228 del 2012.