Servizi assistenziali e sociali, la realizzazione di un volume d’affari mette a rischio l’esenzione ICI per la cooperativa

Rimessa in discussione la decisione dei giudici tributari regionali, che avevano ‘censurato’ l’avviso di accertamento emesso dal Comune. Rilevante, e non trascurabile, secondo i giudici della Cassazione, il dato rappresentato dal volume di affari prodotto dalla società.

Cooperativa impegnata nello svolgimento di servizi assistenziali e sociali – come, ad esempio, il trasporto di soggetti portatori di handicap – questo dato, però, non è sufficiente a garantirne l’esenzione dal pagamento dell’ICI in merito all’immobile ove è ubicata la struttura, poiché è emersa in modo chiaro la realizzazione di un volume d’affari non compatibile con la prospettiva di un ente non commerciale Cassazione, ordinanza n. 7502/20, sez. VI Civile - T, depositata il 25 marzo . Avviso. Riflettori puntati su una cooperativa sociale, o meglio sull’immobile in cui essa ha la propria sede ed esercita la propria attività che consiste nel trasporto di soggetti portatori di handicap e servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili . In discussione è l’esenzione dal pagamento dell’ICI, e su questo punto il Comune pretende il pagamento dell’imposta, come testimoniato da un avviso di accertamento ad hoc. Inevitabile l’approdo della questione dinanzi ai giudici tributari. Se però in primo grado il ricorso del legale della cooperativa viene respinto, in secondo grado, invece, viene accolto decisiva l’osservazione secondo cui sono esenti dal pagamento dell’Ici gli enti non commerciali o che svolgono un’attività commerciale in maniera marginale che, come la cooperativa, svolgano servizi sociali e assistenziali . In particolare, i giudici tributari regionali osservano che la produzione di un volume d’affari e lo svolgimento di un volume d’affari non sono elementi preclusivi dell’esenzione dall’Ici , poiché è sufficiente che detta attività non venga svolta in via principale . Affari. A riaprire la battaglia provvede la Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dal Comune, ricorso centrato sulla constatazione che la cooperativa è priva del requisito soggettivo necessario per beneficiare dell’esenzione dall’ICI , cioè il non esercitare attività commerciale all’interno dell’immobile utilizzato come sede. I magistrati del ‘Palazzaccio’ ricordano che, normativa alla mano, sono esenti dal pagamento dell’Ici gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive . Viene poi aggiunto che in tema di esenzione dall’ICI è necessaria l’esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell’ente, sia di un requisito oggettivo, ovvero che l’attività svolta nell’immobile rientri tra quelle previste dalla norma, non assumendo rilevanza la successiva destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiosi, che non fa venire meno il carattere commerciale dell’attività . Ebbene, in questa vicenda, la decisione dei giudici tributari regionali è ritenuta fragile dalla Cassazione, poiché con riferimento al cosiddetto requisito soggettivo necessario per ottenere l’esenzione dall’ICI non è stato spiegato per quale motivo, in concreto, una produzione d’affari – circostanza, questa, che non ha trovato smentita da parte della società cooperativa – non sarebbe sintomatica dello svolgimento di un’attività commerciale . Senza dimenticare, poi, che la cooperativa non ha dato prova dello svolgimento, all’interno dell’immobile oggetto della controversia, di una attività non commerciale .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 15 gennaio – 25 marzo 2020, n. 7502 Presidente Mocci – Relatore Delli Priscoli Fatti di causa Rilevato che la cooperativa sociale Agave s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento per l'ICI del 2008 del comune di Sciacca relativo ad un immobile ubicato nello stesso Comune ed in cui la predetta cooperativa aveva la propria sede ed esercitava la propria attività la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della contribuente in virtù dell'art. 7, comma 1, lett. i , del D.Lgs. n. 504 del 1992, da cui si evincerebbe che sono esenti dal pagamento dell'ICI gli enti non commerciali o che la svolgono in maniera marginale che, come la cooperativa oggetto del giudizio, svolga servizi sociali e assistenziali trasporto di soggetti portatori di handicap e servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili , in quanto la produzione di un volume d'affari e lo svolgimento di un volume d'affari non sono elementi preclusivi dell'esenzione dell'ICI, dato che è sufficiente che detta attività non venga svolta in via principale il comune di Sciacca proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. Ragioni della decisione Considerato che con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di Sciacca denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i , del D.Lgs. n. 504 del 1992 in quanto la parte contribuente sarebbe priva del requisito soggettivo - necessario per beneficiare dell'esenzione dell'ICI - del non esercitare attività commerciale considerato che con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di Sciacca denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i , del D.Lgs. n. 504 del 1992 in relazione all'art. 2697 c.c., in quanto la parte contribuente sarebbe priva del requisito oggettivo - necessario per beneficiare dell'esenzione dell'ICI - del non esercizio in concreto di attività commerciale all'interno dell'immobile, la cui prova spetta al contribuente considerato che i motivi di impugnazione, in quanto strettamente connessi, possono essere affrontati congiuntamente e sono fondati considerato che secondo l'art. 7, comma 1, lett. i , del D.Lgs. n. 504 del 1992 sono esenti dal pagamento dell'ICI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lett. a , della legge 20 maggio 1985, n. 222 considerato che, in tema di esenzione dall'ICI questa Corte ha affermato in materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i , del D.Lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 39 del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, presuppone l'esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell'ente, sia di un requisito oggettivo, ovvero che l'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dal medesimo art. 7, non assumendo rilevanza la successiva destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiosi, che non fa venire meno il carattere commerciale dell'attività Cass. n. 7415 del 2019 considerato inoltre che, più specificamente in tema di ICI, il requisito oggettivo necessario ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i , del D.Lgs. n. 504 del 1992 - costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile nella specie, casa per ferie di proprietà di ente ecclesiastico di attività di natura ricettiva senza le modalità di un'attività commerciale - va accertato in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, e dunque verificando, secondo la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale e le disposizioni regionali sulla ricettività complementare o secondaria, l'accessibilità limitata della struttura, che non deve essere rivolta ad un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari delle attività istituzionali alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni, ecc. , nonché la discontinuità nell'apertura, in quanto l'attività ricettiva non può essere svolta per l'intero anno solare Cass. n. 19072 del 2019 in tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i , del D.Lgs. n. 504 del 1992 per l'esercizio di attività didattica universitaria, il requisito oggettivo costituito dalla natura non commerciale della stessa non può essere desunto in via esclusiva in base a documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con modalità commerciali Cass. n. 19768 del 2019 . Considerato che la CTR non si è attenuta a suddetti principi laddove per un verso, e con riferimento al cd. requisito soggettivo necessario per ottenere l'esenzione dell'ICI, non ha spiegato per quale motivo, in concreto, una produzione d'affari circostanza che non ha trovato smentita da parte della società cooperativa , non sarebbe sintomatica dello svolgimento di un'attività commerciale e per un altro verso, e con riferimento al cd. requisito oggettivo, non ha gravato la contribuente dell'onere della prova dello svolgimento, all'interno dell'immobile oggetto della controversia, di una attività non commerciale. Ritenuto pertanto che entrambi i motivi di impugnazione sono fondati e pertanto il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.