In caso di sentenza ex art. 2932 c.c. le agevolazioni prima casa spettano anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

In caso di sentenza costitutiva della proprietà ai sensi dell’art. 2932 c.c., il diritto alle agevolazioni sulla prima casa con il possesso dei relativi presupposti può essere dichiarato dal neoproprietario fino alla registrazione della sentenza anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 5349/20 depositata il 27 febbraio, ha accolto il ricorso di un contribuente e, decidendo nel merito, gli ha riconosciuto le agevolazioni sulla prima casa. Agevolazioni prima casa presupposti. Sul punto si ricorda che la Nota II bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, prevede l’applicazione agevolata dell’imposta di registro agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso” e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse a condizione che a l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività b nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare c nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le predette agevolazioni. Il caso concreto. Ribaltato dunque l’esito della CTR Lazio che aveva sostenuto l’inapplicabilità dell’agevolazione in quanto il contribuente non aveva reso la dichiarazione di sussistenza dei requisiti agevolativi ad Autorità diversa da quella che aveva emesso il provvedimento giudiziario costitutivo ai sensi dell’art. 2932 c.c Col proprio ricorso in Cassazione il contribuente denunciava violazione di legge ritenendo che, una volta conseguito il trasferimento dell’immobile con sentenza, la dichiarazione del possesso dei requisiti per le agevolazioni prima casa potesse esser resa anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La sentenza della CTR si basa anche su alcuni documenti di prassi con cui l’Amministrazione finanziaria, in mancanza di un atto pubblico di compravendita, richiede un atto integrativo alla pronuncia giudiziale da rendere in forma di dichiarazione autenticata nelle firme. Ad esempio, con risoluzione 90/E del 2014 ha stabilito che in caso di acquisto dell'immobile per usucapione, i contribuenti interessati potranno godere delle agevolazioni prima casa mediante integrazione dell'atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione. Quanto ai termini per rilasciare le dichiarazioni la Cassazione ha sempre stabilito che i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà dell'immobile sia disposto dal giudice con sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., non ostandovi l'obbligo imposto al compratore di rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti prescritta a pena di decadenza, la quale da rendersi ordinariamente nell'atto di trasferimento, va effettuata nel primo momento in cui la parte destinataria degli effetti traslativi del provvedimento può far valere il proprio diritto all'applicazione del beneficio, ovverosia nel momento in cui essa richiede la registrazione dell'atto all'Amministrazione finanziaria cfr. Cass. n. 21379/06 e n. 2261/14 . La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ed in assenza di una disciplina espressa, precisa quelli che devono essere i requisiti della dichiarazione da rendere sino al momento della registrazione della sentenza, ovvero deve essere resa con modalità tali da garantirne la certezza quanto al suo contenuto e la riferibilità soggettiva quanto al suo autore . E non c’è dubbio che una dichiarazione resa nelle forme di cui all’art. 47 d.P.R. n. 445/2000 possieda tali caratteristiche ove si considerano anche gli effetti penali scaturenti da una dichiarazione mendace cfr. Cass. pen. n. 30099/18 . La questione va quindi risolta col seguente principio di diritto in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, le dichiarazioni prescritte dal d.P.R. n. 131/1986, art. 1, nota II bis, della tariffa prima, possono essere rese, laddove difetti un atto pubblico di compravendita, - come nel caso di acquisto per effetto di sentenza costitutiva art. 2932 c.c. , - nel momento della richiesta di registrazione della sentenza e nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000, art. 47, risultando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà idonea a garantirne la certezza, quanto al relativo contenuto, e la riferibilità soggettiva, quanto al loro autore. Nel caso di specie la sentenza della CTR non si era attenuta a tale principio, fondando la propria decisione su una prescrizione formale ovvero un non meglio dettagliato atto autenticato” che non può escludere forme alternative e anch’esse idonee allo scopo, come quella prescritta dal predetto art. 47 d.P.R. n. 445/2000.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, ordinanza 20 novembre 2019 – 27 febbraio 2020, n. 5349 Presidente Chindemi – Relatore Paolitto Fatti di causa 1. - V.F. , sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 380/40/13, depositata il 5 giugno 2013, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e, in integrale riforma della decisione di prime cure, ha statuito l’inapplicabilità, nella fattispecie, delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa in quanto il contribuente non aveva reso la dichiarazione di sussistenza dei requisiti agevolativi con atto autenticato davanti ad Autorità diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario .§ L’agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. Ragioni della decisione 1. - Con un primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47, al D.L. n. 12 del 1985, art. 2, conv. in L. n. 118 del 1985, e alla L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6, deducendo, in sintesi, che, - una volta conseguito il trasferimento dell’immobile con sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. , - la dichiarazione prescritta dal D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa prima, art. 1, nota II bis, era stata resa nella forma e con diretta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà laddove erroneamente il decisum del giudice del gravame si era fondato su di una prescrizione indicata in una risoluzione della medesima Agenzia che, in contrasto con gli stessi dicta giurisprudenziali, imponeva la forma non necessaria, dunque della dichiarazione integrativa con atto autenticato . Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca denuncia di violazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47, agli artt. 1 e 11 preleggi, al D.L. n. 12 del 1985, art. 2, conv. in L. n. 118 del 1985, e alla L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6, sul rilievo che agli atti di prassi dell’Agenzia delle Entrate nella fattispecie, la risoluzione n. 370/E del 3 ottobre 2008 non può riconoscersi alcuna efficacia normativa e meno che meno retroattiva . 2. - I due motivi, - che vanno congiuntamente trattati in quanto fondati su distinti profili di una medesima quaestio iuris, - sono fondati e vanno accolti. 3. - Occorre premettere che, in effetti, la pur stringata formulazione delle ragioni poste a fondamento della gravata pronuncia evoca il contenuto di prescrizioni di prassi formulate dall’Agenzia delle Entrate e dallo stesso Ministero con riferimento a quelle fattispecie che, pur connotate dal difetto di un atto pubblico di compravendita al cui interno collocare le dichiarazioni prescritte dal D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa prima, art. 1, nota II bis , e ciò non di meno, siano ad ogni modo riconducibili al novero delle agevolazioni in discorso v. la risoluzione 17 ottobre 2014, n. 90/E, e la risoluzione 3 ottobre 2008, n. 370/E, v., altresì, la circolare 12 agosto 2005, n. 38/E, e la circolare 16 ottobre 1997, n. 267 provvedimenti, questi, ove si allude alla necessità di un atto integrativo della pronuncia giudiziale ad effetti traslativi da rendere nella forma della dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione. . 3.1 - Con riferimento alla dichiarazione prescritta dalla nota II bis, cit., - che involge la volontà del contribuente di fruire dell’agevolazione dichiarando di volersi stabilire nel Comune dove si trova l’immobile, di non esser titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altri diritti reali su immobili siti nello stesso comune e di non avere già fruito dei medesimi benefici, - la Corte ha già precisato che viene, così, in rilievo un’eccezione al principio generale, desumibile dallo stesso D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, secondo il quale un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all’erronea imposizione cfr. Cass., 12 gennaio 2017, n. 635 Cass., 11 giugno 2010, n. 14117 Cass., 12 febbraio 2009, n. 3449 così che la dichiarazione in discorso è prescritta quale elemento costitutivo della fattispecie agevolativa e assume la natura giudica di una dichiarazione di volontà in quanto orientata all’esercizio di un diritto soggettivo Cass., 29 marzo 2017, n. 8103 . Si è, altresì rimarcato che non è prevista alcuna formalità alternativa alla richiesta formulata dal compratore nell’atto di acquisto così Cass., 12 febbraio 2009, n. 3449 v., altresì, Cass., 4 ottobre 2006, n. 21379 e che, - in relazione alla fattispecie connotata dal difetto di un atto pubblico di compravendita dell’acquisto della proprietà dell’immobile per effetto di sentenza costitutiva emessa dal giudice ai sensi dell’art. 2932 c.c., - la dichiarazione in discorso può essere resa nel primo momento in cui la parte destinataria degli effetti traslativi del provvedimento può far valere il proprio diritto all’applicazione del beneficio, ovverosia nel momento in cui essa richiede la registrazione dell’atto all’Amministrazione finanziaria. così Cass., 4 ottobre 2006, n. 21379, cit., cui adde Cass., 3 febbraio 2014, n. 2261 Cass., 18 febbraio 2009, n. 3863 . 3.2 - Così ricostruito il contesto regolativo al quale ascrivere la fattispecie in contestazione tra le parti, rileva, innanzitutto, la Corte che l’atto integrativo cui alludono i sopra ricordati atti di prassi dell’Agenzia delle Entrate può definirsi per tale solo impropriamente in quanto con riferimento alla sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. piuttosto emerge l’esigenza di conformare una fattispecie non espressamente regolata da una disposizione normativa al requisito normativo espressamente previsto e costituito dalla dichiarazione di volontà del contribuente di usufruire dell’agevolazione. Sotto tale profilo prospettico, allora, esclusivamente rileva che, al più tardi al momento della registrazione della sentenza, - la dichiarazione in questione sia stata resa con modalità tali da garantirne la certezza quanto al suo contenuto prescritto dalla disposizione di legge la nota II bis, cit. e la riferibilità soggettiva quanto al suo autore e non è dubbio, allora, che una dichiarazione resa anche nelle forme di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47, sia idonea allo scopo ove si consideri, oltretutto, la stessa disciplina degli effetti penali della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, secondo la giurisprudenza penale della Corte, si considera come fatta a pubblico ufficiale D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76, in relazione all’art. 483 c.p. v., ex plurimis, Cass. pen., 15 marzo 2018, n. 30099 Cass. pen., 26 ottobre 2017, n. 7857 Cass. pen., 7 febbraio 2017, n. 25927 . 3.3 - Va, pertanto, posto il seguente principio di diritto In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione, le dichiarazioni prescritte dal D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa prima, art. 1, nota II bis, possono essere rese, laddove difetti un atto pubblico di compravendita, - come nel caso di acquisto per effetto di sentenza costitutiva art. 2932 c.c. , - nel momento della richiesta di registrazione della sentenza e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47, risultando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà idonea a garantirne la certezza, quanto al relativo contenuto, e la riferibilità soggettiva, quanto al loro autore. . 4. - La gravata sentenza, che non si è attenuta ai sopra richiamati principi, - pianamente fondando il proprio decisum su di una prescrizione formale risolta, peraltro, nella necessità di un non meglio dettagliato atto autenticato che, per come precisato, non può escludere forme alternative e anch’esse idonee allo scopo , quale quella prescritta dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47, - va, pertanto, cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio vanno, in conclusione, integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla novità della questione controversa, e qual specificamente rilevante ai fini della definizione della lite contestata. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto da V.F. compensa integralmente, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.