Sospensione del processo per la definizione delle liti fiscali: il termine del 10 giugno è soltanto ordinatorio

In caso di adesione alla definizione delle liti pendenti, il deposito dell'istanza oltre il termine del 10 giugno 2019 non pregiudica la sospensione del processo. Ciò in quanto detto termine è ordinatorio consentendo, pertanto, anche un deposito successivo.

Tale assunto è stato precisato dalla Cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 29790 depositata il 15 novembre 2019 Vicenda. Una società di persone e i relativi soci hanno impugnato diversi avvisi di accertamento avanti il giudice tributario di primo grado. Il giudice del gravame, in riforma della pronuncia di primo grado, ha statuito la validità degli avvisi di accertamento I predetti contribuenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza di gravame. Nell’attesa della comunicazione della fissazione d’udienza i contribuenti hanno aderito alla definizione liti ex art. 6 d.l. n. 119/2018. Pertanto, hanno depositato, avanti al Giudice al quale pende la controversia Cassazione , le domanda della definizione liti con prova del pagamento, come previsto per legge. Nel caso di specie, le istanze di sospensione con gli allegati domande di definizione presentata in via telematica, copia ricezione da parte dell’ufficio della domanda, copia dei versamenti rateali sono state depositate presso la Cancelleria della Cassazione solo il 23 ottobre 2019. Pronuncia. Gli Ermellini, con l’ordinanza citata, hanno concluso per la validità della richiesta di sospensione presentata oltre il termine del 10 giugno 2019 sulla base delle seguenti articolate argomentazione. L’art. 6 d.l. n. 119/2018, al comma 10, prevede che se entro il 10 giugno il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino a1 31 dicembre 2020.La presentazione della documentazione di sanatoria oltre il 10 giugno 2019 non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto della sospensione richiesta. Secondo il principio generale di legalità, i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che sia la norma a qualificarli espressamente come perentori ovvero esplicitando effetti decadenziali o restrittivi. Tale principio può estendersi anche al diritto tributario Cassazione 10761/2013 . Il termine del 10 giugno è di natura processuale ed è volto a fissare il momento di presentazione dell'istanza all'organo giurisdizionale dinanzi al quale pendeva la controversia. Poiché manca una espressa disposizione che lo dichiara perentorio, la scadenza ha così natura ordinatoria. In ogni caso la sospensione del processo è finalizzata a consentire all'amministrazione la verifica della correttezza della definizione e ciò anche in coerenza alla finalità della sanatoria di una rapida estinzione dei giudizi. Giova rilevare, peraltro, che siffatto indirizzo è stato disatteso dall'ordinanza n. 28493/2019 secondo la quale il termine in questione è di natura perentoria, con la conseguenza che l'eventuale deposito tardivo non consente la sospensione richiesta. Conclusioni. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 28493 del 6 novembre 2019, ha precisato che il termine previsto per il deposito della domanda della definizione liti 10 giugno 2019 , secondo la previsione normativa art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018 , è perentorio. Inoltre, la Cassazione ha anche statuito che, in caso di deposito di atti presso le cancellerie, non si applica il principio di dissociazione della notifica Corte Cost. n. 28/2004 , ma l’atto da depositare deve effettivamente pervenire presso la cancelleria entro la data prevista ex lege. Con tale ordinanza la Suprema Corte enuncia importanti principi il termine del 10 giugno 2019 indicato nell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 119/2018 è perentorio la domanda di Definizione Liti, con la prova del pagamento, deve essere depositata presso la cancelleria del Giudice dove è ancora pendente la causa entro il termine del 10 giugno 2019 ciò, per poter richiedere la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 gli atti da depositare presso la cancelleria dei giudici non sono paragonabili alle notifiche. Quindi, in presenza di termine perentorio, tali atti devono pervenire alla cancelleria entro il determinato termine previsto ex lege. In caso di invio a mezzo di servizio postale non vale la data di spedizione, ma solo quella di ricezione della raccomandata. Chi sceglie una specifica modalità di trasmissione deve accettare anche le sue modalità ed i suoi termini Tuttavia, con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha modificato tale principio ed ha stabilito che il termine del 10 giugno 2019 non è perentorio e non ha alcun effetto sulla sospensione del processo che è già stabilita dalla legge. Nessuna sospensione automatica dei giudizi. Il comma 10 dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 dispone che le controversie pendenti, possono essere sospese attraverso la presentazione di una apposita istanza del contribuente al giudice, nella quale dichiara di volersi avvalere della definizione. Il processo quindi, in assenza di tale richiesta prosegue regolarmente, non essendo prevista una sospensione automatica e generalizzata. Se il contribuente presenta l’istanza, il giudizio è sospeso fino al 10 giugno 2019. Entro tale termine ordinatorio l’interessato deve depositare copia della definizione e del pagamento della prima o unica rata. Solo in tale ipotesi, la sospensione del processo è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2020. Per le controversie che possono essere definite non è prevista sospensione automatica, ma il contribuente può far richiesta, mediante presentazione di dichiarazione specifica, di volersi avvalere delle disposizioni del d.l. n. 119/2018.In questo caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019 e continua a esserlo fino al 31 dicembre 2020 se il contribuente deposita copia della domanda di definizione agevolata e del versamento della prima o dell’unica rata.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza interlocutoria 8 – 15 novembre 2019, n. 29790 Presidente Cirillo - Relatore Condello Rilevato che 1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di acquisizione di documentazione esibita in risposta al questionario, notificava alla società Falfer di F.O. e C. s.a.s. ed ai soci F.O. e F.A. distinti avvisi di accertamento per l’anno 2007, con i quali, disconoscendo la deducibilità di costi, recuperava a tassazione maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e I.V.A. a carico della società e maggiore IRPEF a carico dei soci 2. proposti distinti ricorsi dalla società e dai soci, che deducevano violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nullità degli atti impositivi per omessa redazione del processo verbale di contestazione, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e contestavano nel merito le riprese a tassazione, la Commissione tributaria provinciale, previa riunione, li accoglieva parzialmente, ritenendo giustificati e inerenti solo costi per Euro 32.588,00 su un totale non riconosciuto di Euro 83.254,70 . 3. la sentenza veniva impugnata dalla società e dai soci dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la quale, disattese le eccezioni preliminari di nullità degli atti impositivi, rilevava, con riguardo ai lavori asseritamente svolti dalla società Corema s.a.s. presso il cantiere di , che la documentazione prodotta dalla contribuente non fosse idonea a dimostrare la effettiva esecuzione e, dunque, la deducibilità dei costi fatturati 4. avverso la suddetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione la società contribuente e i soci, affidato a tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate mediante controricorso 5. in prossimità dell’adunanza camerale le parti ricorrenti hanno depositato distinte istanze, con le quali, dichiarando di essersi avvalse della cd. definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, chiedono la sospensione del processo sino al 31 dicembre 2020 e, in assenza di ulteriori istanze di trattazione da presentare entro tale ultima data, la estinzione del medesimo processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Considerato che 1. Pregiudiziale all’esame dei motivi di ricorso risulta la decisione sulle istanze di sospensione depositate presso la Cancelleria di questa Corte in data 23 ottobre 2019, alle quali sono state allegate le domande di definizione agevolata della controversia presentate dai ricorrenti in via telematica all’Agenzia delle Entrate in data 27 maggio 2019, con copia di avvenuta ricezione delle stesse protocollata dallo stesso Ufficio, e le copie dei versamenti delle rate effettuati in pari data. Secondo la costante prassi di questa Sezione, la mera circostanza della presentazione della documentazione di sanatoria oltre il termine del 10 giugno 2019 previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto della sospensione richiesta. Da questo indirizzo si è discostata la recente ordinanza n. 28493 della Sezione 6-5 di questa Corte, depositata in data 6 novembre 2019, che - decidendo su ricorso per cassazione del contribuente avverso sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, confermando l’avviso di accertamento volto al recupero di imposte dirette e di I.V.A. - ha respinto l’istanza di sospensione pervenuta via posta presso la Cancelleria in data 11 giugno 2019, ritenendo che per espressa previsione di legge, al fine di ottenere l’effetto sospensivo D.L. 119 del 2018 ex art. 6, sino al 31 dicembre 2020, deve essere depositata avanti l’autorità giudiziaria avanti alla quale pende il processo la copia della domanda di definizione e del versamento, entro il termine perentorio del 10.6.2019 . 2. Si impone, quindi, di verificare se il mancato rispetto del termine del 10 giugno 2019 previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10 sia ostativo all’accoglimento delle istanze di sospensione. La soluzione di tale questione richiede di valutare se il termine previsto per il deposito dell’istanza di sospensione presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia abbia natura perentoria o, piuttosto, ordinatoria. 2.1. Costituisce principio generale, derivante da quello di legalità, che i termini stabiliti dalla legge sono di principio ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori o colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo Cons. Stato, sez. VI, 13/3/2013, n. 1511 Cons. Stato 7/7/2014, n. 3431 . Tale principio trova sicura applicazione nel diritto pubblico sia nell’ambito dei poteri dell’amministrazione Cons. Stato sez. V, 23/4/1982, n. 304, sui poteri sostitutivo in materia urbanistica , sia nell’ambito di procedimenti diretti ad ottenere provvedimenti espansivi ed accrescitivi della posizione giuridica del soggetto privato Cons. Stato, sez. III, 26/5/2016, n. 2230, in tema di rinnovo del permesso di soggiorno . 2.2. Anche nel diritto tributario, che dal diritto pubblico mutua taluni aspetti regolatori in assenza di specifiche disposizioni, valgono i medesimi principi, sia riguardo all’azione del fisco presidiata dai principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione Cass. sez. V, 5/10/2012, n. 17002 e Cass. 6-5, ord. 27/4/2017, n. 10481, sul termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente Cass. sez. V, 3/4/2013, n. 8055 e Cass. Sez. U, 12/11/2004, n. 21498, sul termine annuale per rettifica cd. formale Cass. sez. V, 30/6/2010, n. 15542 e Cass. sez. 6-5, ord. 19/3/2014, n. 6411, sulla trasmissione del certificato catastale attestante l’avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita , sia riguardo alla posizione del contribuente. Infatti, in materia tributaria, in mancanza di un’esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa o acceleratoria, cioè costituisce un invito a non indugiare, e l’atto può essere compiuto dall’interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non venga altrimenti precluso Cass., sez. 5, 8/05/2013, n. 10761 . Ciò vale a maggior ragione riguardo alla posizione del contribuente in tema di condono fiscale, laddove è ancor più evidente il favor del legislatore per la definizione agevolata, il quale postula una valutazione non già letterale e formalistica, ma sostanziale della domanda, ossia l’individuazione degli effetti che il contribuente abbia inteso conseguire Cass., sez. 5, 22/1/2007, n. 1289 Cass., sez. 5, 17/5/2006, n. 11570 . 3. Alla luce delle considerazioni che precedono appare manifesta la necessità di approfondire il significato da attribuire alle regole dettate dall’art. 6, comma 10, citato, il quale prevede, al primo periodo, che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019 e, al secondo periodo, che Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020 . 3.1. Va in proposito osservato che il termine del 10 giugno 2019 ha natura processuale, in quanto volto a fissare il momento entro il quale si può presentare l’istanza all’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la controversia al fine di ottenere la sospensione del processo, sicché ad esso si applica l’art. 152 c.p.c., comma 2, secondo il quale i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori . In mancanza di una espressa disposizione che lo dichiari perentorio, il termine normativamente fissato per il compimento di un atto ha natura ordinatoria, quale invito a non indugiare, e il suo mancato rispetto non comporta alcuna decadenza e non impedisce che l’atto possa essere compiuto fino a quando ciò non venga precluso altrimenti. Nella fattispecie sospensiva in esame, mancando una esplicita previsione, lo spirare del termine del 10 giugno 2019 non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di chiedere la sospensione del processo, in quanto ogni decadenza, anche in materia processuale, deve essere testuale ed essere espressamente sancita dalla legge analogamente a quanto previsto da Cass. sez. L, 23/11/2012, n. 20777, sui termini di cui all’art. 327 c.p.c. da Cass. sez. III, 18/4/2011, n. 8857, sul termine di cui all’art. 588 c.p.c. da Cass. sez. III, 29/11/2005, n. 26039, sul termine di cui all’art. 415 c.p.c., comma 4 . 3.2. Peraltro, l’effetto sospensivo deriva dalla legge e non abbisogna di una scelta provvedimentale, dovendo il giudice limitarsi a prendere atto dell’istanza avanzata dal contribuente. Ciò in quanto la funzione della sospensione è quella di raccordare la procedura amministrativa di definizione agevolata della lite con quella processuale pendente, posto che, da una parte, permette al contribuente di evitare di venirsi a trovare in una situazione pregiudizievole nel processo pendente e di ottenere il tempestivo disbrigo della relativa procedura dinanzi agli uffici giudiziari e, dall’altra, all’Amministrazione finanziaria di poter svolgere l’attività istruttoria necessaria ai fini delle successive determinazioni sulla domanda di definizione presentata dal contribuente dovendo l’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2020 notificare al contribuente l’eventuale diniego della definizione agevolata nel caso in cui ritenga la controversia non definibile o comunque non valida la definizione per insufficiente versamento dell’importo dovuto . La sospensione, in sostanza, svolge una funzione protettiva e non preclusiva , dato che assolve all’esigenza di avere uno stato di temporanea quiescenza del processo in attesa della definizione della procedura amministrativa che presuppone la non prosecuzione medio tempore dell’ordinario svolgimento dell’attività processuale. Tale finalità trova giustificazione nel normale intento del legislatore di favorire l’estinzione del processo a seguito della sanatoria intervenuta nelle more del giudizio ed è strettamente connessa ai riflessi di ordine pubblico nascenti dalla legge di condono, che, derogando alla pretesa impositiva, stabilisce un sistema d’imposizione diversificato per quelle esigenze di salvaguardia di regolarità e speditezza del gettito ritenute meritevoli di tutela anche dalla Corte Costituzionale Cass. Sez. U, 27/1/2016, n. 1518, sulla rilevabilità d’ufficio della sanatoria fiscale . La natura ordinatoria del termine del 10 giugno 2019 per la presentazione da parte del contribuente della documentazione di sanatoria consente, dunque, l’accoglimento delle istanze di sospensione avanzate dalle odierne parti ricorrenti. P.Q.M. La Corte sospende il processo, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, nella L. n. 136 del 2018, sino al 31 dicembre 2020 e rinvia la causa a nuovo ruolo.