Non dovuta l’IRAP per la medicina di gruppo

L’IRAP non è prevista per la medicina di gruppo svolta in forma associata, senza organizzazione autonoma, ma prescelta come forma che garantisce un miglior servizio su fasce di orario più ampie grazie ai turni. La partecipazione all’associazione professionale medicina di gruppo non costituisce, infatti, una presunzione relativa di assoggettabilità a tale imposta.

Lo ha stabilito la Cassazione con l’interessante ordinanza 27824 del 30 ottobre con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. IRAP e medicina di gruppo. Sul punto si ricorda che nella sentenza 13 aprile 2016, n. 7291 emessa a Sezioni Unite, la Cassazione ha ritenuto la medicina di gruppo un organismo promosso dal Servizio Sanitario Nazionale, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica mercé l’impiego di risorse, anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico a rapporto convenzionale”, non riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, per i quali sussiste ex lege il presupposto d’imposta. I Giudici nel caso di specie non hanno ravvisato i tratti dell’associazione fra professionisti cui si riferisce la norma del TUIR del 1986 nella figura della forma associativa” della medicina di gruppo, essendo questo, piuttosto, un organismo promosso da Servizio Sanitario Nazionale, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica mercé l’impiego di risorse, anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico e rapporto convenzionale. Già la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale – l. n. 883/1978 – lasciava agli accordi collettivi nazionali la previsione di forme di collaborazione tra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria”. Il d.P.R. n. 270/2000 all’art. 40, poi, aveva stabilito che, al fine di realizzare una pluralità di obiettivi diretti alla piena realizzazione del Servizio, i medici di medica generale possono concordare tra loro e realizzare forme di lavoro associativo, secondo principi, tipologie e modalità stabilite. Sono, infatti, previste forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi”. Di tali forme associative, al comma 9 è regolata in particolare la medicina di gruppo, con un numero di medici non superiore ad otto, la quale si caratterizza, fra l’altro, per l’utilizzo dell’attività assistenziale di supporto tecnologico e strumentali comuni, anche eventualmente di spazi predestinati comuni, e per l’utilizzo, da parte dei componenti il gruppo, di eventuale personale di segreteria o infermieristico comune, secondo un accordo interno”. Una volta escluso che l’attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui al d.lgs n. 446/1997 e che quindi costituisca ex lege presupposto d’imposta, secondo il Collegio, il giudice di merito non sarebbe incorso nell’errore addebitato. La sentenza impugnata, infatti, aveva accertato che la spesa per la collaborazione di terzi è risultata nella specie di modesta e contenuta entità”, e che essa non vale a caratterizzare una autonoma organizzazione, postulata dalle norme impositive, ma piuttosto è la risultante minima ed indispensabile della necessità di assicurare un servizio di segreteria telefonica ed alcune prestazioni infermieristiche”. La Commissione Regionale ha rilevato, altresì, che nella medicina di gruppo, il gruppo provvede pro quota per ciascun medico alle spese comuni affitto dei locali, manutenzione, retribuzione dell’infermiere e della segretaria , mentre le spese inerenti il singolo ambulatorio e la singola attività di ciascun medico sono sostenute direttamente e per intero dal sanitario interessato. I Giudici della Suprema Corte affermano ,come già la stessa Corte abbia da tempo chiarito, che con riguardo all’IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N., di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. n. 270/2000, rientrando nell’ambito del minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo cfr. Cass. 10240/2010, n. 1158/2012 . Il Collegio ha ritenuto che analoghe considerazioni debbano essere svolte in relazione alle spese costituenti la quota per il personale di segreteria o infermieristico comune”, il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo dall’art. 40, comma 9, lettera d , del citato Accordo Collettivo, reso esecutivo dal d.P.R. n. 270/2000. Caso concreto. Nella fattispecie da esaminare, con il proprio ricorso l’Agenzia delle Entrate denunciava, tra l’altro, violazione di legge in quanto il giudice di appello aveva negato rilevanza allo svolgimento dell'attività in forma associata. Secondo la ricorrente l'esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, spettando invece al professionista dimostrare, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'Irap, di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla adesione alla associazione. Tale prova contraria non era stata offerta dal contribuente. La Cassazione nel rigettare il ricorso ricorda la pronuncia a Sezioni Unite del 2016 la n. 7291 secondo cui la medicina di gruppo , ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 270/2000, non è un'associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l'eventuale sussistenza di un'autonoma organizzazione per quest'ultima, è insufficiente l'erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale. Nel caso di specie, la CTR aveva correttamente affermato che la partecipazione da parte del medico pediatra, in regime di convenzione, all'associazione professionale medicina di gruppo , non costituisce una presunzione relativa di assoggettabilità all'IRAP, consentendo soltanto di garantire un miglior servizio ai pazienti in fasce orarie più ampie e garantendo le sostituzioni. Di conseguenza l'utilizzo di una segreteria solo a tempo parziale la moglie del contribuente , non consente in alcun modo di considerare raggiunta la prova della sussistenza della autonoma organizzazione cfr. in senso conforme Cass. 8865/2019 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 28 giugno – 30 ottobre 2019, n. 27824 Presidente Locatelli – Relatore D’Orazio Ritenuto in fatto 1. N.C., pediatra, medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, svolgente attività in forma associata medicina di gruppo , presentava ricorso avverso il provvedimento di rigetto della istanza di rimborso per l'Irap versata nel 2008, sostenendo la carenza del presupposto dell'attività autonomamente organizzata, in quanto si avvaleva solo dell'ausilio della moglie quale segretaria part time, per due ore al giorno. 2. L'Agenzia delle entrate rilevava, in sede di controdeduzioni, che la sussistenza della autonoma organizzazione emergeva proprio dallo svolgimento dell'attività professionale in forma associata sin dal 2005, oltre che dalla presenza di personale dipendente, anche se a tempo parziale. In particolare, l'esercizio in forma associata dell'attività professionale rappresentava una presunzione relativa di assoggettabilità dell'imposta. 3. La Commissione tributaria provinciale di Venezia accoglieva il ricorso, ritenendo che l'attività svolta dai medici pediatri in forma associata non costituiva autonoma organizzazione. 4. La Commissione tributaria regionale rigettava l'appello proposto dalla Agenzia delle entrate, in quanto lo svolgimento dell'attività medica in forma associata non faceva presumere di per sè la sussistenza della autonoma organizzazione, non potendosi equiparare l'associativismo che permetteva di garantire sia un maggior servizio in fasce orarie più ampie, sia l'assistenza continua e migliore ai pazienti, all'associazione, ossia agli studi associati. 5. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate. 6. Resiste con controricorso il contribuente, depositando anche memoria scritta. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, 3, 8, 27 e 36 e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 , in quanto il giudice di appello ha ritenuto che lo svolgimento dell'attività di pediatra, convenzionato con il servizio sanitario nazionale, e l'utilizzo di una segretaria a tempo parziale, il cui compenso non supera il 3 % dei ricavi, non costituiscono elementi tali da integrare l'autonoma organizzazione. Inoltre, si richiamano pronunce della Corte che hanno ritenuto sussistere l'autonoma organizzazione anche per l'ausilio di una segretaria part-time. 1.1. Tale motivo è infondato. Invero, questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che il presupposto dell' autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive, sicchè deve essere esclusa l'autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi Cass. Civ., Sez. Un., 9451/2016 . In particolare, il presupposto impositivo per il professionista o per il lavoratore autonomo sussiste quando il contribuente a sia sotto qualsiasi forma responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive. Inoltre, questa Corte, ponendosi sul solco tracciato dalle sezioni unite, ha affermato che non sussiste il presupposto della autonoma organizzazione per il medico comvenzionato che si avvale nell'espletamento della propria attività professionale di una dipendente con funzioni di segretaria Cass. Civ., 19 aprile 2018, n. 9786 analogamente nel caso in cui il professionista si avvalga di un assistente di sedia, ossia di un infermiere generico assunto part time, che si limita a svolgere mansioni di carattere esecutivo . Nella fattispecie in esame, è pacifico tra le parti che il contribuente medico convenzionato abbia assunto part time una segretaria sua moglie , sicchè non ricorre il presupposto di imposta, individuato nella autonoma organizzazione. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, 3, 8, 27 e 36 e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 , in quanto il giudice di appello ha negato rilevanza anche allo svolgimento dell'attività in forma associata. Tale elemento, secondo la Commissione regionale sarebbe in grado di incidere solo quantitativamente sull'attività svolta, senza implicarne il potenziamento in chiave reddituale. Per la ricorrente l'esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sè idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, spettando invece al professionista dimostrare, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'Irap, di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla adesione alla associazione. Tale prova contraria non è stata offerta dal contribuente. 2.1. Tale motivo è infondato. Invero, per questa Corte, a sezioni unite, in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la medicina di gruppo , ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un'associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l'eventuale sussistenza di un'autonoma organizzazione per quest'ultima, è insufficiente l'erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale Cass., sez. un., 13 aprile 2016, n. 7291 . Nella specie, la Commissione regionale ha fatto corretta applicazione del principio stabilito dalle sezioni unite di questa Corte, in quanto ha affermato che la partecipazione da parte del medico pediatra, in regime di convenzione, all'associazione professionale medicina di gruppo , non costituisce una presunzione relativa di assoggettabilità all'irap, consentendo soltanto di garantire un miglior servizio ai pazienti in fasce orarie più ampie e garantendo le sostituzioni in altre parole non si può paragonare l'associativismo che permette di garantire sia un maggior servizio in fasce orarie più ampie, sia la sostituzione, al fine di assicurare un'assistenza continua e migliore all'associazione tra professionisti, cioè agli studi associati . Pertanto, l'utilizzo di una segreteria solo a tempo parziale la moglie , non consente in alcun modo di considerare raggiunta la prova della sussistenza della autonoma organizzazione, anche con riferimento all'inserimento del medico all'interno di una associazione professionale Cass., n. 8865/2019 . 4.Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate per intero tra le parti, in quanto la giurisprudenza sul punto si è consolidata solo dopo la proposizione del ricorso per cassazione. Non opera a carico dell'Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 Cass., n. 889/2017 . P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.