Il ruolo del giudice tributario in caso di irrituale notifica di una cartella esattoriale

Nell’ipotesi in cui il giudice rilevi un’insanabile invalidità nella notificazione di un atto che funge da presupposto sostanziale della domanda che sta esaminando , ha l’obbligo di stabilire la validità o meno dell’atto stesso come conseguenza della suddetta rilevata invalidità, non essendo sufficiente l’annullamento della notifica.

Così l’ordinanza della Cassazione n. 26940/19, depositata il 22 ottobre. Succedeva che la CTR della Campania, in parziale riforma ella sentenza di primo grado, annullava l’avviso di iscrizione ipotecaria notificato da Equitalia Sud s.p.a. al contribuente in relazione a due cartelle esattoriali inerenti a IVA e IRPEF per gli anni di imposta 2008 e 2009, respingendo le richieste risarcitorie proposte dal contribuente medesimo. La CTR rilevava che il preavviso di iscrizione ipotecaria doveva essere annullato, poiché le due cartelle esattoriali che ne costituivano il presupposto erano state irritualmente notificate al contribuente. Infatti, la notifica era avvenuta a mezzo posta ma, essendo stato l’atto consegnato a persona diversa dal destinatario la moglie legalmente separata , non era stata effettuata la spedizione della successiva raccomandata al destinatario contenente l’avviso dell’avvenuta consegna così il giudice d’appello ha annullato le relate di notifica degli avvisi di accertamento e dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento. Il contribuente così ricorre in Cassazione. L’irritualità della notifica e i doveri del giudice. Innanzitutto, è necessario sottolineare che la sentenza impugnata, dopo aver superato la questione relativa alla tardività del ricorso di primo grado, avrebbe dovuto affrontare prima la questione della completezza del contraddittorio e poi decidere sulla validità dei due avvisi di accertamento. Cosa che, invece, il giudice non ha fatto, limitandosi a rilevare l’irritualità della notificazione dei due avvisi. Da ciò deriva che, il giudice che rilevi una invalidità insanabile nella notificazione di un atto, il quale costituisce il presupposto sostanziale della domanda che sta esaminando, non può limitarsi ad annullare la notificazione dell’atto, ma deve immancabilmente stabilire la validità o meno dell’atto medesimo come conseguenza della rilevata invalidità della sua notificazione . Sulla base di tale nuovo principio di diritto, il ricorso del contribuente deve essere accolto con annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla CTR, in diversa composizione, per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 27 giugno – 22 ottobre 2019, n. 26940 Presidente Crucitti – Relatore Fraulini Fatti di causa 1. La Commissione tributaria regionale per la Campania in Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di iscrizione ipotecaria n. omissis per Euro 1.732.498,17, notificato da Equitalia Sud. s.p.a. a T.G. in relazione alle cartelle esattoriali omissis e omissis inerenti a Iva e Irpef per gli anni di imposta 2008 e 2009, respingendo le domande risarcitorie proposte dal contribuente. 2. Il giudice di appello a ha rilevato che il ricorso introduttivo doveva ritenersi tempestivamente proposto, sia perché la copia depositata in primo grado, sebbene incompleta, consentiva di ricavare la data della notificazione e quindi di accertare la tempestività del ricorso sia perché dalla certificazione di Poste Italiane s.p.a., prodotta in appello dal contribuente, si evinceva in ogni caso la tempestività dell’impugnazione b ha ritenuto che il preavviso di iscrizione ipotecaria andava annullato, in quanto le due cartelle esattoriali che ne costituivano il presupposto erano state irritualmente notificate al T. . Invero, la notifica era avvenuta a mezzo posta ma, essendo stato l’atto consegnato a persona diversa dal destinatario la moglie legalmente separata , non era stata effettuata la spedizione della successiva raccomandata al destinatario contenente l’avviso dell’avvenuta consegna c ha pertanto annullato le retate di notifica degli avvisi di accertamento esecutivi omissis e omissis indicati nel preavviso di iscrizione ipotecaria d ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno da illegittima iscrizione ipotecaria formulata dal T. , sia perché ha ritenuto di non avere giurisdizione sul punto, sia perché l’ha giudicata tardivamente proposta in appello e ha dichiarato insussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento danni per lite temeraria, proposta dal contribuente f ha compensato le spese del giudizio di appello. 3. Per la cassazione della citata sentenza Gaetano T. ha proposto ricorso per tre motivi, resistito da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. già Equitalia Sud s.p.a. con controricorso. 4. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. già Equitalia Sud s.p.a. ha a sua volta proposto successivo, da qualificarsi quindi come incidentale rispetto al primo, avverso la stessa sentenza per un motivo, resistito da T.G. con controricorso. 5. Il T. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c Ragioni della decisione 1. Il ricorso proposto da T.G. lamenta a. Primo motivo Violazione del procedimento, omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 deducendo che la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento delle cartelle esattoriali impugnate, in quanto decorsi i termini decadenziali questioni oggetto di specifiche domande formulate nel ricorso di primo grado e reiterate in appello. b. Secondo motivo Violazione dell’art. 96 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 del in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deducendo che la sentenza ha respinto la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria senza motivazione, non essendo quella resa riconoscibile come tale. c. Terzo motivo Violazione dell’art. 91 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deducendo l’erroneità della compensazione delle spese di lite di secondo grado, non sussistendo affatto l’affermata reciprocità della soccombenza tra le parti. 2. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. argomenta nel controricorso l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto nel merito. 3. Il ricorso proposto da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. lamenta Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 deducendo che la sentenza ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dalla ricorrente in appello, secondo cui la sentenza di primo grado era perfettamente corretta nell’aver ritenuto inammissibile il ricorso del contribuente per tardività. 4. T.G. argomenta nel controricorso l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto nel merito. 5. Il ricorso proposto da T.G. va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono. a. Il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza di appello, nel riassumere lo svolgimento del processo, non riporta in alcun modo le conclusioni delle parti formulate sia in primo grado che in appello. Dal riscontro diretto degli atti, cui questa Corte è legittimata dalla deduzione di un error in procedendo, si evince che il contribuente, a pag. 9 del ricorso di primo grado, aveva domandato l’annullamento delle cartelle di pagamento omissis e omissis e della collegata comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria. Tale circostanza è peraltro ammessa dalla stessa Equitalia, che introduce in proposito la diversa questione della legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, ma non contesta l’avvenuta formulazione della domanda. La sentenza di primo grado ha ritenuto tardivo il ricorso e si è dunque limitata a una pronuncia in rito. Con l’atto di appello il T. ha riproposto la domanda ne dà atto la stessa Equitalia che, trascrivendo il terzo motivo di appello del T. pag. 11 del ricorso successivo , riferisce che al giudice di secondo grado il contribuente aveva devoluto la domanda di accertamento dell’illegittimità dei due accertamenti n. omissis e n. omissis , addirittura prospettando egli stesso la questione dell’eventuale non integrità del contraddittorio per essere stata esclusa dalla lite l’Agenzia delle Entrate. Da quanto riscontrato si evince che il giudice di secondo grado, una volta superata la questione della tardività del ricorso di primo grado, doveva affrontare in ordine logico prima la questione della completezza del contraddittorio, se del caso ordinandone l’integrazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, e poi, nel merito, decidere sulla validità dei due avvisi di accertamento omissis e omissis , che costituivano il presupposto per il preavviso di iscrizione, la cui domanda era stata espressamente devoluta alla sua cognizione. Invece/la sentenza impugnata nulla dice sul tema dell’integrità del contraddittorio e si limita a rilevare l’irritualità della notificazione dei due avvisi, senza trarre da tale elemento alcuna conseguenza sul tema della loro validità. Ciò si evince con chiarezza non solo dalla parte motiva, ove è affrontata la sola questione della ritualità del procedimento notificatorio delle cartelle avvenuto a mezzo posta, ma anche dalla parte dispositiva, dove espressamente la CTR si limita ad annullare le sole relate di notifica dei due avvisi. Un tale provvedimento, tuttavia, appare del tutto eccentrico rispetto alla tipologia di provvedimenti adottabili dal giudice tributario. Invero la notificazione non è una domanda, ma uno strumento utilizzato dal diritto sostanziale e da quello processuale per portare l’oggetto di essa a legale conoscenza di un soggetto. Ne deriva che ogni vizio del procedimento di notificazione, se non sanabile, incide sul relativo atto che ne costituiva l’oggetto, minandone la validità. Ne consegue che il giudice che rilevi un’insanabile invalidità nella notificazione di un atto che costruisce il presupposto sostanziale della domanda che sta esaminando non può limitarsi ad annullare la notificazione dell’atto, ma deve immancabilmente stabilire la validità o meno dell’atto medesimo come conseguenza della rilevata invalidità della sua notificazione. b. Il secondo motivo è parimenti fondato. La motivazione del rigetto della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. si limita alla affermazione che non ne sussistono i presupposti . Tale affermazione, per la sua evidente laconicità, risulta del tutto apparente, non consentendo di comprendere in alcun modo da quali elementi processualmente utilizzabili il giudice di appello abbia tratto il convincimento dell’insussistenza dei presupposti costitutivi della relativa fattispecie. c. Il terzo motivo è assorbito. 6. Il ricorso proposto da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. va respinto atteso che la lamentata omissione di motivazione sul punto della legittimità o meno della sentenza di primo grado non sussiste. Invero il giudice di secondo grado ha cassato la sentenza di prime cure rilevandone l’erroneità, sulla base di due distinte ragioni, entrambe chiaramente esplicitate da un lato ha ritenuto che la copia notificata del ricorso introduttivo, depositata dal contribuente nella Segreteria della Commissione Provinciale a riprova della tempestività del ricorso, fosse sì incompleta, ma che le parti mancanti non fossero indispensabili ai fini dell’accertamento della tempestività, che già si poteva ritenere accertabile. Sotto altro e concorrente profilo ha ritenuto che la certificazione in appello depositata dal contribuente consentisse vieppiù di confortare la già rilevabile tempestività dell’impugnazione. In tale contesto, con ogni evidenza, il giudice di appello ha affrontato la questione della correttezza o meno della sentenza di primo grado, motivando la sua decisione di riforma. Così facendo la CTR ha evidentemente risolto la questione, con una motivazione riconoscibile come tale, non essendo certamente tenuta a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti negli atti a sostegno delle diverse tesi a confronto, sì che tali eventuali omissioni non possono certo essere sussunte nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ma, semmai, in quello di cui al n., 5 che, oltre e a non essere invocato nel ricorso, appare anche rispettato, stante i limiti che il controllo motivazionale in questa sede assume in esito alla riforma del 2012. 2. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Campania, in diversa composizione, che rinnoverà il giudizio in applicazione dei suesposti principi e regolerà altresì le spese della presente fase. P.Q.M. La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo del ricorso proposto da T.G. dichiara assorbito il terzo motivo rigetta il ricorso incidentale proposto da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti, e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Campania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.