Valido il formato PDF/A per la notifica via PEC della cartella di pagamento

Il formato PAdES-BES ossia PDF/A è legittimamente utilizzabile per le notifiche via PEC della cartella di pagamento poiché esso garantisce la provenienza del documento tramite l’apposizione della firma digitale e assicura l’immodificabilità dello stesso.

Cartella di pagamento notificata in formato PDF. Un contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Cuneo affinché dichiarasse nulla la notifica della cartella di pagamento poiché notificata in formato pdf anziché in p7m. La Commissione Provinciale tuttavia rigettava il ricorso rilevando che il sopradetto formato avrebbe al più comportato una mera irregolarità. Dedotta nullità della notifica della cartella. La società contribuente impugna la sentenza innanzi alla CTR Piemonte deducendo la nullità della notifica della cartella effettuata tramite PEC d.lgs. n. 179/2016 . In particolare, il ricorrente esclude che la cartella notificata sia una copia o immagine scannerizzata di documento analogico e afferma che sia un duplicato informatico destinato alla notifica che art. 23-bis d.lgs. n. 82/2005 come copia informatica, hanno lo stesso valore giuridico e la stessa efficacia dell’originale solo con attestazione di conformità. Rileva inoltre che l’art. 71 d.lgs. n. 82/2005 detta le regole tecniche per i documenti informatici ed il DPCM n. 71/2014 dispone che devono essere usati formati idonei a garantire la conformità all’originale. Detto allegato menziona il formato PDF/A nulla versione 1.7. Nel caso in questione l’atto impugnato è stato allegato non in PDF signed o p7m e neppure con attestazione di conformità e dunque la notifica va considerata inesistente o nulla. Parte appellata chiedeva il rigetto dell’appello in relazione alla doglianza relativa al vizio di notifica e formato dell’allegato sosteneva la piena legittimità della notifica via PEC ex art. 26, DPR n. 602/1973 e anche dell’invio della cartella in file PDF. Piena validità. La Commissione Tributaria Regionale ritiene che la notifica è pienamente valida e ritiene legittimo l’invio del documento nel formato PDF. Infatti, la fonte normativa dell’obbligo di utilizzo del formato p7M è l’art. 12 provvedimento DGSIA del 23 dicembre 2015. Tale disposizione ammette come utilizzabile sia il formato PAdES-BES o PAdES part 3 ossia PDF/A, sia quello CAdES-BES ossia P7M . Tale ultimo formato infatti garantisce la provenienza del documento e la sua immodificabilità. Quindi, queste due garanzie, sono assicurate anche dai file PDF/A e non solo P7M. Dunque, la scelta di utilizzare un file di formato dfferente da quest’ultimo deve ritenersi una scelta che non compromette la validità e la provenienza dell’atto emesso. Continua la CTR chiarendo che il fatto che il file PDF sia astrattamente e tecnicamente dal punto 'di vista informatico sconosciuto nel suo autore e modificabile da chiunque non comporta che, nel caso specifico, ciò sia successo o comunque vi è il fondato dubbio che-possa essere successo . Anzi, nel caso di specie, non vi sono dubbi a riguardo, essendo evidente che l'atto impugnato sia stato formato dall'agente della riscossione non sia stato in alcun modo modificato rispetto all'originale. Un astratto. pericolo non integra cioè automaticamente un concreto danno ed il ricorrente non ha nemmeno portato elementi indicativi che dal pericolo astratto si sia quantomeno passati ad un pericolo concreto di non provenienza certa del file impugnato o di sua modifica anche solo fortuita . Un principio simile è già stato affermato, in tema di firma digitale, con la Cass. Sez. un. n. 10266/2018 e dalla Cass. n. 6417/2019. Pertanto, i Giudici rilevano che il ricorrente, nel caso specifico, non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere fare, che si trattava di un file pdf non di tipo PAdES e dunque non modificabile. Inoltre, per quel che concerne la mancata sottoscrizione del documento cartaceo può trattarsi di irregolarità non inficiante la legittimità e validità dell’atto. Chiarito questo il ricorso viene rigettato. Fonte ilprocessotelematico.it

Commissione Tributaria Regionale Piemonte, sez. III, sentenza 11 - 19 settembre 2019, n. 957 Concisa esposizione dello svolgimento del processo Con appello tempestivamente notificato il legale rappresentante di S.R.L. impugnava la sentenza della C.T.P. di Cuneo n. 307/18 pronunciata in data 16.7.2018 e depositata in data 12.11.2018 ed analiticamente riportata nell'intestazione della presente sentenza e riguardante un ricorso avverso la cartella di pagamento relativa ad I.R.E.S. 2011 per l'importo di euro 110.640,19 a sua volta analiticamente riportata nell'intestazione della sentenza oggetto del presente gravame L'appellante si costituiva in giudizio in data 13.5.2019. Il concessionario del servizio Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio in data 2.7.2019. All'odierna udienza, sentite le parti comparse, la causa veniva riservata per la decisione. La sentenza appellata La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente basato unicamente sula asserita nullità della notifica della cartella in quanto notificata nel formato pdf anziché in quello, richiesto dalla normativa, p7m. ritenendo legittima la notifica stessa, se non altro ex art. 156 comma 3 c.p.p. per sanatoria per raggiungimento dello scopo derivante dalla rituale proposizione del ricorso., aggiungendo che le asserita problematiche integrerebbero al più una mena irregolarità ma non una nullità o addirittura inesistenza della notifica. Richieste delle parti Parte Appellante chiedeva la riforma della decisione impugnata e conseguentemente l'annullamento per i seguenti motivi Nullità inesistenza della notifica della cartella effettuata tramite PEC ex D Lgs 179/16. In particolare il ricorrente escluso che la cartella notificata sia una copia o immagine scannerizzata di documento analogico/cartaceo, afferma che trattasi, al più dí duplicato informatico o copia informatica dì documento informatico destinato alla notifica che, ex art. 23-bis del D Lgs, 82/05, come duplicato o copia informatica, hanno lo stesso valore giuridico e la stessa efficacia dell'originale solo con attestazione di conformità. l'art. 71 del D.Lgs 82/05 detta poi le regole tecniche per detti documenti informatici ed il DPCM. 18.11.2014 specifica l'art. 71 disponendo che debbano essere utilizzati formati idonei a garantire la conformità all'originale indicati nell'allegato 2. Detto allegato menziona il formato PDF/A nella versione 1.7 sotto formato del PDF con standard di sicurezza ISO peraltro tale sotto formato è quello imposto al contribuente per I trasmissioni di allegati all'Agenzia delle Entrate ed alla camera di Commercio Nel caso di specie l'atto impugnato è stato allegato non in formato PDF signed o P7M e neppure con attestazione di conformità e dunque la notifica deve considerarsi inesistente o nulla come confermato anche da sentenze di C.T.P. richiamate . Parte Appellata chiedeva il rigetto dell'appello e conseguentemente l'annullamento conferma dell'atto impugnato per i seguenti motivi In relazione alla doglianza relativa al vizio di notifica e formato dell'allegato sosteneva la piena Legittimità della notifica a mezzo PEC ex art. 26 D.P.R. 602/73 come confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione nonché dell'invio della cartella in file PDF citando all'uopo pronunce conformi di altre Commissioni Provinciali sul presupposto comunque della non modificabilità del formato utilizzato ed anche della suprema Corte di Cassazione. Succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto L'appello è infondato e deve quindi essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Come anticipato l'unico di motivo di appello attiene alla natura informatica del file/documento informatico riproducente l'atto impugnato questa commissione ritiene la doglianza priva di pregio. Non si nasconde questa Commissione che la questione abbia trovato, nelle decisioni di merito contrastanti e divergenti, ma ritiene che la notifica sia pienamente valida. Da un lato è pacifica la legittimità della notifica a mezzo PEC come anche confermato dall'Ordinanza dell'II sez civ del 28 11.2017 n. 28399 operata ad un soggetto, come il ricorrente, che per legge deve essere dotato di detto strumento, La circostanza poi che il ricorrente abbia esperito ricorso avverso l'atto oggetto di contestazione documenta in modo pacifico che, in ogni caso, la notifica abbia raggiunto il proprio scopo, sanando in tal senso ogni eventuale nullità. Parimenti legittimo l'invio del documento nel formato PDF. La fonte normativa dell'obbligo dell'utilizzo del formato P7M è infatti l'art. 12 del provvedimento DGSIA del 25.12.2015 emesso ai sensi dell'art. 11 DM Giustizia del 21.2.2011 n. 44. Tale disposizione invero ammette come legittimamente utilizzabile sia il formato PAdES-BES o PAdES part. 3 ossia PDF/A sia quello CAdES-BES ossia P7M . Tale ultimo formato assolve alla duplice esigenza di garantire la provenienza certa del documento, tramite l'apposizione della firma digitale e di assicurare l'immodificabilità dello stesso, tramite l'impossibilità di cambiare il testo dell'atto con programmi di scrittura. Tale immodificabiilità non +è infatti assicurata dai file con estensione diversa dal PDF ed in primis dai files word . Il formato PDF ed in questo senso anche il PDF/A quello di cui qui si controverte assicura comunque tali due esigenze, con la conseguenza che l'indicazione p/m deve considerarsi esemplificativa e non esclusiva, esaustiva e tassativa dei formati da utilizzare rispetto ai file non nativi PDF. In altri termini' la certezza della provenienza e la non modificabilità del testo nativo PDF è assicurata anche dai file PDF/A e non solo P7M e la scelta di utilizzare un file di formato diverso da questo sebbene abbia consentito di sollevare la presente eccezione deve ritenersi una scelta che non comporta l'impossibilità di ritenere validamente formato ed emesso l'atto nonché proveniente dal soggetto che ha effettuato la notifica. Il fatto che il file PDF sia astrattamente e tecnicamente dal punto 'di vista informatico sconosciuto nel suo autore e modificabile da chiunque non comporta che, nel caso specifico, ciò sia successo o comunque vi è il fondato dubbio che-possa essere successo . Anzi, nel caso di specie, non vi sono dubbi a riguardo, essendo evidente che l'atto impugnato sia stato formato dall'agente della riscossione non sia stato in alcun modo modificato rispetto all'originale. Un astratto. pericolo non integra cioè automaticamente un concreto danno ed il ricorrente non ha nemmeno portato elementi indicativi che dal pericolo astratto si sia quantomeno passati ad un pericolo concreto di non provenienza certa del file impugnato o di sua modifica anche solo fortuita . Peraltro un simile principio è stato affermato anche dalla Cassazione a Sezioni Unite con la decisione del 27 febbraio 27 aprile 2018, n. 10266 che ha affermato, nell'ambito di una dettagliata decisione che non è dato rilevare alcuna violazione di norme di diritto interne e/o Euro unitarie, laddove i rilievi del collegio rimettente hanno riguardo a modalità di firma digitale, invece, egualmente 'ammesse dall'ordinamento, nazionale ed Euro-unitario, sia pure con le differenti estensioni .p7m e .pdf enunciando il seguente principio di diritto Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le finte digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni .p7m e .pdf', e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna . Suddetta decisione è stata confermata anche da successive pronunce tra le quali si segnala l'ordinanza n. 6417 del 5 marzo 2019 che ha affermato che per gli atti dell'agente della riscossione, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sonò entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e .pdf . Deve, peraltro rilevarsi come il contribuente ricorrente, nel caso di specie, non abbia dimostrato, come era suo obbligo fare in base al generale principio dell'onere della prova, che, nel caso in esame, si trattasse di un file pdf non di tipo PAdES e dunque modificabile . Per quanto attiene poi alla mancata sottoscrizione dell'atto, come nel caso del documento cartaceo, può al più trattarsi di irregolarità non inficiante la legittimità e validità dell'atto non vi è infatti motivo per richiedere nel formato digitale una sottoscrizione non prevista comunque a pena di nullità nel formato cartaceo . Ricorrono nel caso di specie giusti motivi in particolare l'evidenziato contrasto giurisprudenziale per compensare interamente le spese di giudizio. P.Q.M. Rigetta l'appello. Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.