TARSU, paga anche l’albergo chiuso per lavori di ristrutturazione

Ai fini dell'esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura.

La mera dichiarazione del contribuente di temporanea chiusura dell’albergo per esecuzione di lavori di manutenzione non è idonea a superare la presunzione di legge a carico del detentore dell’immobile, che quindi, pagherà comunque la tassa sui rifiuti solidi urbani cass. 11 settembre 2019 n. 22705 . La decisione. Accolto dalla Cassazione il ricorso di un Comune avverso un contribuente, gestore di una struttura alberghiera che aveva comunicato la chiusura stagionale dell’attività per lavori di ristrutturazione, chiedendo la riduzione della TARSU. In materia di tassa sui rifiuti urbani solidi, il tributo è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. La detenzione o la occupazione di locali ed aree scoperte comporta una presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti, alla quale, se non superata, consegue la soggezione al tributo. In tema di TARSU, nel caso di esercizi alberghieri, ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura. La mancata utilizzazione di una struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno, in quanto determinata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente, o al mancato utilizzo di fatto, non è di per sé riconducibili alla fattispecie di esenzione dal tributo. Fonte fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 19 giugno – 11 settembre 2019, n. 22705 Presidente Di Iasi – Relatore Vecchio Premesso in fatto e considerato in diritto 1. - La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 4373/44/2016 del 28 aprile 2016, pubblicata il 12 maggio 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 7091/2015 del 23 febbraio 2015, la quale - in parziale accoglimento del ricorso proposto dal contribuente M.G. avverso l'avviso di pagamento della somma di Euro 2.697,00 a titolo di differenza della tassa sui rifiuti solidi urbani, dovuta al comune di Ischia per l'anno 2012 - aveva disposto la riduzione del tributo, rimettendone la riliquidazione all'Ente impositore. 2. - Il Comune di Ischia, in persona del sindaco in carica pro tempore, ha proposto, con atto del 6 dicembre 2016, ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Con memoria del 29 maggio 2019 l'Ente impositore ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 3. - La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando il ricorrente, esercente una impresa alberghiera nei locali dell'immobile tassato, aveva comunicato la chiusura stagionale della attività per l'esecuzione di lavori di manutenzione della struttura alberghiera l'Ente impositore ha omesso di procedere ai doverosi controlli, mediante uno o più sopralluoghi al fine di verificare se l'albergo era stato chiuso nel periodo in cui si sarebbero dovuti effettuare i lavori in mancanza dell'accertamento del contrario, la struttura alberghiera deve ritenersi effettivamente chiusa sicchè il Comune non ha dimostrato che nel periodo in questione l'albergo producesse rifiuti. 4. - Con l'unico motivo di ricorso l'Ente impositore denunzia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62,66 e 70, deducendo nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi di riduzione del tributo contemplate dal cit. D.Lgs. 15 novembre 1993, art. 66 d. il cit. D.Lgs. 15 novembre 1993, art. 62, pone una presunzione iuris tantum di produttività dei rifiuti , superabile solo dalla prova contraria del detentore l'immobile era adibito ad albergo con licenza di validità annuale e non stagionale l'Ente impositore non era tenuto a compiere alcun accertamento in ordine all'esercizio della impresa alberghiera è ininfluente la mera dichiarazione del contribuente di temporanea chiusura della attività , irritualmente presentata dal contribuente difetta la prova della concreta inutilizzabilità dell'immobile comunque la mancata utilizzazione della struttura alberghiera per alcuni mesi dell'anno non comporta la esenzione dal tributo, non ricorrendo la obiettiva impossibilità di utilizzo erroneamente la Commissione tributaria regionale ha addossato all'Ente impositore l'onere della verifica della irrituale dichiarazione del contribuente. 5. - Il ricorso è fondato. 5.1 - La sentenza impugnata è inficiata dalla denunziata violazione di legge. Giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, il tributo è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni Sez. 5, sentenza n. 3772 del 15/02/2013, Rv. 625621 - 01 , in quanto la detenzione o la occupazione di locali e aree scoperte comporta una presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti , alla quale, se non superata, consegue la soggezione al tributo Sez. 5, sentenza n. 19459 del 18/12/2003, Rv. 569065 - 01 Sez. 5, sentenza n. 15083 del 05/08/2004, - 01 Sez. 6 - 5, ordinanza n. 17622 del 05/09/2016, Rv. 640781 - 01 Sez. 6 - 5, ordinanza n. 9790 del 19/04/2018, Rv. 647738 - 01 . Orbene, in relazione al caso di specie, soccorrono esattamente in termini i principi di diritto recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali In tema di TARSU, nel caso di esercizi alberghieri ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura Sez. 5, Sentenza n. 22756 del 09/11/2016, Rv. 641545 - 01 cui adde Sez. 5, Sentenza n. 33426 del 27/12/2018, Rv. 651995 - 01 la mancata utilizzazione di una struttura alberghiera per alcuni mesi dell'anno, in quanto determinata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente, o al mancato utilizzo di fatto, non è di per sè riconducibile alle fattispecie di esenzione dal tributo previste dal citato art. 62 Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012, Rv. 622868 - 01 . Pertanto, alla stregua dei superiori principi di diritto, nella specie la mera dichiarazione del contribuente - di temporanea chiusura dell'albergo per l'esecuzione di lavori di manutenzione - non appare idonea a superare la presunzione di legge a carico del detentore dell'immobile. E affatto illegittimamente il giudice di merito ha addossato all'Ente impositore l'onere della prova contraria. 5.2 - Conseguono l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e - non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, nè residuando questioni controverse - la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, mediante rigetto del ricorso introduttivo del contribuente 5.3 - Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Mentre la circostanza che la giurisprudenza di legittimità, esattamente in termini, si è consolidata dopo la introduzione della lite, consiglia la compensazione delle spese relative ai gradi di merito. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito, mediante rigetto del ricorso del contribuente. Condanna il contribuente a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro milleottocento per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito.