Eliminata dalla Cassazione la lite per una c.d. “mini cartella”

Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, anche senza istanza di parte, se l'atto impugnato è una cartella di importo fino a mille euro e rientra nello stralcio introdotto con il d.l. n. 119/2018. Va infatti applicata in via automatica, senza cioè un'istanza da parte del contribuente coinvolto, la nuova norma sullo stralcio delle cartelle.

Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11410/19, depositata il 30 aprile. La vicenda. Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per un canone Rai. I Giudici tributari di merito hanno confermato la debenza delle somme. Il contribuente, con il ricorso in Cassazione, ha lamentato, in sintesi, vizi di motivazione della sentenza del giudice del gravame. Cartella annullata. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno, precisato che, nelle more del processo, è stata introdotto il c.d. stralcio . Precisamente, il d.l. n. 119/2018, con l'articolo 4, ha previsto che i debiti di importo residuo al 24 ottobre 2018 fino a mille euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni , risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati. La norma prevedeva che tale annullamento fosse effettuato al 31 dicembre 2018 e che l'agente della riscossione dovesse trasmettere gli atti agli enti interessati relativamente alle quote annullate. I Giudici di legittimità hanno così rilevato che, in questo caso, la cartella oggetto di controversia era stata notificata il 12 luglio 2008 e il valore del procedimento era inferiore a mille euro. Poiché il fisco sul punto non ha sollevato contestazioni di sorta è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio. Stralcio dei debiti fino a mille euro. L'art. 4 d.l. n. 119/2018 prevede che i debiti di importo residuo fino a mille euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni , alla data di entrata in vigore del decreto 24 ottobre 2018 , sono automaticamente annullati, anche se per essi sia stata già inviata richiesta di definizione agevolata. Si dispone quindi l’annullamento automatico dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, il cui importo residuo sia fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre. Tale importo è comprensivo di capitale,interessi per ritardata iscrizione a ruolo sanzioni. L'importo di mille euro deve essere considerato per ogni singolo carico e non quindi come debito complessivo . Condizione per l'annullamento è che si tratti di carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Con l'art. 4 d.l. n. 119/2018 vengono stralciati” i debiti verso gli agenti della riscossione di importo inferiore ai mille euro trattasi di debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Sono quindi debiti quasi in prescrizione e difficili da riscuotere. Le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite. Le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente possono essere imputate alle rate da corrispondere per altri debiti, in mancanza di crediti possono essere richiesti a rimborso. L’annullamento, per motivi contabili si effettua alla data del 31 dicembre 2018. L’annullamento opera d’ufficio ed è effettuato alla data del 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. In definitiva. Le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto restano definitivamente acquisite le somme versate dalla data di entrata in vigore del citato decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'art. 22, commi 1- bis , 1- ter e 1- quater , d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Tale operazione di cancellazione di tutti i debiti effettuata alla data del 31 dicembre 2018, comporta lo stralcio di ben 12 milioni di cartelle esattoriali, riguardanti circa 5 milioni di contribuenti. Per il perfezionamento dell’annullamento non è stata richiesta alcuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario. L’annullamento di tali debiti è automatico, quindi non è richiesta la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati. Pertanto, non necessitando la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati e, dunque, non essendo prevista una comunicazione da parte del Fisco di avvenuto annullamento della cartella, è opportuno per i contribuenti controllare la propria posizione debitoria successivamente al 31 dicembre 2018. Ai contribuenti, dunque, non resta che verificare l’estinzione del debito consultando la propria posizione debitoria all’interno dell’area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate-riscossione. I contribuenti possono quindi controllare la propria posizione debitoria, accedendo con i PIN al sito dell’Agenzia delle Entrate-riscossione. Si tratta di un condono di mini-cartelle” che opera automaticamente, quindi senza che il contribuente debitore presenti alcuna domanda di adesione e riguarda carichi affidati tra il 2000 ed il 2010 all’Agente della riscossione ex Equitalia .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 3 – 30 aprile 2019, n. 11410 Presidente Chindemi – Relatore Mondini Fatti di causa 1.- Arci Caccia nazionale ha proposto ricorso alla CTP di Torino lamentando la illegittimità della cartella di pagamento dell'importo di Euro 537,12 notificata in data 12 luglio 2008, relativa all'abbonamento televisivo speciale per i canoni RAI degli anni dal 2001 al 2007. La CTP ha respinto il ricorso. Il contribuente ha proposto appello, rigettato dalla CTR del Piemonte. 2.- La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre non si è costituita Equitalia Gerit s.p.a. 3. Con ordinanza del 7 marzo 2018 la Corte, rilevato il decesso dell'avv. Umberto Cassano difensore della ricorrente, ha rinviato ad udienza pubblica il processo a garanzia del contraddittorio, con avviso alla parte ricorrente. Alla pubblica udienza del 3 aprile 2019 nessuno si è costituito per la ricorrente. E' presente l'Avvocatura dello Stato per l'Agenzia delle Entrate. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norma di legge in relazione all'articolo 112 c.p.c. in quanto la CTR non si sarebbe pronunciata sui fatti decisivi di causa e cioè sul dedotto errore di ricostruzione e valutazione del fatto da parte del giudice di primo grado. Con il secondo e terzo motivo la associazione lamenta la violazione di legge con riferimento al R.D.L. 246/1938, al D.L. It. 458/1944e all'articolo 27 d comma 2 della legge 223/1990, e l'omessa motivazione su un fatto decisivo poiché il televisore cui si riferiscono i canoni oggetto di causa è detenuto nei locali della associazione ARCI caccia, non aperti al pubblico e destinato ad un uso meramente privato, come qualsiasi tecnico avrebbe potuto verificare. Lamenta che la CTR non solo non ha ritenuto di verificare quanto affermato dalla ricorrente, ma non ha neppure risposto alle doglianze esposte da essa associazione. 3.- La CTR ha rigettato l'appello rilevando che l'ARCI caccia svolge attività ricreativa per i suoi associati, cui sono aperti i locali ove è detenuto il televisore e che gli associati sono da considerarsi fuori dall'ambiente familiare. Pertanto, secondo la CTR, correttamente l'ente impositore ha ritenuto che si tratti di abbonamento speciale e non a uso familiare. 4.- Nel merito, si deve rilevare che nelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di Euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 art 4 del D.L. 119 /2018 convertito in legge 136/2018, cd. decreto fiscale . Detta norma, al comma 1, prevede che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1. gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015 . La cartella in esame rientra nello stralcio, posto che è stata notificata in data 12.7.2008 e il valore del procedimento complessivamente dichiarato è di Euro 568,61 a fronte di una cartella originaria di Euro 537,72, né sul punto l'Agenzia muove contestazioni. Deve allora darsi atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio. P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.