Alle Sezioni Unite la notifica di atti giudiziari e sostanziali tributari da parte di operatori privati

La Sezione Tributaria della Cassazione ha disposto la trasmissione al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite della questione sulla notifica degli atti giudiziali e sostanziali tributari da parte di operatori postali diversi da Poste Italiane.

Notifica da parte di operatori postali privati. Così la sezione Tributaria della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 11016/19, depositata il 19 aprile, pronunciandosi sul ricorso presentato da Equitalia avverso la pronuncia della CTR Campania che aveva accolto l’impugnazione di una contribuente avente ad oggetto alcune cartelle di pagamento. La questione evidenziata dalla Sezione Tributaria, nel disporre la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, riguarda la notificazione del ricorso di primo grado a mezzo raccomandata da parte di un gestore privato, anziché dal fornitore del servizio postale universale Poste Italiane S.p.a Come si legge nel provvedimento, infatti, è controverso in diritto se la notifica così eseguita debba ritenersi inesistente, ed abbia in conseguenza determinato la decadenza della parte dall’azione, nonostante Equitalia e l’Agenzia delle Entrate si siano regolarmente costituite in primo grado . La questione alle Sezioni Unite. La questione è già stata affrontata dalle sezioni civili della Corte che hanno ritenuto inesistente tale notifica, nonostante la progressiva liberalizzazione del servizio postale. Ed infatti, anche a seguito della totale liberalizzazione da parte della l. n. 124/2017, gli Ermellini hanno ribadito che la notifica a mezzo posta privata è da ritenersi inesistente e non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti. Il Collegio, ripercorrendo i precedenti giurisprudenziali sul punto, ritiene necessario un chiarimento delle Sezioni Unite con riguardo allo specifico tema della notificazione degli atti tributari anche in virtù del contrasto interpretativo emergente da alcune pronunce delle sezioni penali a seguito della citata l. n. 124/2017. Ed infatti anche se la tematica appare estranea al giudizio posto che l’introduzione in primo grado è antecedente al 30 aprile 2011 , la soluzione della questione risulta di interesse generale per tutto il contenzioso in cui rileva la prova della rituale notifica degli atti giudiziari e sostanziali tributari, oltre che degli atti giudiziari in generale .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, ordinanza interlocutoria 25 ottobre 2018 – 19 aprile 2019, n. 11016 Presidente Cristiano – Relatore Fasano Ritenuto che 1 P.G. proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso otto intimazioni di pagamento, un’iscrizione ipotecaria e un provvedimento di fermo amministrativo, assumendo l’omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte e la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per tardività della notifica, nonché la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. L’adita Commissione accoglieva il ricorso della contribuente. La pronuncia era appellata da Equitalia Sud S.p.a. e dall’Agenzia delle entrate. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza del 4/2/2013, ha accolto l’appello dell’Agenzia, dichiarandola estromessa dal giudizio, ma ha rigettato quello proposto da Equitalia, rilevando che l’Agente della riscossione non aveva chiarito perché le raccomandate con le quali si avvisava la P. dell’avvenuta notificazione delle cinque cartelle presupposte - eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e stante la temporanea assenza della destinataria, mediante affissione di avviso all’Albo comunale - erano state indirizzate alla omissis , e non all’effettiva residenza della contribuente che, come risultava dalle stesse cartelle, era in omissis . Equitalia Sud S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi. P.G. si è costituita con controricorso. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c. 2 Con il primo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, e artt. 22, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente eccepisce, in via preliminare ed assorbente, la nullità insanabile della notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta a mezzo del servizio di spedizione privato e non a mezzo del cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente poste su tutto il territorio nazionale . 3 Con il secondo motivo Equitalia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, per difetto parziale di giurisdizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3. Premette che gli avvisi di pagamento, l’iscrizione ipotecaria ed il provvedimento di fermo amministrativo erano stati emessi e disposti sulla scorta di 14 cartelle, delle quali solo cinque attenevano a tributi, e lamenta che, ancorché la P. avesse dichiarato di voler limitare il proprio ricorso soltanto a queste ultime, la CTR abbia confermato la statuizione della CTP, che aveva accolto la domanda di annullamento di tutti gli atti derivati, pur essendo priva di giurisdizione in relazione a quelli aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e di sanzioni amministrative. 4 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene l’erroneità dell’accertamento sul quale si fonda la sentenza impugnata, attesa l’inesistenza di relate di notificazione di raccomandate spedite all’indirizzo di omissis e la piena ritualità della notificazione delle cinque cartelle, tutte eseguite presso la residenza della P. , alla via Rapar di Somma di Massa, rilevando, inoltre, che solo due notifiche si sono perfezionate mediante affissione dell’avviso all’Albo comunale e successivo invio della raccomandata. 5 La contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sia perché notificato presso la sua residenza anziché al domicilio da lei eletto presso lo studio dei difensori, sia per violazione del principio dell’autosufficienza. Ha inoltre specificamente contestato l’ammissibilità del primo motivo, avente ad oggetto una questione non dedotta nei precedenti gradi di merito. Considerato che 1 Va preliminarmente sgombrato il campo dall’eccezione pregiudiziale sollevata dalla P. , di inammissibilità del ricorso in quanto notificato presso la sua residenza anziché al domicilio da lei eletto in giudizio il vizio della notificazione risulta infatti sanato, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, dal tempestivo deposito del controricorso Cass. S.U. n. 14916 del 2016 . 2 Il primo motivo di censura pone la questione dell’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario, non essendo contestato, in fatto, che per la sua notificazione a mezzo raccomandata la contribuente si sia avvalsa di un servizio di posta gestito da licenziatario privato, anziché dal fornitore del servizio postale universale Poste Italiane s.p.a. È invece controverso in diritto se la notifica così eseguita debba ritenersi inesistente, ed abbia in conseguenza determinato la decadenza della parte dall’azione, nonostante Equitalia e l’Agenzia delle Entrate si siano regolarmente costituite in primo grado difendendosi unicamente nel merito ed abbiano proposto separati appelli contro la sentenza della CTP senza sollevare contestazioni al riguardo è in discussione, in buona sostanza, se si versi o meno in fattispecie riconducibile alla carenza assoluta di potestas iudicandi, sulla quale non può formarsi giudicato implicito, che è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo ed a cui non può applicarsi il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 3, anche laddove la parte convenuta in giudizio si sia costituita assumendo un comportamento incompatibile con la volontà di farla valere cfr., per tutte, Cass. SS.UU. n. 26019 del 30/10/2008 . 3 La questione dibattuta è stata già ripetutamente affrontata dalle sezioni civili di questa Corte che, con indirizzo pressoché uniforme, hanno ritenuto inesistente la notifica degli atti processuali eseguita a mezzo posta privata, nonostante la progressiva liberalizzazione del servizio postale, imposta dalle Dir. 15 dicembre 1997, n. 97/67/CE Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio , successivamente modificate dalle Dir. 10 giugno 2002, n. 2002/39/CE e 20 febbraio 2008 n. 2008/6/CE, e recepite dall’ordinamento nazionale col D.Lgs. n. 261 del 1999, modificato dal D.Lgs. n. 384 del 2003 e, soprattutto, dal D.Lgs. n. 58 del 2011, che ha portato a compimento la completa apertura al mercato del settore. 3.1 In particolare, è stato precisato che il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1, lett. a , emanato in attuazione della Dir. 97/67/CE, impone che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.A. i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta, e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, tra i quali vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali tra le molte, Cass. sez. 6-5, 30/9/2016, n. 19467 Cass. sez. 6-5, ord. 19/12/ 2014, n. 27021 Cass. sez. 6-5, ord. 23/3/ 2014, n. 5873 Cass. sez. 5, 17/2/ 2011, n. 3932 Cass. sez. 5, 7/5/2008, n. 11095 ciò in quanto la consegna e la spedizione in raccomandazione che non siano state affidate al fornitore del servizio universale non sono assistite dalla funzione probatoria che il D.Lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati Cass. sez. 65, 19/12/ 2014, n. 27021 Cass. n. 22375 del 2006, Cass. n. 20440 del 2006 . Si è affermato, al riguardo, che l’incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell’agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. Ne consegue che, pur nei casi in cui la legge consente la notificazione direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell’atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della data di consegna del plico non è idonea a far decorrere il termine iniziale per proporre impugnazione Cass. n. 2035 del 2014 Cass. n. 9111 del 2011 . Si è, ancora, ritenuto inammissibile l’atto di appello notificato mediante servizio di posta privata, trattandosi di una notificazione inesistente, insuscettibile di sanatoria e non assistita dalla funzione probatoria che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, lett. i , ricollega alla nozione di invii raccomandati Cass. n. 27021 del 2014 . 3.2 Anche a seguito della totale liberalizzazione del servizio, introdotta con la L. n. 124 del 2017, questa Corte ha ribadito che la notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado è da ritenere inesistente e, in quanto tale, non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti, affermando che fino a quando non saranno rilasciate le licenze individuali relative ai servizi di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 26, art. 5, comma 2, secondo periodo, già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM , debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte atteso che le nuove disposizioni in tema di concorrenza, che hanno disposto la liberalizzazione del settore delle notifiche, non hanno natura interpretativa, ma innovativa, e pertanto non possono operare retroattivamente Cass. ord. sez. 6-5 n. 23887 dell’11/10/2017 . 4 Ciò premesso, il Collegio ritiene necessario che sulla questione, avuto in specie riguardo alla notificazione degli atti tributari, intervenga un chiarimento delle S.U. civili di questa Corte, in ragione sia del recente arresto delle medesime S.U. in tema di invalidità delle notifiche, sia del contrasto interpretativo emergente da alcune recenti pronunce delle sezioni penali in ordine alle novità legislative di cui alla L. n. 124 del 2017 già in parte anticipate dal D.Lgs. n. 58 del 2011 . 5 La ratio legis dell’affidamento in via esclusiva della notifica degli atti giudiziari al fornitore del servizio universale è costituita dalla necessità di assicurare l’attestazione fidefaciente del servizio, secondo i principi di ordine pubblico Cass. n. 17723 del 2006 Cass. n. 13812 del 2007 Cass. n. 2035 del 2014 . Nella notificazione diretta a mezzo del servizio postale universale l’avviso di ricevimento del plico costituisce di norma atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c. pertanto le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario Cass. n. 17723 del 2006 conf. n. 20135 del 2014, in motivazione . Ne consegue che, al fine di contestare la veridicità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento, vale di norma lo strumento della querela di falso Cass. n. 4919 del 1981 e le relative attestazioni possono godere, in tesi generali, di fede privilegiata Cass. n. 3065 del 2003 Cass. n. 8500 del 2005 . Come si è detto, è stato invece escluso Cass. n. 2035 del 2014 Cass. n. 9111 del 2011 che l’incaricato di un servizio di posta privata rivesta la qualità di pubblico ufficiale e che pertanto gli atti dal medesimo redatti godano della presunzione di veridicità fino a querela di falso. 6 Esaminando la questione sotto il più stretto profilo della materia tributaria, deve rilevarsi che la legge consente diverse modalità di notificazione degli atti tributari processuali. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, prevede infatti, ai commi 2 e 3, che la notifica possa essere effettuata sia secondo le norme generali previste dagli artt. 137 e segg. c.c. e dunque anche ai sensi dell’art. 149 c.p.c. , sia direttamente, a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero al Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. Inoltre, in forza del rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, al precedente art. 16, comma 3, deve ritenersi senz’altro valida la notificazione del ricorso introduttivo effettuata dal contribuente al concessionario, senza ricorrere all’ufficiale giudiziario o al servizio postale, ma con la consegna diretta presso la sede di quest’ultimo ad un impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia Cass. n. 2905 del 2017 Cass. n. 7676 del 2018 . La tesi dell’inesistenza tout court della notifica del ricorso tributario eseguita a mezzo posta da licenziatario privato sembra dunque contrastare, in primo luogo, con la possibilità che detta notificazione sia assimilata a quella eseguita mediante consegna diretta il licenziatario privato ben potrebbe, infatti, essere equiparato a un vettore che provvede alla consegna a mani dell’atto introduttivo della lite, con la precisazione che, in tal caso, la notifica dovrebbe ritenersi eseguita nella data di ricezione, e non in quella di spedizione, dell’atto medesimo. 7 In contrasto con il rigido indirizzo che ritiene inesistente la notifica eseguita da licenziatario privato sembrano poi porsi le pronunce di questa Corte che valorizzano il principio del raggiungimento dello scopo anche in tema di notifica di atti tributari impositivi. Ci si riferisce all’orientamento, ormai consolidato, secondo cui in tema di atti di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere dell’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio Cass. n. 21071 del 2018 Cass. n. 2203 del 2018 Cass. n. 8374 del 2015 . 7.1 L’orientamento richiamato è in linea con i principi enunciati dalle S.U. con la sentenza n. 14916 del 2016. Con la citata pronuncia, intervenuta a dirimere il contrasto interpretativo in ordine alle nozioni di inesistenza e nullità della notifica, le S.U. - premesso che le forme processuali sono descritte al fine esclusivo di conseguire lo scopo ultimo del giudizio, consistente nella pronuncia sul merito della soluzione controversa, perché il principio del giusto processo comprende anche il diritto di ogni persona a un giudice che emetta una decisione sul merito della domanda ed impone all’interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità hanno statuito che, in virtù dell’assetto strumentale delle forme degli atti processuali, in tanto può ravvisarsi inesistenza in quanto l’attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono a nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente ed individuabile il potere esercitato b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita , restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. L’inesistenza della notificazione è dunque configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile come tale, che, per la fase di consegna, consistono nel raggiugimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi eseguita v. Cass. n. 7703 del 2018 v. Cass. n. 14840 del 2018 conf. Cass. n. 14916 del 2016 . 7.2 Come si è detto, l’antinomia strutturale dell’atto inesistente rispetto a quello semplicemente nullo è corredata da conseguenze contrapposte, giacché la notificazione inesistente non consente di produrre alcun effetto e, con particolare riguardo alla sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., la notifica inesistente è insuscettibile di recupero. Ora, nel caso di notifica di un ricorso tributario a mezzo di agenzia privata, se il quadro normativo di riferimento ante D.Lgs. n. 124 del 2017 depone per la patologia della notificazione, il tenore testuale degli artt. 156 e 161 c.p.c. invita a riflettere sul doveroso riconoscimento dell’esistenza di una realtà fenomenica, consistente nell’avvenuta consegna dell’atto e nella sua conoscenza legale da parte del destinatario di cui, peraltro, non potrebbe mai dubitarsi nell’ipotesi in cui quest’ultimo si sia costituito in giudizio . In presenza di questa realtà fattuale, andrebbe riconosciuta la dinamica del rapporto notificatorio, sicché più che di inesistenza materiale o giuridica potrebbe parlarsi di mera nullità della notificazione. Il suo recupero ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, potrebbe perciò avvenire applicando, in materia, i medesimi principi enunciati in tema di notificazione degli atti impositivi il vizio risulterebbe, dunque, sanato nel caso in cui risultasse che l’Amministrazione è venuta a conoscenza dell’atto di impugnazione entro il termine di decadenza per la proposizione del ricorso concesso al contribuente, sul quale graverebbe il relativo onere probatorio. 8 Da ultimo va rilevato il contrasto tra l’indirizzo sostenuto dalla quinta sez. civile, secondo cui la notificazione eseguita a mezzo di agenzia privata va ritenuta inesistente anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 2011, di recepimento della Dir. 2008/6/CE cfr., in particolare, ordd. nn. 26704 e 26795 del 2014 e l’indirizzo della sez. terza penale che, sul rilievo delle novità introdotte dal citato decreto - laddove, a parziale modifica del D.Lgs. n. 261 del 1999, ha riconosciuto la perfetta equiparazione di Poste italiane ad altre poste private, tranne che per taluni atti provenienti dagli uffici pubblici per i quali si è mantenuto il monopolio riservato a Poste italiane ha affermato che È ammissibile la presentazione di un atto di impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite servizio di recapito privato regolarmente autorizzato, non rientrando tale servizio tra quelli riservati in via esclusiva a Poste Italiane dalla norma del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4 In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto tempestivamente proposto un atto di appello spedito con raccomandata fornita da un servizio di recapito privato nel termine di legge, non pervenuto in cancelleria dopo la scadenza normativamente prevista Cass. Pen. Sez. 3, n. 2886 del 2014 . Concorda con tale soluzione anche Cass. pen. sez. 3, n. 38206 del 2017, che statuisce In tema di modalità di presentazione dell’atto di impugnazione, l’effetto anticipatorio di cui all’art. 583 c.p.p., comma 2, secondo il quale l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata, può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizione successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale identificato in Poste italiane S.p.a., la riserva dei servizi di invio e recapito della raccomandata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie . 8 Ancorché quest’ultima tematica appaia estranea al presente giudizio, introdotto in primo grado in data antecedente al 30 aprile 2011, la soluzione della questione risulta di interesse generale per tutto il contenzioso in cui rilevi la prova della rituale notifica degli atti giudiziari e sostanziali tributari, oltre che degli atti giudiziari in generale ciò senza necessità di approfondimento di ulteriori aspetti, che pure rileverebbero, quali i profili, anche di riferimento costituzionale, concernenti la ragionevolezza della sanzione dell’inesistenza di atti di accesso alla giustizia, laddove non vi è dubbio che l’atto stesso, nella specie il ricorso introduttivo, sia comunque pervenuto nella sfera giuridica del destinatario e che lo stesso ne sia venuto a conoscenza, costituendosi in giudizio, senza che sia stata nè allegato, nè provato, alcun noncumento all’esercizio del diritto di difesa art. 24 Cost. Si ritiene conclusivamente che ricorrano le condizioni per la rimessione degli atti al Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione e la decisione del ricorso alle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte dispone la trasmissione del procedimento al Primo Presidente, per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite.