Rottamazione senza possibilità di “marcia indietro”: per la Cassazione è irretrattabile

I giudici della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8555/19, respingono il ricorso di un contribuente una volta presentata l’istanza di definizione agevolata, egli non può più chiedere che venga rigettata per proseguire nel ricorso contro il Fisco.

La rottamazione delle cartelle? Non si può ritrattare. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 27 marzo 2019, n. 8555, con la quale i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un contribuente che voleva andare avanti nel giudizio per ottenere l’annullamento della cartella fiscale, anche se in precedenza aveva aderito alla rottamazione. Insomma non si può volere tutto, specie quando si è firmato un accordo con il Fisco. Il fatto. Il caso esaminato riguardava un contribuente che aveva aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 50/2017 l’uomo aveva provveduto ad effettuare l’integrale pagamento di quanto dovuto, salvo poi esprimere la volontà di proseguire nel contenzioso, depositando istanza formale di rinuncia al beneficio della definizione per le annualità in esame. Irretrattabilità. Ma i giudici romani hanno affermato che La dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile . La irretrattabilità della domanda di condono ha imposto, di conseguenza, il rigetto del ricorso del contribuente. Fonte fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 8 febbraio 27 marzo 2019, n. 8555 Presidente Zoso Relatore Martorelli Ritenuto che - AUTOCLUB srl., ricorrente avverso la sentenza 1.14.2012 della CTR di BARI, si è avvalsa della procedura di definizione di cui al D.L. n. 50 del 2017 conv. con mod. nella L. n. 96 del 2017 ed ha provveduto ad effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto, come attestato anche dall’Agenzia delle entrate, con nota prodotta in atti e l’Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Considerato che La difesa dell’Autoclub srl., con memoria depositata in data 29.1.2019, ha proposto opposizione alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall’Avvocatura dello Stato, con contestuale istanza di trattazione del ricorso. A sostegno della propria richiesta l’esponente faceva presente che, dopo la presentazione dell’istanza di definizione agevolata, depositata in data 2.10.2017, successivamente, in data 10.4.2018, prima dell’accoglimento dell’istanza da parte dell’A.F., aveva espresso la volontà di proseguire nel contenzioso, depositando formale istanza di rinuncia al beneficio della definizione agevolata per tutte le annualità in esame. Precisava, in tal senso che la definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11 convertita nella L. n. 96 del 2017 presupponeva una manifestazione di volontà del contribuente per cui l’ordinamento riservava al privato la scelta in ordine alla possibilità o meno di accedere al beneficio nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dalla legge. Inoltre nessuna disposizione di legge imponeva di ritenere ineliminabili gli effetti preliminari prodotti dalla domanda di accesso al beneficio presentata dal contribuente, prima che la fattispecie si fosse definitivamente perfezionata attraverso l’adesione, esplicita o implicita, da parte dell’Amministrazione. In assenza della previsione di un termine specifico, la revoca doveva pervenire prima che l’A.F. avesse dichiarato di aderire alla domanda di definizione agevolata ovvero, in difetto, entro il termine imposto dalla legge all’amministrazione per pronunciarsi sulla richiesta di rottamazione 31.7.2018 . Essendo la rinuncia al beneficio e la revoca della precedente domanda di definizione intervenuta prima della scadenza del termine assegnato all’Ufficio per provvedere sull’istanza, l’Agenzia aveva, illegittimamente, dato dorso alla procedura di estinzione. Con memoria depositata il 4.2.2019, l’Agenzia delle Entrate chiedeva rigettarsi l’opposizione proposta - stante la irretrattabilità della domanda di condono - ed insisteva nella richiesta di estinzione del giudizio. Le osservazioni del contribuente non possono essere condivise. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’ufficio, nè contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile Cass. 33281 del 28.11.2018 Cass. n. 15295 del 21/07/2015 conf. Cass. n. 15172 del 30/06/2006 Cass. n. 17141 del 28/06/2018 Cass. n. 22966 del 26/09/2018 . Pertanto, considerato che la irretrattabilità della domanda di condono impone il rigetto dell’opposizione presentata dalla soc. contribuente che sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta formulata dall’Agenzia delle Entrate che la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018 . P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.