Bollo auto: non è dovuto se si dimostra il passaggio di proprietà alla scadenza

La previsione dell'art. 5, d.l. n. 953/1982, secondo cui la tassa automobilistica, per i veicoli iscritti al PRA, è dovuta da coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano da tale registro esserne i proprietari, non pone una presunzione assoluta, bensì solo una presunzione relativa, che, in quanto tale, può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa che dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, nell’ordinanza depositata il 31 gennaio 2019, n. 3040. La vicenda. La Commissione Tributaria Regionale del Molise accolse l'appello proposto dalla Regione, nei confronti di un avvocato, avverso la sentenza resa dalla Commissione provinciale dello stesso capoluogo molisano, che a sua volta aveva accolto i ricorsi avverso avvisi di accertamento per bolli auto relativi agli anni 2007, 2008 e 2009. L’avvocato ricorre per l’annullamento della sentenza di secondo grado, lamentando l'erroneità in diritto laddove ha affermato la sussistenza dell'obbligo in capo allo stesso, come proprietario, in base alle risultanze del PRA, di un autoveicolo rispetto al quale risultava omesso il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007, e di un altro verso il quale era contestato l'omesso pagamento per le due annualità successive. Il contribuente, tuttavia, aveva dimostrato, come pure rilevato dal Giudice in primo grado, la perdita di possesso in epoca anteriore alle rispettive annualità d'imposta. Il contribuente lamenta, inoltre, che la decisione impugnata ha dato atto che il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova dell'avvenuta vendita delle autovetture, non annotata al PRA, prima che la Regione emettesse l'avviso di accertamento. La presunzione relativa a carico del proprietario del veicolo. La Cassazione evidenzia la circostanza, pacifica, che sin dal deposito del ricorso in primo grado, il ricorrente aveva dato prova, con atti aventi data certa, della vendita delle due autovetture, così come risultante dalle relative annotazioni nel certificato di proprietà delle autovetture medesime. Discende che la pronuncia resa dal giudice di seconde cure collide col principio di diritto affermato in materia dalla stessa Corte La previsione dell'art. 5, d.l. n. 953/1982, secondo cui la tassa automobilistica, per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, è dovuta da coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano da tale registro esserne i proprietari, non pone una presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa, che, in quanto tale, può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa che dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà” cfr. ex multis , Cass. sez. 6-3, ord. 19 novembre 2014, n. 24681 . Il disposto dell’art. 94 c.d.s. . Per i Supremi Giudici, nel contempo, la pronuncia impugnata è incorsa nell'omessa applicazione del disposto dei commi VII e VIII dell'articolo 94 del Codice della Strada. In dettaglio - il comma VII prevede che Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa - il comma VIII stabilisce che In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori . Il valore delle risultanze del PRA. La sentenza sottoposta alla lente della Corte, pur prendendo atto dell'accertamento nel merito da parte del giudice di primo grado della prova, offerta dal contribuente, in virtù di documenti aventi data certa comprovanti la perdita di possesso delle due auto, in epoca anteriore alle rispettive annualità per le quali erano stati emessi gli accertamenti impugnati, ha finito con l'attribuire alle risultanze del PRA valore di presunzione assoluta, e non relativa, superata, nel caso de quo, da prova contraria, e cioè della titolarità in capo all’avvocato di entrambe le automobili in relazione alle quali erano stati emessi gli avvisi di accertamento impugnati.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 7 novembre 2018 – 31 gennaio 2019, n. 3040 Presidente Greco – Relatore Napolitano Ragioni della decisione La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e , dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016, osserva quanto segue Con sentenza n. 253/21/2017, depositata il 18 maggio 2017, non notificata, la CTR del Molise accolse l'appello proposto dalla Regione Molise nei confronti dell'avv. Giovanni Di Nardo avverso la sentenza della CTP di Campobasso, che aveva accolto invece i ricorsi, separatamente proposti dal contribuente e di seguito riuniti, avverso avvisi di accertamento per tasse automobilistiche per gli anni 2007, 2008 e 2009. Avverso la sentenza della CTR del Molise il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'intimata Regione Molise non ha svolto difese. 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione, per erronea applicazione, dell'art. 5, comma 38, del d.l. n. 953/1982, convertito in 1. n. 53/1983 e, per omessa applicazione dell'art. 94, commi 7 e 8, del d. lgs. n. 285/1992 Codice della Strada , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.comma Il ricorrente lamenta l'erroneità in diritto dell'impugnata pronuncia laddove ha affermato la sussistenza dell'obbligo in capo ad esso, quale proprietario, in base alle risultanze del Pubblico Registro / Automobilistico, dell'autovettura targata CC195JF, per la quale risultava omesso il pagamento della tassa automobilistica per l'anno Ricomma 2017 n. 13478 sez. MT - ud. 07-11-2018 -2- 2007, e di quella targata DG776DX, per la quale era contestato l'omesso pagamento della tassa dovuta per gli anni 2008 e 2009, laddove parte ricorrente aveva comprovato, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la perdita di possesso in epoca anteriore alle rispettive annualità d'imposta. 2. Con il secondo motivo il contribuente lamenta violazione, per omessa applicazione, dell'art. 94, comma 1, del Codice della Strada e per omessa applicazione dell'art. 17 bis del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.comma nella parte in cui la decisione impugnata ha affermato che il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova dell'avvenuta vendita delle autovetture, non annotata al PRA, prima che la Regione emettesse l'avviso di accertamento o comunque nella fase meramente amministrativa. 3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente n quanto tra loro strettamente connessi. Essi sono manifestamente fondati. 3.1. Invero, posto che è incontroverso in fatto che il ricorrente aveva, sin dall'atto del deposito degli originari ricorsi in primo grado, comprovato con atti aventi data certa la vendita rispettivamente in data 28 agosto 2006 e 28 dicembre 2007 delle due autovetture, come da relative annotazioni nel certificato di proprietà delle autovettura stesse, la pronuncia impugnata si pone in contrasto col principio di diritto affermato in materia da questa Corte in forza del quale La previsione dell'art. 5 del d.l. n. 953/1982, secondo cui la tassa automobilistica, per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, è dovuta da coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano da tale registro esserne i proprietari, non pone una presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa, che, in quanto tale, può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa che Rtcomma 2017 n. 13478 sez. MT - ud. 07-11-2018 -3- dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà cfr. Cass. sez. 1, 4 novembre 1997, n. 10794, nonché, in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 5, 28 aprile 2006, n. 10011 si veda anche Cass. sez. 6-3, ord. 19 novembre 2014, n. 24681 . 3.2. Nel contempo la pronuncia impugnata è incorsa nell'omessa applicazione del disposto dei commi 7 e 8 dell'art. 94 del d. lgs. n. 285/1992. Il comma 7 di detta disposizione prevede, infatti, che Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa . Il comma 8 stabilisce a sua volta che In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori . 3.3. La sentenza impugnata, pur prendendo atto dell'accertamento nel merito da parte del giudice di primo grado della prova, offerta dal contribuente, in forza di documenti aventi data certa comprovanti la perdita di possesso delle due autovetture in epoca anteriore alle rispettive annualità per le quali erano stati emessi gli accertamenti impugnati, ha finito con l'attribuire alle risultanze del PRA valore di presunzione assoluta, e non relativa, superata, nella fattispecie in esame, da prova contraria, della titolarità in capo al Di Nardo di entrambe le autovetture in relazione alle quali erano stati emessi gli avvisi di accertamento impugnati. 3.4. Né l'ulteriore statuizione circa il preteso limite temporale della Ricomma 2017 n. 13478 sez. MT - ud. 07-11-2018 -4- prova nella fase meramente amministrativa trova alcun fondamento normativo, considerato che il ricorso in autotutela costituisce mera facoltà e non obbligo del contribuente né, avuto riguardo all'epoca dei rispettivi accertamenti, era prevista la previa fase amministrativa di reclamo — mediazione ex art. 17 bis del d. lgs. n. 546/1992. 4. La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c., con accoglimento degli originari ricorsi del contribuente avverso gli avvisi di accertamento impugnati. 5. Avuto riguardo all'andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, ponendosi le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico dell'intimata Regione Molise secondo soccombenza. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie gli originari ricorsi del contribuente avverso gli avvisi di accertamento impugnati. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna l'intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, se dovuti. Così deciso in Roma nella camera di