Decadenza dei benefici “prima casa”: tempestività dell’accertamento in caso di frazionamento dell’immobile

Nel caso in cui l’immobile acquistato con le agevolazioni fiscali prima casa” venga frazionato in due unità, vendute separatamente entro il quinquennio, il termine di cui all’art. 76 d.P.R. n. 131/1986 decorrere dal secondo atto di vendita.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1833/19, depositata il 24 gennaio. Il caso. Un contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Salerno avverso un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni dell’Agenzia delle Entrate per decadenza dei benefici fiscali prima casa” per aver rivenduto l’immobile entro il quinquennio, senza riacquisto entro un anno di altro immobile. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo tardivo l’accertamento poiché decorso il termine dalla prima vendita di una quota dell’immobile. La CTR adita in appello dall’Agenzia delle Entrate ribaltava la decisione posto che l’atto di recupero era stato notificato entro il termine di 3 anni dallo scadere dell’anno di vendita della seconda unità immobiliare frazionata. Il soccombente ricorre in Cassazione. Tempestività. Fermo restando che l’unità immobiliare acquistata con beneficio della prima casa dal ricorrente è stata frazionata in due unità, successivamente vendute autonomamente, la Corte afferma che la fattispecie della vendita dell’immobile acquistato con il beneficio fiscale non può ritenersi perfezionata con la vendita della prima unità, dal momento che il ricorrente aveva conservato la piena ed esclusiva proprietà della parte residua frazionata. Correttamente dunque la sentenza impugnata ha individuato il dies a quo del termine previsto dall’art. 76 d.P.R. n. 131/1986 nell’atto di vendita dalla seconda frazione dell’immobile con conseguente decadenza dall’agevolazione fiscale. Essendo in conclusione tempestiva la notifica del provvedimento impositivo, il Collegio rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 20 dicembre 2018 – 23 gennaio 2019, n. 1833 Presidente Chindemi – Relatore Cosmo Ritenuto che 1. R.F. proponeva ricorso davanti alla CTP di Salerno avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni nr. omissis della locale Agenzia delle Entrate per decadenza dei benefici fiscali prima casa , previsti dalla L. n. 243 del 1993 e successive modificazioni, per aver rivenduto l’immobile acquistato per Notaio A. , registrato il omissis sito in Fisciano ed esteso mq 62 entro il quinquennio, senza riacquisto entro un anno di altro immobile. 2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che l’accertamento, intervenuto il 5 marzo 2011, fosse tardivo in quanto era decorso il termine di anni quattro dalla prima vendita di una quota dell’immobile. 2. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate e la CTR, con sentenza del 7 novembre 2013, accoglieva l’appello e compensava le spese, rilevando che l’Amministrazione finanziaria aveva tempestivamente notificato l’atto di recupero della maggiore imposta entro il termine di tre anni dallo scadere dell’anno dalla vendita della seconda unità immobiliare frazionata. 3. Avverso la sentenza della CTP ha proposto ricorso per Cassazione R.F. . L’Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte né le parti hanno depositato memorie. Considerato Che 1. Con un unico motivo deduce il ricorrente la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art 76, in relazione all’art. 360 c.p.c In particolare lamenta il ricorrente che illegittimamente la commissione di secondo grado ha affermato la tempestività dell’impugnato avviso non considerando che il termine triennale di cui al D.P.R. cit., art. 76, andasse computato dal decorso dell’anno dalla prima vendita avvenuta nel 2005 così come statuito dal giudice di primo grado. La CTR, facendo decorrere il termine per l’accertamento dalla seconda vendita frazionata, si sarebbe posta in netta antitesi con le finalità perseguite dalla legge, consentendo una illegittima speculazione da parte dei cittadini ove fosse loro consentito di continuare a beneficiare delle agevolazioni ottenute pur privandosi di ampie porzioni di immobili. 2. Il motivo è infondato. 2.1. In punto di fatto è stato accertato che l’unità immobiliare acquistata con il beneficio della agevolazione fiscale della prima casa con atto notarile registrato il omissis , è stata dapprima frazionata in due unità di mq circa 30 cadauna e, successivamente, una prima porzione è stata alienata con atto per Notaio S. il omissis ed una seconda è stata venduta con atto per Notaio B. , registrato il omissis , senza che il ricorrente avesse provveduto mai ad acquistare altre unità immobiliari. 2.2. Ciò premesso non può ritenersi perfezionata con il primo atto di vendita del 2005 la fattispecie della vendita dell’immobile a titolo oneroso acquistato con il beneficio fiscale conclusa entro il termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, dal momento che il contribuente ha conservato la piena ed esclusiva proprietà della residua unità immobiliare frazionata, la cui estensione non era di per sé inidonea ad essere adibita ad abitazione tanto è vero che il singolo alloggio ricavato dalla ripartizione immobiliare è stato oggetto di separato ed autonomo atto di trasferimento ad un terzo soggetto. Né il ricorrente ha mai prospettato elementi di fatto che escludessero l’effettivo e concreto impiego abitativo dell’unità immobiliare frazionata e rimasta in sua proprietà, conformemente alle dichiarazioni rese in occasione dell’acquisto della proprietà dell’immobile nella sua interezza. 2.3. Correttamente pertanto l’impugnata sentenza ha individuato il dies a quo del termine triennale previsto dal D.P.R. cit., art. 76, nell’atto di vendita stipulato in data OMISSIS , giorno di scadenza dell’anno successivo alla seconda alienazione, con conseguente decadenza dall’agevolazione fiscale, perché solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto Cass. n. 3783/13 in termini, Cass. 28880/08 . La notifica del provvedimento impositivo avvenuta in data 5 marzo 2011 è quindi tempestiva. 3. Il ricorso va rigettato le spese del presente vengono interamente compensate tra le parti avuto riguardo alla novità della questione trattata. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.