Nullo l’avviso di accertamento notificato in via ordinaria, ma con firma digitale

La CTP di Salerno dichiara nullo, per difetto di sottoscrizione, l’avviso di accertamento notificato al ricorrente, in quanto l’atto impugnato, da emettere obbligatoriamente in via analogica su documento cartaceo o comunque diverso dal digitale , doveva essere necessariamente sottoscritto con firma autografa del capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato .

Così la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con sentenza del 14 maggio 2018. La notifica dell’avviso di accertamento. L’interessato ha proposto ricorso alla CTP di Salerno contro l’avviso di accertamento dell’Entrate con il quale veniva accertato a suo carico un maggior reddito corrispondente a costi indebitamente dedotti. Dagli atti emerge che l’avviso di accertamento veniva firmato digitalmente dal capo team e con l’apposizione di tale tipo di firma viene conferita genuinità ed indubbia paternità al documento informatico da notificare unitamente alla garanzia offerta al destinatario dello stesso di aprire la busta crittografica” e confermare l’autenticità e, quindi, la sua validità . Tra firma analogica e digitale. Ciò premesso, continua la CTP, l’avviso di accertamento anche se firmato digitalmente veniva notificato in via ordinaria e, per questo, in relazione alla natura di atto tipico delle procedure di controllo fiscale, risulta chiaramente che esso veniva emesso in violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi . Secondo la Commissione, infatti, l’atto impugnato, da emettere obbligatoriamente in via analogica su documento cartaceo o comunque diverso dal digitale , doveva essere necessariamente sottoscritto con firma autografa del capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e non firmato digitalmente senza la sottoscrizioni in originale. Di conseguenza l’avviso di accertamento privo di sottoscrizione, quale elemento essenziale per la sua formazione, comporta l’inesistenza giuridica dell’atto. Per questi motivi la CTP ha accolto il ricorso e annullato l’atto impugnato per difetto di sottoscrizione.

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, sez. VI, sentenza 16 aprile – 14 maggio 2018, Presidente Cervino – Relatore Orilia Svolgimento del processo Avallone Francesco, così come difeso e rappresentato in atti, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n. omissis col quale l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Salerno -, in relazione all'anno d'imposta 2014, sulla base delle risultanze del p.v.c. redatto dalla omissis aveva accertato a suo carico un maggior reddito omissis corrispondente a costi indebitamente dedotti per un pari importo. Parte ricorrente ne eccepisce la illegittimità per a violazione degli arti art. 2, comma 6, L.85/2005 e 42 D.P.R. 600/73 stante la sua illegittima formazione digitale e la conseguente sua mancata sottoscrizione fisica b violazione degli artt. 7, comma 1, L.212/2000 e 42 D.P.R. 600/73 per carenza di delega di firma c violazione dell'art. 23, commi 1 e 2, D.Lgs. 82/2005 per inefficacia della dichiarazione di conformità della copia analogica all'originale informatico e difformità della copia notificata dall'originale d carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 14, comma 4 bis, L. 537/1993 in tema di indeducibilità dei cd. costi da reato in ragione della insussistenza degli atti ivi richiamati e posti a fondamento della pretesa tributaria e violazione dell'art. 22 D.P.R. 600/73 vista l'assenza di presupposti per contestare la irregolare tenuta della contabilità f violazione dell'art. 1 D.Lgs. 471/97 stante la illegittima sanzione di un comportamento lecito. Conclude pertanto per il suo annullamento con vittoria delle spese di lite. Ritualmente costituitosi l'Ufficio con note controdeduttive depositate il 27.02.2018, preliminarmente, eccepisce la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/92. Indi, contrastando per mero tuziorismo difensivo puntualmente tutte le diverse eccezioni sollevate da controparte, conclude conseguentemente, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, per il suo rigetto con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio. In data 06.04.2018 il ricorrente deposita memorie illustrative con cui insiste come da ricorso introduttivo. Motivi della decisione Ritiene la Commissione che vada preliminarmente esaminata la pregiudiziale eccezione sollevata dall'Ufficio in ordine al ritardo della presentazione del ricorso rispetto ai termini decadenziali previsti dall'art. 21 D.Lgs. 546/92. Dalla documentazione versata in atti risulta che quest'ultimo, effettivamente, risulta tardivamente presentato in quanto spedito alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno - con raccomandata omissis fronte della notifica dell'atto qui impugnato avvenuta, per stessa ammissione di parte ricorrente omissis . Quest'ultima, pur non contestando la circostanza, ritiene infondata la predetta eccezione di inammissibilità in ragione del semplice fatto che la notifica sopra richiamata attiene ad un atto, qual è quello qui impugnato, nullo per omessa sottoscrizione in violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/73. L'assunto del ricorrente è meritevole di accoglimento. L'avviso di accertamento che qui occupa è stato firmato digitalmente dal capo team Pa. Ta. ex artt. 1 comma 1 lett. s e 24 D.Lgs. 82/2005. Osserva la Commissione che, con l'apposizione di tale tipo di firma, viene conferita genuinità ed indubbia paternità al documento informatico da notificare unitamente alla garanzia offerta al destinatario dello stesso di aprire la busta crittografica e confermarne l'autenticità e, quindi, la sua validità. Ciò nondimeno va osservato che l'avviso di accertamento in parola, pur se firmato digitalmente, è stato notificato in via ordinaria messo notificatore per cui, stante altresì la sua natura di atto tipico delle procedure di controllo fiscale, non v'è dubbio che esso sia stato emesso in violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/73. E tale convincimento trova sicuro conforto nel disposto di cui all'art. 2, comma 6, D.Lgs. 82/2005 che, fino all'entrata in vigore dal 27.01.2018 del D.Lgs. 217/2017 che ne ha modificato la portata, escludeva espressamente l'uso di strumenti informatici per la gestione tra P.P. A.A. limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale . Consegue pertanto che l'atto impugnato, da emettere obbligatoriamente in via analogica su documento cartaceo o comunque diverso dal digitale , doveva essere necessariamente sottoscritto con firma autografa del capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e non, così come avvenuto, firmato digitalmente senza alcuna sottoscrizione in originale. E' di palmare evidenza, quindi, che nel caso di specie, trattandosi di atto privo di sottoscrizione, non può che dichiararsene la inesistenza giuridica in ragione della insussistenza di un suo elemento essenziale qual è, appunto, la mancata formazione della volontà di assunzione dei contenuti dell'atto medesimo da parte del suo emittente. Alla luce di quanto innanzi, ritenuta infondata la pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso in ragione della inesistenza giuridica dell'atto impugnato e quindi anche del dies a quo da cui far decorrere i termini per la sua impugnazione, la Commissione, assorbiti gli altri motivi di gravame, provvede al suo accoglimento e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato per difetto di sottoscrizione ex art. 42 D.P.R. 600/73. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno - sezione sesta - definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dal sig. omissis accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro. 520,00 di cui Euro. 120,00 per contributo unificato, oltre iva e cap come per legge.